Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23835 del 25/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 25/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 25/09/2019), n.23835
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31507-2018 proposto da:
N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato TERESA VASSALLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2531/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 10/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA
IOFRIDA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di appello di Venezia, con sentenza n. 2531/2018, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione promossa da N.M., con atto di citazione depositato ed iscritto a ruolo il 6/2/2018, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza del 18/9/2017, comunicata il 27/12/2017, con la quale il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego di protezione internazionale, in ogni forma, deciso dalla competente Commissione territoriale.
In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che l’appello in materia di protezione internazionale, con riferimento ai procedimenti instaurati dopo la Novella di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015, doveva essere proposto con ricorso e non con atto di citazione, cosicchè, dovendosi dare rilievo non solo alla data di notifica ma anche a quella di deposito dell’atto in cancelleria, nella specie, l’impugnazione risultava proposta tardivamente, oltre il termine di legge di trenta gg. decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata, N.M. propone ricorso per cassazione, notificato il 1015/10/2018, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva)
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 702 quater c.p.c., del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3 e 19, dovendo ritenersi, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, che l’appello andava proposto con atto di citazione e, nella specie, l’atto era stato notificato entro il termine di legge.
2. Il ricorso è inammissibile.
L’istante non indica in quale data sia stata notificata la citazione in appello – ciò che non emerge nemmeno dalla sentenza impugnata -, impedendo così al Collegio di apprezzare la decisività delle censura (cfr. Cass. 9300/2019; Cass. 25601/2018).
Si rileva, in proposito, che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo (per tutte: Cass. 8 giugno 2016, n. 11738), onde presume che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, così da consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, del 7 giugno.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019