Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23838 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 29/10/2020), n.23838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.A., rappr. e dif. dall’avv. Massimo Pagliara,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Bruno De

Ciccio, in Roma, via Adda n. 99, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI s.p.a. in Liquidazione coatta

amministrativa, in persona del comm. liq., rappresentata e difesa

dall’avv. Gino Scartozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo

studio in Roma, via Valnerina n. 40;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto App. Roma 22.7.2016, in R.G. n.

50081/2015, cron. 6861/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 27 ottobre 2020 dal Presidente relatore Dott. Massimo Ferro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. D.A. impugna il decreto App. Roma 22.7.2016, in R.G. n. 50081/2015, cron. 6861/2016, che ha rigettato il suo reclamo avverso il decreto Trib. Roma 20.12.2014 presentato ex art. 213 L. Fall. contro il piano di riparto parziale della liquidazione coatta amministrativa di COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI s.p.a.;

2. ha premesso la corte che: a) a seguito dell’annullamento del proprio licenziamento, con ordine di reintegra e condanna della compagnia in bonis al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sulla base di tale titolo (sentenza Pret. Nola 10.5.1985 passata in giudicato), D. insinuava il credito al passivo della l.c.a.; b) l’ammissione dello stesso credito di condanna pretorile (295.343.739 Lit) e degli accessori del credito solo fino al 31.5.1993 veniva poi corretta da Trib. Roma con sentenza 20116/06, che così accoglieva la opposizione allo stato passivo, modificato in senso estensivo per interessi legali e rivalutazione maturati sul risarcimento “sino all’effettivo soddisfo e comunque fino all’approvazione del piano di riparto”; c) su altra voce, invece non ammessa dal tribunale, le retribuzioni maturate in difetto di reintegra, la corte d’appello, adita dal ricorrente, rigettava l’impugnazione con sentenza 20.4.2012, non impugnata; d) un primo piano di riparto parziale attribuiva al ricorrente 444.349,35 Euro, con interessi e rivalutazione sino al 31.12.2004; e) avverso detto piano di riparto parziale D. ha proposto dunque ricorso al Tribunale di Roma chiedendo la corresponsione degli accessori sino al soddisfo e non sino al piano di riparto, conseguendo una dichiarazione di inammissibilità sul presupposto che le censure attenevano al credito e che il piano di riparto aveva ottemperato alla sentenza resa sull’opposizione allo stato passivo;

3. la corte, precisato che la impugnazione avverso il riparto parziale era comunque ammissibile, ove il reclamante ne contesti la difformità dalle risultanze dello stato passivo, nel merito: a) la rigettava, condividendo la tesi per cui, dal tenore del provvedimento ammissivo, non impugnato, il piano di riparto cristallizza il debito per interessi e rivalutazione, dunque in coerenza con il pagamento al 31.12.2004; b) il piano di riparto non poteva dirsi caducato per effetto della sentenza resa dal tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, pur se successiva (del 2006), posto che la procedura aveva disposto accantonamenti idonei a realizzare il pagamento; c) parimenti, irrilevante era la questione del ritardo esecutivo del pagamento, avvenuto il 13.5.2014, trattandosi di questione estranea al piano di riparto;

4. il ricorso è su un motivo e ad esso resiste con controricorso la l.c.a.;

5. con il ricorso si deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c. e art. 12 preleggi, avendo errato la corte ove ha omesso di considerare che il credito per accessori richiesto non poteva arrestarsi al piano di riparto del 2004 ma estendersi al soddisfo, ben successivo e dunque al 2014 o, al limite, ad una diversa data in cui dare esecuzione alla sentenza ammissiva del credito diverso e maggiore di quello già ammesso all’epoca del predetto riparto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il motivo è inammissibile, quanto a plurimi profili; nel denunziare l’impossibilità già logica di raccordo dell’ammissione al passivo con l’estensione temporale del credito per accessori rispetto al piano di riparto del 2004, il ricorrente da un lato omette di censurare la puntuale affermazione della corte, ove si dà conto che, proprio con riguardo al credito in esame, erano stati previsti degli accantonamenti, di capienza tale da ricomprendere l’eventuale dilatazione monetaria cui sarebbe stata assoggettata la pretesa ove rettificata, come poi avvenuto, nella sede della impugnazione allo stato passivo (Cass. 10815/2019, 2426/2020); la circostanza, di per sè ed anche alla luce dell’art. 113 L. Fall. (per come richiamato dall’art. 212 L. Fall. per le l.c.a.) quale vigente all’epoca, è senz’altro almeno indiziante di un piano di riparto nel quale il credito di D. era stato contemplato e in esso potevano già individuarsi corrispondenti accantonamenti prudenziali effettuati dal curatore;

2. a tale prima conclusione persuade non solo la esplicita (e qui non contestata) enunciazione della corte (pag.3), ma anche l’assetto normativo vigente all’epoca nella sua combinazione con le domande svolte dalla parte; l’art. 113 L. Fall., in primo luogo, conteneva una clausola aperta, prevedendo la non distribuzione di almeno il 10 per cento del ricavato, mentre l’art. 54, comma 3, L. Fall., per quanto qui rileva, già era stato inciso da Corte Cost. 23-28 maggio 2001, n. 162 che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del comma – nella parte in cui non richiamava, ai fini dell’estensione del diritto di prelazione agli interessi, l’art. 2749 c.c. – rinviava ad un ricalcolo quantitativo degli interessi sui crediti privilegiati per l’anno in corso (del fallimento) e l’anno precedente, mentre per quelli successivi la spettanza era dovuta nella misura legale sino alla vendita; su tale circostanza, la parte non ha dedotto nulla, nè ha riportato per tratti essenziali il predetto piano di riparto, così impedendo tale difetto di autosufficienza ogni procedimento critico di controllo sulla citata correlazione distributiva (Cass.17915/2010);

3. la sentenza Trib. Roma 20116/2006 (riferita dalla parte al 19 settembre 2006), a sua volta, già sembra aver tenuto conto del nuovo art. 54, u.c., L. Fall., conseguente al D.Lgs. n. 5 del 2016 (entrato in vigore il 16 luglio 2006), per il quale il dies ad quem della estensione degli interessi sui crediti assistiti da causa di prelazione che sia, come nel caso, un privilegio generale, si arresta alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche se parzialmente; mentre Cass. s.u. 1670/1982 già ed invece aveva precisato, sotto il precedente regime, che nel caso di privilegio generale il corso degli interessi si arresta del tutto con la liquidazione delle attività mobiliari del debitore, se questa si verifichi in unico contesto, ovvero “gradualmente e proporzionalmente”, se la liquidazione si attui per fasi successive; in realtà il pagamento effettuato dalla procedura, nel ricalcolo a seguire degli interessi successivi, ex artt. 54-55 L. Fall. e art. 2749 c.c., ha ricompreso tali accessori fino al 31 dicembre 2004, una misura che non risulta altrimenti essere stata contestata in giudizio con riguardo ai citati parametri (se non per insufficienza) o anche solo illustrata con riguardo ad eventi liquidatori interni alla I.c.a, risolvendosi perciò, in questa sede, in una mera circostanza di fatto;

4. può però ribadirsi che, dovendo fare applicazione delle norme anteriori a quelle riformate, ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150 almeno quale limite di applicazione dell’ordinamento concorsuale ratione temporis vigente, la riduzione graduale e proporzionale degli interessi conduce senz’altro alla cessazione integrale del loro corso, una volta che sia stata liquidata una massa attiva sufficiente al pagamento integrale del capitale privilegiato, com’è anche indirettamente confermato dall’accantonamento citato e qui non oggetto di contestazione, restando irrilevante l’esistenza o meno di altri beni della massa ancora suscettibili di liquidazione (Cass. 6587/2018);

5. nè infine una diversa considerazione può investire il divario temporale tra piano di riparto e pagamento effettivo, ove se ne volesse predicare la natura – ad altro titolo – di ritardo; e ciò sia perchè la corresponsione appare aver seguito la chiusura del giudizio avanti alla corte d’appello (adita dal ricorrente, per altre voci, in quella sede ancora contestando la decisione del tribunale già ammissiva degli accessori nel senso ora rivendicato), sia in quanto, in tema, trova applicazione il criterio per cui “il ritardo nel pagamento della somma spettante al creditore ammesso in base al piano di riparto non gli attribuisce il diritto di percepire gli interessi compensativi o moratori per il periodo compreso tra la data di esecutività del plano ed il pagamento, in quanto l’ammissione del credito al passivo e l’inclusione del relativo importo nel piano di riparto non determinano una novazione del credito, nè lo trasformano in un credito nei confronti della massa, con la conseguenza che gli interessi maturati e maturandi, dovendo considerarsi pur sempre accessori di un credito nei confronti del fallito, non possono dar vita ad un autonomo e distinto credito nei confronti della massa, ostandovi d’altronde sia la disciplina dettata dagli artt. 54 e 55 della L. Fall., sia, per gli interessi moratori, il carattere satisfattivo della procedura concorsuale, incompatibile con la mora nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie” (Cass.8185/2010, 6587/2018);

il ricorso è dunque inammissibile, cui consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 7.200 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre al rimborso in via forfettaria nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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