Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23835 del 11/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 22/09/2017, dep.11/10/2017), n. 23835
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9611/2010 R.G. proposto da:
B.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caterina Zuardi
Scorsone e Francesco A. Scorsone, elettivamente domiciliato presso
il loro studio in Roma alla via Alberico II n. 10, per procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria di 2^ grado di Roma
n. 95060225 depositata il 13 febbraio 1996.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 settembre
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso.
Vista la memoria tardivamente presentata dal ricorrente.
Fatto
FATTO E DIRITTO
atteso che:
B.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria di 2^ grado di Roma che ha accolto l’appello erariale e per l’effetto dichiarato legittimo l’avviso di rettifica della dichiarazione IVA anno 1986.
Il ricorso denuncia nullità derivata della sentenza per omessa notifica dell’atto d’appello (primo e terzo motivo) e omessa comunicazione dell’avviso di udienza (secondo e quarto motivo). L’ufficio appellante nulla ha dedotto nè fatto constare riguardo la notifica dell’atto d’appello e riguardo la conoscenza che del processo d’appello abbia comunque avuto il B.; vale il principio per cui, ai fini dell’impugnazione tardiva ex art. 327 c.p.c., comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, nell’ipotesi di inesistenza della notifica dell’atto d’appello, si presume la mancata conoscenza del processo da parte dell’appellato rimasto contumace, essendo onere dell’appellante fornire la prova contrarla (Cass. 22 maggio 2006, n. 11991, Rv. 590422), in difetto della quale la sentenza d’appello è nulla e va cassata senza rinvio, giacchè l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (Cass. 14 ottobre 2015, n. 20672, Rv. 636647).
Ad avviso del Pubblico Ministero, questo principio non opera nella specie a ragione del lungo tempo decorso dalla pubblicazione della sentenza d’appello: tuttavia, qualora il contribuente sia rimasto contumace in appello, è basilare onere dell’ufficio finanziario conservare prova della notifica dell’atto di gravame; ove avesse preferito limitare tale onere nel tempo, l’ufficio avrebbe potuto optare per la notifica della sentenza d’appello, idonea a far decorrere il termine breve anche per il contumace involontario (Cass., sez. un., 22 giugno 2007, n. 14570, Rv. 598037; Cass. 5 novembre 2013, n. 24763, Rv. 628239).
PQM
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza, senza rinvio; condanna la controricorrente a rifondere al ricorrente le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017