Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23839 del 11/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 22/09/2017, dep.11/10/2017), n. 23839
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12592/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
A.E.E.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Calabria n. 114/6/09 depositata il 14 aprile 2009.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 settembre
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
atteso che:
– In relazione ad avviso di accertamento n. 801290 emesso nei confronti di A.E.E. per recupero IVA sull’anno 1997, l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la conferma in appello dell’annullamento di primo grado.
– Il ricorso denuncia violazione degli artt. 1414,1415,1417 c.c. (primo motivo) e vizio logico (secondo motivo), per aver il giudice d’appello erroneamente e immotivatamente ritenuto simulato il comodato degli uliveti da A.E.E. al figlio O., contratto che viceversa aveva privato il padre della qualità di imprenditore agricolo, con l’effetto di assoggettarlo all’ordinario regime d’imposta per la commercializzazione dell’olio successivamente acquistato presso l’azienda del figlio.
– I motivi sono fondati: dati in comodato i terreni aziendali, l’impresa agricola cessa per indisponibilità del bene strumentale coessenziale e l’imprenditore non può più avvalersi del regime speciale dei produttori agricoli; la simulazione del comodato non può essere provata dalla parte se non tramite controdichiarazione (Cass. 15 gennaio 2003, n. 471, Rv. 559704), solo l’amministrazione finanziaria potendo fornirne prova con ogni mezzo, in quanto soggetto terzo (Cass. 26 ottobre 2005, n. 20816, Rv. 584572; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1568, Rv. 629503); nella specie, la controdichiarazione manca, tanto che il giudice d’appello si riferisce a tutt’altro (processo verbale di constatazione).
Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, col rigetto dell’impugnazione dell’avviso di accertamento. Le spese dei gradi di merito sono compensate per l’esito difforme, quelle del giudizio di legittimità sono regolate per soccombenza.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione dell’avviso di accertamento; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimato a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017