Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23838 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., già FERROVIE DELLO STATO S.p.A, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via di Ripetta n. 22, presso lo studio dell’Avv.

VESCI Gerardo, che la rappresenta e difende per mandato a margine del

ricorso rilasciato dal dirigente Avv. Antonio Russo, procuratore

speciale per atto notaio Castellini di Roma 31.03.2008 rep. n. 72952;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Parioli n. 50, presso lo studio dell’Avv. PICONE Giuseppe,

rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall’Avv.

CANDIANO Orlando Mario del Foro di Bari, anzi domiciliato presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 2833/03 della Corte di Appello di

Bari del 26.06.2008/22.07.2008 (R.G. n. 4337 dell’anno 2005);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.10.2011 dal Cons. Dott. De Renzis Alessandro;

udito l’Avv. Lucisano, per delega dell’Avv. Gerardo Vesci, per la

ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio

Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato l’11.11.1993 A.F., premesso di essere dipendente di ruolo della S.p.A. FERROVIE DELLO STATO e di avere svolto mansioni superiori alla qualifica di “capo deposito superiore piazzalista” presso la stazione di Bari, chiedeva l’accertamento del diritto al riconoscimento dei profilo di “capo deposito superiore a-7A categoria”- dal 10.06.1988 al 31.12.1989 e di “capo deposito sovrintendente” – 8A categoria – dal 1.01.1990 in poi, con le conseguenti statuizioni di ordine retributivo.

La società convenuta nel costituirsi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto delle domande. All’esito il Tribunale di Bari con sentenza 28.01.2005 rigettava le domande proposte dal ricorrente.

Tale decisione, appellata dall’ A., è stata riformata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 2833 del 2008. che ha accolto le domande proposte dal lavoratore dichiarando il diritto all’inquadramento nel profilo professionale di capo deposito superiore (7A categoria) dal 10.06.1988 al 31.12.1989 e in quello di capo deposito sovrintendente (8A categoria) dal 1.01.1990, con condanna della società appellata al pagamento delle differenze retributive pari ad Euro 57.871,20, oltre accessori. La Corte territoriale è pervenuta a tali conclusioni richiamandosi alle deposizioni testimoniali in ordine allo svolgimento da parte dell’ A. delle mansioni svolte e raffrontandole con le declaratorie contrattuali del 1987/1989 e all’Accordo FS-OO.SS. dei 26.07.1991. Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione la S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana (già Ferrovie dello Stato S.p.A.) con unico motivo. L’ A. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 14 maggio 1985, n. 1085, del CCNL 1987/1989, del CCNL 1990/1992 (art. 21), dell’Accordo fon le organizzazioni sindacali del 26.07.1991; nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 3).

Al riguardo sostiene che il giudice di appello è incorso in errori interpretativi circa la valenza delle clausole contrattuali del 1987/1989, che avevano recepito quanto disposto dal richiamato D.M. n. 1085 del 1985, in relazione al quale ^ non avrebbero potuto essere riconosciute al dipendente le superiori categorie rivendicate.

2. Le esposte censure sono prive di pregio e vanno disattese.

Secondo costante orientamento di questa Corte è devoluta al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta – tra le risultanze probatorie – di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995; Cass. sentenza n. 10896 del 1998).

La Corte territoriale nel caso di specie ha fatto corretta applicazione dei richiamato orientamento giurisprudenziale, dando conto delle dichiarazioni dei testi e valutando gli elementi documentali acquisiti con riguardo alle attività in concreto esercitate dall’ A., caratterizzate da autonomia e responsabilità secondo la contrattazione del settore, con riguardo alle mansioni di “capo deposito superiore” per il primo periodo e di “capo deposito sovrintendente” per il secondo periodo. La ricorrente, oltre a formulare quesiti non idonei ex art. 366 bis c.p.c., si è limitata a sottoporre all’esame di questa Corte una valutazione delle risultanze delle prove testimoniali contrastante con quella del giudice di appello e non ha censurato la lettura fatta dallo stesso giudice dei contratti di settore – peraltro non allegati insieme con gli altri documenti, su cui si basa i ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 6.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese dei giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore Avv. Orlando Mario Candiano dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 -, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Candiano Orlando Mario dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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