Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23836 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 29/10/2020), n.23836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29536-2018 proposto da:

D.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 68, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZANELLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1693/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

R.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle Entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha respinto l’appello del contribuente, ritenendo che l’atto di riclassamento adottato con riferimento ad un’immobile sito in zona Prati, fosse legittimo in relazione alla caratteristiche che la L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 335 richiedeva per tale atto, potendo la parte dimostrare in sede contenziosa l’insussistenza delle caratteristiche dell’immobile tali da giustificare il riclassamento operato. Secondo la CTR non rilevavano nemmeno le deduzioni in ordine alle caratteristiche di alcuni immobili indicati dalla R. in modo generico attraverso la produzione di fotografie.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.

La ricorrente lamenta con il primo motivo la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. La CTR non si sarebbe conformata ai principi in tema di motivazione dell’atto di riclassamento di immobili.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. L’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare i presupposti necessari per giustificare il riclassamento, sicchè la CTR avrebbe errato nel considerare a carico del contribuente l’onere di dimostrare l’insussistenza dei presupposti per il riclassamento.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte si è andata consolidando nel senso che, qualora si proceda alla revisione parziale del classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 l’amministrazione deve specificare in modo chiaro le ragioni della modifica nell’avviso di accertamento.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la motivazione deve possedere il requisito del rigore dovendo essere, nella specie, completa, specifica e razionale (Cass. n. 22671/2019, proprio con riferimento ad un atto di classamento relativo al Comune di Roma).

E’ stato, infatti, affermato che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335 dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima l’amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la “causa petendi” giustificativa dell’accertamento – ha l’onere di accertare e, preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa. Nella seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (cfr. Cass. cit. n. 22671/2019).

Si è ancora aggiunto che “non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati (cfr. Cass. n. 3156 del 17/02/2015, Cass. n. 22900 del 29/09/2017; Cass. 2019 nr 10403 tutte concordi nel senso nel richiedere che vengano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario). L’amministrazione comunale è tenuta ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione non essendo sufficiente il richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156 del 2015; n. 16643 del 2013; n. 9626 del 2012; n. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014). Occorre invece che il contribuente sia posto in grado di conoscere gli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di massima. Per quanto riguarda, ad esempio, il parametro costituito dal valore medio di mercato delle unità immobiliari comprese nella singola microzona, è necessario che l’amministrazione specifichi e documenti con precisione quali dati sono stati utilizzati ed in quale modo ne è stata effettuata la rilevazione e l’elaborazione per determinare tale valore medio. La norma non fornisce infatti alcuna specificazione al riguardo appare sufficiente a tal fine il richiamo al regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, ovvero al medesimo articolo, comma 339. Al fine di consentile al contribuente il controllo sulla legittimità dell’operato dell’amministrazione, così come non è sufficiente il mero richiamo ai termini generici impiegati dalla norma neppure è sufficiente la mera indicazione in cifra dei risultati, ma è necessario dar conto in modo chiaro e specifico dei metodi con cui sono stati ottenuti tali risultati, dei criteri impiegati e delle tecniche statistiche applicate oltre che della attendibilità dei dati di fatto sui quali si è basata l’elaborazione statistica. Qualora poi, ai fini dell’individuazione del valore medio di mercato della singola microzona sia stato fatto ricorso oltre che alla rilevazione documentata dei dati reali – quali i prezzi delle compravendite e delle locazioni, anche (oppure in luogo ovvero in aggiunta e integrazione di essi) a fattori indiziari e inferenziali (urbanistici, ambientali o simili ovvero riguardanti le variazioni delle preferenze della clientela) dai quali siano stati inferiti componenti di maggior valorizzazione economica delle unità immobiliari comprese nella microzona, allora l’amministrazione ha l’onere di specificare con precisione e di provare la sussistenza e l’efficacia di tali condizioni fattuali e la correttezza del metodo inferenziale adottato. In definitiva, il contribuente deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335. E’ evidente infatti che per la correttezza della revisione in parola è necessario che siano esattamente identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone. In particolare, per questi due ultimi parametri occorre che sia specificato se la media dei valori di mercato e catastali per la generalità degli immobili del territorio comunale sia stata effettuata sulla base dei valori delle singole unità immobiliari ovvero facendo la media dei valori medi delle singole microzone: in questa seconda ipotesi, infatti, il metodo sarebbe stato erroneo se attuato senza i necessari meccanismi di correzione, data la diversa composizione quantitativa delle singole microzone ed i conseguenti ovvi effetti distorsivi. Così pure è necessario che siano specificati i criteri in base ai quali è stato operato il rapporto tra valori catastali e valori di mercato: posto che i primi fanno riferimento ai vani ed i secondi ai metri quadri di superficie, il rapporto tra due misure cosi disomogenee ha bisogno di essere in qualche modo corretto ed occorre dar conto di come ciò sia stato fatto. Infine occorre che sia specificata la data alla quale fa riferimento la rilevazione della media dei valori medi catastali e la data della rilevazione della media dei valori di mercato. Senza una piena coincidenza delle date di rilevazione le comparazioni tra zona e zona ipotizzate dalla norma non hanno infatti alcun senso. Inoltre, la data di rilevazione dei valori medi di mercato deve essere prossima al provvedimento di riclassificazione e comunque non precedente rispetto ai fenomeni di decrescita dei prezzi degli immobili e dei canoni di locazione quali si sono avuti nei tempi recenti e che, presumibilmente, non erano stati previsti dal legislatore. Comunque la mancata specificazione dell’anno di riferimento impedisce al contribuente di effettuare il controllo del dato e di svolgere al riguardo le sue difese” – cfr. Cass. n. 8071/2020 -.

Orbene, sulla base di tali principi, la CTR non si è in alcun modo ad essa allineati, non avendo compiuto alcuna verifica nei presupposti idonei a giustificare l’atto di riclassamento emesso nei confronti della parte contribuente.

Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso.

Questa Corte è ferma nel ritenere che, con riferimento alle ipotesi contemplate dalla L. n. 311 del 2004, commi 335 e 336 è onere dell’Ufficio provare nel contraddittorio giurisdizionale con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa nel quadro del parametro prescelto, salva comunque la facoltà del contribuente di assumere su di sè l’onere di dimostrare l’infondatezza della pretesa stessa avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l’accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l’immobile – cfr., arg. Cass. S.U. n. 7665/2016 e Cass. n. 15945/2013 -.

Anche tale principio non risulta applicato dalla CTR che, per converso, ha addossato sul contribuente l’onere di dimostrare l’assenza dei presupposti giustificativi dell’atto di riclassamento.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e il giudizio, potendosi definire nel merito non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto in ordine all’assenza dei riscontrati presupposti per la legittimità della motivazione dell’avviso va definito con l’accoglimento del ricorso introduttivo e l’annullamento dell’atto impugnato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, tenuto conto del recente formarsi della giurisprudenza di legittimità in materia.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso della parte contribuente.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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