Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23838 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 22/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10879/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

IBM International Holdings BV, rappresentata e difesa dall’Avv.

Andrea Russo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma

al viale Castro Pretorio n. 122, per procura notarile;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale di Roma n.

6898/2/09 depositata il 18 dicembre 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 settembre

2017 dal Dott. Consigliere Enrico Carbone.

Letta la memoria depositata dalla controricorrente, che insiste per

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

In relazione al diniego di rimborso IVA per tardività dell’istanza, opposto in data 26 gennaio 1990 alla società irlandese Lotus Development BV (oggi IBM International Holdings BV), l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la conferma da parte della Commissione tributaria centrale dell’annullamento pronunciato in primo e secondo grado.

Il ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter, D.M. 20 maggio 1982, art. 7, art. 1, direttiva 79/1072/CEE, per aver il terzo giudice dichiarato meramente ordinatorio il termine previsto per l’istanza di rimborso IVA dei soggetti comunitari non stabiliti.

Il ricorso è fondato: il termine fissato dal combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter e del D.M. 20 maggio 1982, art. 1, per l’istanza di rimborso IVA dei soggetti comunitari privi di stabile organizzazione in Italia ha carattere decadenziale, come indicato da Corte giust. 21 giugno 2012, C-294/11, in sede di rinvio pregiudiziale sulla portata dell’art. 7 direttiva 79/1072/CEE (Cass. 5 aprile 2013, n. 8366, Rv. 626424; Cass. 26 aprile 2017, n. 10275, Rv. 643927).

Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata; non essendo necessari accertamenti di fatto (la tardività dell’istanza è pacifica), la causa va decisa nel merito, col rigetto dell’impugnazione del diniego di rimborso.

– Essendo la natura del termine incerta prima della decisione della Corte di giustizia (per la non perentorietà, tra altre, Cass. 25 marzo 2009, n. 7181, Rv. 607596), si impone la compensazione delle spese processuali di ogni fase e grado.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione del diniego di rimborso; dichiara compensate le spese processuali di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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