Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23836 del 11/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 22/09/2017, dep.11/10/2017), n. 23836
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9841/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
Società Cooperativa Agricola Boschilunghi, rappresentata e difesa
dall’Avv. Giovanna Bertolani, elettivamente domiciliata in Roma alla
via Flaminia n. 334 presso lo studio dell’Avv. Carlo Ferruccio La
Porta, per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto
n. 9/16/09 depositata il 20 febbraio 2009.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 settembre
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
atteso che:
– Circa l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) notificato alla Società Cooperativa Agricola Boschilunghi per recupero dell’IVA detratta sull’anno 2004 in relazione ai costi di sistemazione di una strada silvo-pastorale, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione l’annullamento pronunciato su appello della società.
– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, il secondo motivo vizio logico, per aver il giudice d’appello ritenuto inerenti i costi di sistemazione della strada senza riguardo per l’effettiva attività svolta dalla cooperativa e nonostante questa non fosse proprietaria della strada medesima.
– I motivi sono infondati: ai fini della detraibilità dell’IVA, l’inerenza dei costi di ristrutturazione deve valutarsi in correlazione agli scopi dell’impresa e in rapporto alla natura del bene ristrutturato (Cass. 29 aprile 2015, n. 8628, Rv. 635574), non essendo determinante il titolo di proprietà di quest’ultimo (Cass. 27 marzo 2015, n. 6200, Rv. 634953); nella specie, il giudice d’appello ha osservato come la strada riattata (“strada (OMISSIS)”) serva i fondi dei soci della cooperativa, sicchè egli, affermando che la sistemazione del bene è correlata agli scopi mutualistici della società in quanto agevola la vendita dei prodotti dei soci, non ha violato princìpi di diritto, nè è incorso in cadute motivazionali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017