Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23834 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 29/10/2020), n.23834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20257-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SICILIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato IRIS MARIA RUGGERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1244/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro L.A., impugnando la sentenza resa sdalla CTR Puglia che, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla L., ha ritenuto carente di motivazione l’avviso di accertamento relativo alla rettifica della rendita catastale che l’Ufficio aveva rideterminato qualificando l’immobile in categoria C/1 e classe di merito 5 operata dall’ufficio in esito alla variazione DOCFA proposta dalla contribuente.

La CTR, dopo avere considerato tempestivo l’appello proposto dall’Agenzia ha ritenuto che l’atto impugnato era carente di motivazione, non contenendo elementi comparativi adeguati per rideterminare la rendita catastale.

La parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.

La ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 54. La CTR, nell’esaminare l’appello incidentale proposto dalla L., avrebbe omesso di rilevarne l’inammissibilità, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’appello principale.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7. La CTR non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte con riguardo alle rettifiche della rendita catastale originale da procedura DOCFA.

Il primo motivo è fondato.

L’appello incidentale proposto dalla L. avverso la sentenza di primo grado e pubblicata il 26.11.2015, a fronte dell’appello principale spiccato dall’ufficio in data 26 maggio 2016, è stato effettuato con atto del 21 settembre 2016 e quindi oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’impugnazione principale – art. 346 c.p.c. -. Orbene, l’appello incidentale proposto deve ritenersi tardivo sicchè ha errato il giudice di appello nell’esaminarlo nel merito.

Nè ricorrono i presupposti della c.d. prospective overruling pure invocato dalla controricorrente in relazione ai principi espressi da Cass. S.U. n. 11799/2017 che avrebbe, nella prospettiva della controricorrente, innovato i principi espressi da questa Corte a proposito delle forme necessarie per riproporre in fase di gravame un’eccezione rigettata espressamente in primo grado nei confronti della parte comunque vittoriosa, richiedendo la proposizione dell’appello incidentale e non già la mera riproposizione in appello dell’eccezione disattesa.

Orbene, v’è da rilevare che questa Corte è ferma nel ritenere nel mutamento, ad opera della stessa Corte di Cassazione, di un’interpretazione consolidata, a proposito delle norme regolatrici del processo (dunque, imprevedibile e idonea a precludere il diritto di azione prima ammesso), la necessità di tutelare la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling in forza del principio costituzionale del “giusto processo”, la cui portata risente dell'”effetto espansivo” dell’art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo – Cass. S.U., n. 15144/2011, sulla scia di taluni precedenti – Cass. n. 14627/2010 e Cass. n. 15811/2010 e Cass. S.U. 9 settembre 2010 n. 19246.

Più di recente il medesimo indirizzo è stato confermato da Cass. S.U. n. 4135/2019, ove si è ritenuto che il “prospective overruling” è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all’atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell’orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell’atto, di produrre ugualmente i suoi effetti.

Tuttavia, la giurisprudenza richiamata in tema di overruling presuppone che il successivo indirizzo di segno contrario a quello precedentemente fissato fosse dotato del carattere dell’imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso).

Questa Corte, invero, ha già affermato che non è ritenuto meritevole di tutela l’affidamento della parte se, al momento del compimento dell’attività, sussisteva un contrasto giurisprudenziale sulla portata della regola processuale – Cass., sez. II civ., 3 novembre 2016, n. 22309, non pubblicata; Cass.,sez. lav., 21 marzo 2013, n. 7140;Cass., sez. II civ., 21 gennaio 2013, n. 1370;Cass., sez. unite, 12 ottobre 2012, n. 17402; Cass., sez. unite, 28 gennaio 2011, n. 2067; Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2011, n. 4687 -.

Ne consegue che non costituisce un’ipotesi di cosiddetto “overruling”, ovvero di radicale mutamento di un consolidato orientamento ad opera del giudice della nomofilachia, al quale si debba negare efficacia retroattiva, in modo da non travolgere gli atti processuali già compiuti alla luce della soluzione poi ribaltata, quando l’intervento delle Sezioni Unite abbia affermato un’interpretazione tesa a comporre un contrasto di opposti indirizzi di giurisprudenza, tale da non giustificare l’affidamento della parte impugnante sulla tempestività della notifica dell’appello incidentale condizionato.

Ora, tali caratteristiche di imprevedibilità non risultano in alcun modo sussistenti, anzi emergendo dall’ordinanza interlocutoria n. 4058/2016 che ha originato la decisione delle Sezioni Unite civili n. 11799/2017 l’esistenza di evidenti contrasti giurisprudenziali sulla materia che furono composti con l’intervento dalle già evocate Sezioni Unite civili.

Del resto, la parte controricorrente si è limitata a richiamare il precedente di queste Sezioni Unite senza nemmeno dedurre l’esistenza di un precedente indirizzo consolidato che giustificasse la mera riproposizione della domanda disattesa in primo grado in appello. Anzi, la circostanza che proprio la parte qui controricorrente ebbe a proporre appello incidentale riproponendo la censura relativa al difetto di motivazione non esaminata dal giudice di primo grado dimostra come la tessa non fece alcun affidamento sull’orientamento poi condiviso dalle Sezioni Unite, vieppiù confermando l’assenza di affidamento rispetto al precedente indirizzo meritevole di tutela secondo i principi in tema di overrulling.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalla L. nella memoria deve ritenersi che non ricorressero i presupposti per ritenere esistente un mutamento repentino della giurisprudenza tale da giustificare gli effetti del c.d. overruling.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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