Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23839 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. III, 02/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 02/09/2021), n.23839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28132-2019 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA

della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO ALMIENTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 875/2019 emessa dalla CORTE D’APPELLO DI LECCE

depositata in data 20/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

A.C., cittadino della (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dalla (OMISSIS) per il timore di essere ucciso dagli esponenti di un gruppo di cui faceva parte una persona che era stata investita e uccisa dall’odierno ricorrente nel corso della propria attività di conducente di taxi;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento A.C. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Lecce, che ne ha disposto il rigetto;

tale decisione, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza in data 20/8/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della complessiva inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’interessato nel corso del procedimento; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da A.C. con ricorso fondato su sei motivi d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno, non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento, trascurando il corretto esercizio dei propri doveri di cooperazione istruttorie sul punto incombenti per legge;

con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata, per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la nullità dell’ordinanza resa dal giudice di primo grado, essendosi quest’ultimo avvalso, ai fini della decisione, di un modello di sentenza del tutto privo di riferimenti al caso concreto condotto al suo esame;

con il terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per avere la corte territoriale erroneamente condotto l’indagine sulle condizioni di oggettiva pericolosità del rimpatrio in (OMISSIS), omettendo di adempiere ai propri doveri di integrazione istruttoria ufficiosa secondo le indicazioni sul punto stabilite dalla legge;

con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente negato la concessione della protezione sussidiaria in favore del ricorrente in relazione alle diverse forme previste dalla legge;

i primi quattro motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono infondati;

dev’essere preliminarmente disattesa la censura avanzata dal ricorrente con riguardo alla pretesa mancata considerazione, da parte del giudice d’appello, delle contestazioni avanzate, in sede di gravame, avverso la nullità della sentenza di primo grado (in ragione della contestata utilizzazione, da parte del tribunale, di un modello formale di sentenza oggettivamente privo di connessioni con la concreta fattispecie dedotta in giudizio), avendo la corte d’appello correttamente inteso recuperare le eventuali lacune o le ambiguità della motivazione redatta dal primo giudice, attraverso la relativa integrazione con le più distese argomentazioni dipanate nella decisione di secondo grado, nella specie idonee a dar conto, in termini sufficientemente esaustivi, delle regioni della decisione del primo giudice, nella specie integralmente confermata;

ciò posto – così pervenendo alle censure avanzate in relazione al contestato esercizio, da parte del giudice d’appello, dei propri doveri di cooperazione istruttoria, con particolare riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, e al giudizio di pericolosità della condizione socio-politica (OMISSIS) – osserva il Collegio come la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);

detta valutazione di credibilità deve ritenersi inoltre censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01);

in particolare, varrà sottolineare come il giudice di merito, nel valutare la credibilità complessiva del richiedente asilo, ben potrà ritenere inattendibili le dichiarazioni rese da quest’ultimo sulla base del significato eloquente anche di una singola circostanza ritenuta di per sé assorbente rispetto alla considerazione di ogni altro elemento di valutazione, purché di detta circostanza se ne sottolinei – o ne emergano con evidenza – i caratteri di decisività, senza limitarsi al richiamo di formule di sintesi o di modelli argomentativi meramente stereotipati;

rimane in ogni caso fermo come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non sia affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente’ (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01);

nel caso di specie, fermo l’oggettivo rilievo della congruità logica del discorso giustificativo articolato nel provvedimento impugnato, varrà considerare come il ricorrente abbia propriamente omesso di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;

osserva il Collegio, al riguardo, come, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità, dovendo in ogni caso ritenersi che la motivazione dettata dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata sia (non solo esistente, bensì anche) articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo giudice a quo dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili al racconto dell’odierno ricorrente e del grado della relativa attendibilità in conformità ai parametri di valutazione legalmente stabiliti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica;

l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;

da tali premesse discende la conseguente esclusione dei presupposti essenziali per il riconoscimento, in favore del ricorrente, tanto dello status di rifugiato, quanto della protezione sussidiaria in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), dovendo sul punto ascriversi un valore dirimente alla circostanza, in precedenza sottolineata, della sostanziale inattendibilità del racconto di vita dell’odierno ricorrente, ciò che esclude in radice la stessa configurabilità dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle ipotesi indicate, attesa la decisiva incidenza, a tali fini, della positiva dimostrazione (nella specie mancata) del concreto riscontro delle circostanze concernenti le vicende strettamente individuali del richiedente;

ciò posto, con riguardo alla questione concernente l’indagine sui presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione all’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), varrà considerare come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando sufficientemente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, ai sensi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d’appello nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

con il quinto e il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, denunciandone altresì profili di nullità, per avere la corte territoriale erroneamente negato la concessione, in proprio favore, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, trascurando di procedere in modo corretto alla valutazione comparativa tra la situazione personale del richiedente e il rispetto dei diritti umani nel proprio paese di origine, nonché alla valutazione dei rischi connessi alla grave situazione epidemica esistente in (OMISSIS) a seguito della diffusione della c.d. febbre di lassa;

entrambi i motivi sono infondati;

osserva in primo luogo il Collegio come, attraverso le censure in esame, l’odierno ricorrente si sia limitato allo svolgimento di un’analisi critica del tutto generica del provvedimento impugnato, limitandosi al richiamo dei principi affermati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, senza alcuno specifico riferimento alle ragioni concrete e individuali destinate a sostenere la plausibilità dell’invocazione della protezione specificamente rivendicata, trascurando integralmente di confrontarsi con le specifiche argomentazioni indicate dal giudice a quo a fondamento del rigetto pronunciato (argomentazioni mai evocate nel corpo del motivo), e contenendo la strutturazione delle proprie doglianze a un’astratta e apodittica affermazione circa la mancata considerazione, da parte del giudice a quo, della propria condizione di vulnerabilità, senza concretizzare detta contestazione in rapporto alla propria specifica vicenda individuale, astenendosi financo dall’indicare alcun minimo elemento circostanziale di fatto, tanto con riguardo alle forme, ai caratteri o al livello del proprio processo di integrazione in Italia, quanto con riferimento alle eventuali prerogative fondamentali della persona destinate ad essere pregiudicate in caso di rimpatrio;

ciò posto, l’irriducibile genericità delle censure esaminate impedisce, tanto di cogliere lo spessore effettivo dei relativi contenuti critici, quanto la reale consistenza dell’interesse alla proposizione dei motivi d’impugnazione in esame, con la conseguente inevitabile qualificazione della relativa inammissibilità;

parimenti inammissibile deve ritenersi la censura avanzata con riguardo al contestato rilievo della dedotta epidemia da ‘febbre di lassà, nella specie limitata a una proposta rilettura nel merito dei fatti di causa, nella specie ricostruiti dal giudice a quo sulla base di un compendio probatorio che – se pur non condiviso dall’odierno ricorrente – deve comunque ritenersi correttamente selezionato e valutato, sul piano istruttorio, in forme tali da sottrarsi ai vizi di legittimità denunciati in questa sede;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazione resistente svolto difese in questa sede;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

 

 

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