Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23836 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13647-2010 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8,

presso lo studio dell’avvocato LUDOVICO FERDINANDO VILLANI,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 02/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

V.L., esercente la professione di avvocato, presentava istanza di rimborso dell’Irap versata nell’anno 2000, per complessivi Euro 9.170, allegando di svolgere l’attività professionale in assenza di autonoma organizzazione.

Avverso il silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 26 del 2007.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 2.4.2009, dichiarando non dovuto il rimborso. Il giudice di appello riteneva che “ai fini della applicabilità dell’Irap è sufficiente riscontrare l’esercizio di una attività abituale con elementi di organizzazione anche minimi come possono essere uno studio attrezzato, un software di archiviazione dati un ufficio di segreteria composto da una sola persona”.

V.L. propone ricorso per cassazione deducendo due motivi di impugnazione: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che sia sufficiente, per l’assoggettabilità ad Irap, che il libero professionista disponga di “pur minimi strumenti organizzativi”; 2) insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata, nella parte in cui afferma la sufficienza di “minimi strumenti organizzativi” per la sottoposizione all’Irap, contrasta con la giurisprudenza di questa Corte la quale ha stabilito che sussiste il presupposto della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. (Sez. U, Sentenza n. 12111 del 26/05/2009, Rv. 608231).

2.11 secondo motivo è inammissibile per mancanza del momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., ed è comunque assorbito.

In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, perchè proceda a nuovo giudizio attenendosi al principio di diritto indicato.

Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del nuovo esame.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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