Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23832 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 29/10/2020), n.23832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19420-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10659/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello proposto da A.S. contro la sentenza di primo grado ed in riforma della stessa annullava le cartelle n. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), compensando le spese di lite.

Per quel che ancora qui rileva la CTR osservava che per le cartelle appena ricordate, propedeutiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, il procedimento notificatorio non si era concluso ritualmente, poichè non era stata prodotta agli atti la raccomandata informativa, non valendo la richiesta di rateazione della pretesa a sanare l’invalidità della notifica.

L’Agenzia delle entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La parte intimata non si è costituita.

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. La CTR, in relazione alla notifica della cartella n. (OMISSIS), eseguita direttamente dall’agente della riscossione, avrebbe errato nel ritenere necessario il deposito dell’avviso contenente la raccomandata informativa, non applicandosi la disciplina di cui alla L. n. 890 del 1982.

Il motivo è fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione – cfr. Cass. n. 9111/2012, Cass. n. 14501/2016, Cass. n. 25095/2016 -.

Ora, nel caso di specie non poteva ravvisarsi alcuna invalidità del processo notificatorio eseguito direttamente dall’ufficio che si avvalse del servizio postale.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis. La ricorrente, con riferimento alle cartelle n. (OMISSIS) e (OMISSIS), notificate a mezzo messo, deduce che l’attestazione circa il compiuto invio della raccomandata da parte del messo, risultante dalla relata di notifica, avrebbe efficacia fidefaciente, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai “fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” e, pertanto, dovendosi avvalere il messo notificatore del servizio postale per l’inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell’art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma (deposito della copia dell’atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell’avviso dell’eseguito deposito alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest’ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento), potrà dare atto di aver consegnato all’Ufficio postale l’avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sarà in grado evidentemente – di attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica – cfr. Cass. n. 1699/2019 -.

Erra dunque la ricorrente nell’affermare che l’attestazione circa l’invio della raccomandata risultante dalla relata di notifica possa avere efficacia fidefaciente.

La censura è quindi priva di fondamento.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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