Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23836 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 15/11/2011), n.23836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PANOTEC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PALADIN

FRANCESCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERGAMO

3, presso lo studio dell’avvocato ANDREONI AMOS, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 436/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/10/2006 r.g.n. 453/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato FRANCESCO PALADIN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 21.02.2003 il sig. B.A. adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso premettendo che:

aveva lavorato alle dipendenze della ditta convenuta, Panotec s.r.l., con la qualifica di operaio di 4^ livello dall’1.2.1995 al 24.05.2002; durante detto periodo aveva prestato, lavoro straordinario nella misura indicata nelle buste paga che avrebbe dovuto essere ricompreso nella c.d. retribuzione globale di fatto; la ditta convenuta non aveva computato nel calcolo delle competenze il dovuto per ferie e tredicesima mensilità.la retribuzione per lavoro straordinario invece computabile ex artt. 17 accordo intercontederale 27.10.1946. Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente conveniva in giudizio la ditta Panotec s.r.l. chiedendone la condanna al pagamento delle suddette differenze retributive.

La società convenuta si costituiva ritualmente chiedendo nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato, con rifusione di spese di causa. Esponeva la convenuta che non esiste un principio generale e legale di omnicomprensività della retribuzione e non poteva rinvenirsi nella contrattazione collettiva un concreto riferimento alla voce “straordinario” ai fini della quantificazione del compenso dovuto a titolo di ferie e mensilità supplementari.

La causa, istruita solo documentalmente, veniva discussa e decisa all’udienza del 19.12.2003 con rigetto della domanda a spese compensate.

2. Con ricorso depositato il 13 luglio 2004 il soccombente ricorrente proponeva appello per sentire accogliere le originarie domande, al cui accoglimento l’appellata costituitasi si opponeva.

Con sentenza del 26-28 settembre 2006 la corte d’appello di Venezia accoglieva l’appello e riformava l’impugnata sentenza condannando la società appellata al pagamento in favore di B.A. della somma di Euro 5.478,50 oltre interessi legali previa rivalutazione ex art. 429 c.p.c. e art. 150 disp. att. c.p.c. dalle singole scadenze all’effettivo saldo; compensava per metà le spese di entrambi gradi e condannava la società appellata a rifondere in favore dell’appellante la residua metà.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società Panotec s.r.l. con un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro con riferimento in particolare agli artt. 4, 12, 14 e l5 del contratto collettivo per l’industria metalmeccanica privata del 5 luglio 1994. Censura l’interpretazione che delle norme contrattuali suddette ha dato la sentenza della corte d’appello di Venezia e formula il seguente quesito di diritto: “se l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune sia regolata dalle norme di cui all’art. 12 disp. gen. e segg. (le cosiddette preleggi) oppure dalle norme di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c.. Qualora ritenuta conforme a legge alla seconda ipotesi, se il giudice deve individuare la comune intenzione delle parti stipulanti relativamente alle norme di cui è causa esaminando tutte le parole che compongono la singola clausola. Se successivamente deve interpretare le singole clausole le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna nel senso che risulta dal complesso dell’atto”.

2. Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente si è limitata a trascrivere le norme del contratto collettivo la cui interpretazione viene censurata, ma ha omesso di depositare il contratto collettivo invocato nel suo testo integrale così come richiesto dalla giurisprudenza di questa corte. Cfr.

Cass., sez. un., 23 settembre 2010, n. 20075, che ha affermato che l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale.

Tale obbligo di integrale deposito della contratto collettivo può essere adempiuto anche mediante la specifica indicazione della produzione documentale contenuta nei fascicoli di p arte de i p recedenti gradi de 1 giudizio; cosa che nella specie neppure è avvenuta.

Infine il quesito di diritto è comunque generico e nient’affatto dirimente ai fini del decidere.

3. Il ricorso pertanto è inammissibile.

Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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