Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23833 del 23/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25717-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE FUTURA DI I.A. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

LIMA 7 INT. 7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO SAGLIOCCO giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 05/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che si rimette agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO

Il 5 ottobre 2009 la Commissione Regionale della Campania – in riforma della decisione di primo grado – accoglieva l’opposizione dell’Immobiliare Futura s.a.s., avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio delle Entrate di Caserta per il 2004, che aveva determinato un reddito d’impresa imponibile – ai fini IRAP, IVA e IRPEF – per Euro 952.053,00, a fronte di quello dichiarato per Euro 16.002,00.

Nella decisione impugnata, la CTR ha accolto l’eccezione pregiudiziale di illegittimità dell’accertamento, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 (Statuto dei diritti del contribuente), rilevando come l’avviso di accertamento non potesse essere emesso prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale. Nel merito, ha altresì affermato che le compravendite esaminate non sarebbero state riferite alla cessione di immobili completi, ma a cespiti ceduti allo stato grezzo, tanto da far reputare attendibili e congrui i relativi valori dichiarati, oltre tutto conformi ai preliminari.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi.

Con il primo rilievo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Nella specie, la formulazione della norma avrebbe dovuto essere letta in rapporto alla finalità della disposizione. Ed in mancanza di una qualunque compromissione del diritto di difesa, sarebbe stata erronea la ritenuta violazione dello statuto del contribuente, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 422/09.

Con il secondo mezzo d’impugnazione, l’Agenzia denuncia insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Infatti, la Commissione regionale avrebbe omesso di rilevare che gli immobili in questione, benchè venduti in costruzione, sarebbero stati in realtà alienati del tutto completi.

Ha proposto tempestivo controricorso l’Immobiliare Futura.

Diritto

RAGIONI DI DIRITTO

La Corte deve preliminarmente rilevare – come fatto osservare alle parti in sede di pubblica udienza – che non è parte del processo il socio accomandante dell’Immobiliare Futura s.a.s.

E’ invero pacifico che la fattispecie riguarda l’accertamento di maggior reddito ai fini IRAP e IVA a carico della società di persone, oltre che ai fini IRPEF in capo ai soci.

Al riguardo, deve essere riaffermato il seguente principio di diritto: la unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.) e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte dello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1) perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto alla obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva della obbligazione (Cass., SS.UU. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati destinatario di un atto impositivo apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità assoluta che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. SS. UU. 14815 del 2008; Sez. 5, n. 13073 del 2012).

Dato che nel caso di specie il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari – nè apparendo di qualche utilità la riunione dei ricorsi separatamente proposti dalla società e dal solo socio accomandatario, appunto per la carenza originaria del contraddittorio nei confronti del socio rimasto estraneo a tutti i processi – deve concludersi che l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.

Si impone quindi la cassazione della decisione impugnata e dell’intero giudizio, e la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, per la celebrazione del giudizio di primo grado.

Il giudice di rinvio dovrà disporre la integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Caserta.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA