Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23835 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 15/11/2011), n.23835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

NICOTERA 29, presso lo studio degli avvocati SALERNO GASPARE e

ALLOCCA GIORGIO che la rappresentano e difendono unitamente giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5347/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/08/2006 R.G.N. 6502/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato ALLOCCA GIORGIO;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L.M.L., dipendente dell’ENPI sino alla soppressione dell’Ente avvenuta il 1 luglio 1982, poi transitata alle dipendenze dell’ISPESL (Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro) e collocata in quiescenza il 28 dicembre 1987, ha convenuto in giudizio l’INPS assumendo di avere diritto alla riliquidazione della pensione integrativa a norma dell’art. 30 del Regolamento interno di previdenza dell’ENPI, con il computo della indennità di funzione di cui alla L. 11 marzo 1989, n. 88, art. 30 e della retribuzione di posizione introdotta dal ccnl comparto enti pubblici economici 1994-1997.

La domanda è stata rigettata e la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma, la quale ha ritenuto che nella pensione integrativa non potesse essere inclusa l’indennità di funzione prevista per i dirigenti dell’INPS e dell’INAIL e non estesa al personale dell’ENPI, non essendo stato quest’ultimo trasferito nè all’INPS nè ad alcun altro ente cui per il quale fosse stata prevista la anzidetta indennità. Quanto alla retribuzione di posizione, la Corte di merito, ribadite le medesime considerazioni, ha anche osservato che non risultava provato che la L. al momento del collocamento a riposo avesse una qualifica dirigenziale.

L.M.L. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi, illustrati anche da memoria.

L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione degli artt. 5 e 30 del Regolamento del Fondo di previdenza integrativo ex ENPI, negato il diritto alla riliquidazione della pensione integrativa non considerando che per effetto della opzione a suo tempo esercitata per il Fondo integrativo la posizione della ricorrente era identica a quella del pensionato ex dipendente INPS. Con il secondo motivo di ricorso la questione sollevata nel primo motivo viene ulteriormente prospettata sotto il profilo del vizio di motivazione con riferimento alle richiamate norme del Regolamento di Previdenza ENPI. I due motivi, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

Al momento del collocamento a riposo la L., quale ex dipendente ENPI, transitata all’ISPESL, era inquadrata in comparto diverso da quello degli enti pubblici non economici.

Il regolamento più volte cit. fa riferimento alle retribuzioni pensionabili del personale in servizio di pari grado e qualifica, così istituendo un evidente collegamento fra la posizione del pensionato e quella del personale in attività di servizio, collegamento che in tanto ha senso in quanto vi sia omogeneità fra le due categorie. Non si vede quindi su quale base il dipendente ISPELS,, collocato in quiescenza, possa chiedere di beneficiare degli incrementi non del personale in servizio nella stesso comparto ma di quelli propri del personale del comparto enti pubblici economici al quale egli al momento del collocamento a riposo non apparteneva.

In proposito infatti, come questa Corte ha avuto occasione di chiarire, in relazione al regolamento del Fondo di previdenza per il personale dell’ENPI, il quale reca la previsione dell’aggancio della pensione integrativa, a carico del Fondo, alle variazioni delle retribuzioni pensionabili del personale in servizio di pari grado e qualifica (cosiddetta “clausola oro”), il parametro di riferimento a seguito della soppressione dell’Ente non può che essere la retribuzione pensionabile del personale in servizio alle dipendenze dell’ente, al quale sia stato trasferito – per legge – il personale dell’ente soppresso. Pertanto, nella base da considerare per il computo della riliquidazione della pensione integrativa non può essere inclusa l’indennità di funzione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 13 prevista per i dirigenti dell’INPS e dell’INAIL e non estesa al personale dell’ENPI, assorbito a seguito della soppressione dalle unità sanitarie locali, senza che, per legge, risulti trasferito, almeno in parte, all’INPS oppure all’INAIL (ovvero ad altri enti ai quali sia stata estesa l’indennità di funzione in questione, come l’INPDAP)(Cass. 15177/2005).

Contro questa conclusione non vale invocare l’esercizio del diritto di opzione D.P.R. n. 761 del 1979, ex artt. 74, 75 e 76 giacchè come la stessa sentenza cit. ha ulteriormente chiarito “nè l’opzione dell’interessato – per il mantenimento della posizione assicurativa prospettata – nè l’istituzione, presso l’INPS, di una gestione speciale ad esaurimento – per dare attuazione, appunto, alla opzione del personale – impongono o, comunque, comportano – in difetto di qualsiasi indicazione in tale senso – l’assunzione, quale parametro per l’applicazione della clausola oro, delle variazioni di retribuzioni imponibili di personale in servizio, che – come nella fattispecie dedotta in questo giudizio – sia alle dipendenze di soggetto (quale, nella specie, l’INPS) affatto diverso non solo dal datore di lavoro del pensionato, ma anche dal soggetto al quale – a seguito della soppressione dello stesso datore di lavoro – ne sia stato trasferito, per legge, (almeno parte del) personale in servizio”.

Ne risulta che i due motivi sono infondati.

In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese in Euro 30,00 per esborsi e Euro 15,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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