Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23833 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. II, 02/09/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 02/09/2021), n.23833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23684-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TRMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

E.B.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

E.B., cittadino (OMISSIS), al quale sin dal 26.9.2000, era stato riconosciuto lo status di rifugiato, dopo aver subito una condanna con sentenza irrevocabile in data 18.12.2015 per traffico di stupefacenti e resistenza al pubblico ufficiale, si allontanava dall’Italia; il figlio, già in data (OMISSIS), aveva consegnato in Questura il permesso di soggiorno del ricorrente, facendo presente che questi aveva fatto ritorno nel paese di origine e non intendeva rientrare in Italia; la Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, in data 24.11.2014, aveva avviato il procedimento per la cessazione dello status di rifugiato; nel 2016, l’Ufficio di Polizia di Frontiera comunicava il suo rientro in Italia e gli notificava l’avvio del procedimento di cessazione o revoca della protezione internazionale;

la Commissione Territoriale per il Diritto d’asilo dispose la revoca dello status di rifugiato con provvedimento notificato in data 28.4.2017, dopo aver disposto la sua audizione in data 4.4.2017;

E.B., propose impugnazione innanzi al Tribunale di Roma con ricorso depositato il 24.5.2017;

con ordinanza del 24.7.2019, il Tribunale, in composizione monocratica, non ritenne che sussistessero i presupposti per la revoca o la cessazione della protezione internazionale, accolse la domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

per la cassazione della predetta ordinanza ha proposto ricorso il Ministero dell’interno sulla base di un unico motivo;

E.B. è rimasto intimato.

Diritto

RITENUTO

che:

il ricorso è inammissibile;

IL D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, che ha modificato il sistema delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, ha soppresso l’appello, prevedendo il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti della Commissione Territoriale;

in forza della disposizione transitoria di cui art. 21, comma 1, si applica alle controversie instaurate dopo della sua entrata in vigore (18.8.2017), talché, per quelle instaurate, come nella specie, prima, continua ad applicarsi l’intera disciplina pregressa, e, per quel che rileva nel presente giudizio, anche il regime delle impugnazioni (Cassazione civile sez. III, 25/01/2021, n. 1548; Cassazione civile sez. VI, 11/07/2018, n. 18295); nel caso di specie, il ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale, veniva impugnato con ricorso depositato in data 24.5.2017; il deposito del ricorso determina la pendenza della lite; in virtù del regime processuale ratione temporis applicabile, avverso la decisione della Commissione Territoriale doveva proporsi appello e non ricorso per cassazione;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

non deve provvedersi sulle spese.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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