Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23834 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 22/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2281/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. Paola

Attili, elettivamente domiciliato in Roma alla via Ernesto Monaci n.

5 presso lo studio dell’Avv. Alessandro Canestrelli, per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 31/5/09 depositata il 28 ottobre 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 settembre

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– In relazione a diniego di rimborso IVA sull’anno 2005 opposto al Fallimento (OMISSIS) s.r.l., l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la conferma in appello dell’annullamento di primo grado.

– Il ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 5, per aver il giudice d’appello riferito il calcolo del “pro rata” all’oggetto sociale fissato dall’atto costitutivo, senza riguardo per l’attività effettivamente svolta dall’impresa.

– Il ricorso è fondato: definendo analoga controversia tra le stesse parti, con riguardo agli anni 2001, 2003 e 2004, la Corte ha ritenuto dovuta l’imposta sulla base del principio secondo il quale per verificare se un’operazione rientri nell’attività propria di una società ai fini dell’inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (“pro rata”) occorre avere riguardo non già all’attività indicata dall’atto costitutivo come oggetto sociale, bensì a quella effettivamente svolta dall’impresa (Cass. 9 marzo 2016, n. 4613); nella specie, pertanto, è irrilevante l’estraneità delle operazioni attive (locazioni immobiliari) rispetto all’oggetto sociale (commercio materiali edili), una volta constatata la natura abituale e non occasionale delle operazioni medesime (protratte quantomeno per gli anni 2001, 2003, 2004 e 2005).

– Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, col rigetto dell’impugnazione del diniego di rimborso.

– Le spese dei gradi di merito sono compensate per l’esito difforme, quelle del giudizio di legittimità sono regolate per soccombenza.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione del diniego di rimborso; compensa le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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