Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23833 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 19/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23833

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29645/2010 proposto da:

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE OVEST SESTA, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ILARIA

ROMAGNOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCO SERTORIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASALE MONFERRATO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 32/2010 della COMM. TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 25/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

p. 1. L’Associazione di Irrigazione Ovest Sesia propone tre articolati motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 32/5/10 del 25 marzo 2010 con la quale la commissione tributaria regionale del Piemonte, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatole dal Comune di Casale Monferrato per Ici 2001; ciò in relazione ad un fabbricato (casello idraulico) appartenente al demanio regionale, e ad essa consegnato a titolo di mera detenzione per lo svolgimento della sua attività istituzionale, avente ad oggetto la bonifica e manutenzione dei canali di irrigazione, e loro pertinenze, insistenti nelle province di Torino, Novara, Vercelli ed Alessandria.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’Associazione fosse tenuta al pagamento dell’Ici sul fabbricato in oggetto, poichè da essa posseduto in forza di un provvedimento amministrativo che aveva natura di concessione traslativa di bene demaniale, del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 3, comma 2.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune di Casale Monferrato.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’Associazione lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – erronea qualificazione del rapporto tra le parti in termini di concessione amministrativa, invece che di mera consegna della detenzione delle aree, così come evincibile dal verbale di consegna di beni demaniali intercorso tra le parti il 29 gennaio 1981. Inoltre, la motivazione della commissione tributaria regionale dovrebbe ritenersi omessa, insufficiente, contraddittoria; proprio perchè priva di adeguata valutazione di tale verbale di consegna.

Con il secondo motivo di ricorso l’Associazione deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3(novellato); posto che, in assenza di un rapporto qualificabile in termini di concessione amministrativa, il presupposto dell’Ici doveva necessariamente vertere sull’esistenza di un diritto reale, nella specie inesistente (essendo essa mera consegnataria dell’area, indipendentemente dalla qualifica di usuaria risultante a catasto).

p. 2.2 Questi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la loro stretta connessione, sono infondati.

La decisione della commissione tributaria regionale risulta infatti conforme all’indirizzo interpretativo di legittimità, formatosi sulla specifica materia della imponibilità Ici dei fabbricati demaniali posseduti dai consorzi di bonifica, quale deve considerarsi – per suo stesso riconoscimento (v. ric. pag. 5) – l’Associazione ricorrente.

Orbene, si è in proposito stabilito – con orientamento che non viene inficiato dalle argomentazioni svolte in ricorso – che: “in tema di imposta comunale sugli immobili, i beni demaniali nella disponibilità dei consorzi di bonifica per l’espletamento della loro attività istituzionale sono assoggettati all’imposta, ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3; trattandosi di beni non meramente detenuti dai consorzi, ma da questi posseduti in quanto loro affidati in uso per legge in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica” (Cass. n. 19053/14).

Nello stesso senso si è espressa Cass. 22904/14, in base alla quale: “in tema d’imposta comunale sugli immobili, i consorzi di bonifica sono concessionari dei beni demaniali loro affidati per l’espletamento della loro attività istituzionale e, quindi, soggetti all’imposta, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, anche qualora non sia applicabile della L. 2 aprile 2001, n. 136, art. 2, comma 7, in quanto non titolari di un diritto d’usufrutto che non può desumersi dalle mere risultanze catastali in assenza di un provvedimento amministrativo costitutivo di tale situazione giuridica” (così anche Cass. 16867/14).

Corretta deve dunque ritenersi – ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, come mod. dalla L. n. 388 del 2000, art. 23 – l’affermazione della commissione tributaria regionale, secondo cui al verbale di consegna 29 gennaio 1981 deve appunto attribuirsi veste sostanziale di concessione amministrativa traslativa di bene demaniale; stante la sua efficacia espansiva della sfera giuridica del soggetto beneficiario, a fronte dell’assunzione – da parte di quest’ultimo – degli oneri di manutenzione e bonifica con carattere di economicità, perchè posti in rapporto ai contributi a tal fine obbligatoriamente riscossi presso gli utenti consorziati.

p. 3.1 Con il terzo motivo di ricorso l’Associazione lamenta, in via subordinata, omessa applicazione dell’esenzione Ici di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. a); trattandosi di immobile posseduto dalla Regione Piemonte, e destinato allo svolgimento di compiti istituzionali dell’ente.

p. 3.2 Anche questo motivo è infondato.

Deve, infatti, trovare nella specie applicazione l’ulteriore principio di legittimità che – esattamente in termini – ha già stabilito l’inapplicabilità in materia dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a). Ciò perchè tale esenzione “riguarda gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi elencati, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali di questi (v. tra le tante Cass. n. 24593/10; n. 8450/05). Tra i citati soggetti, dunque, non rientra il consorzio di bonifica. Sicchè la fattispecie non poteva essere utilmente richiamata ai fini della presente controversia, neppure riguardo al concetto di finalità istituzionale, non venendone in rilievo l’ambito soggettivo”. Ciò anche in considerazione della necessità di stretta interpretazione della norma invocata dall’Associazione, “in quanto avente natura derogatoria di previsioni impositive generali, come tale insuscettibile di estensione al di là delle ipotesi tipiche disciplinate” (Cass. cit.).

Il ricorso va dunque rigettato; nulla sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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