Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23832 del 11/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 19/09/2017, dep.11/10/2017), n. 23832
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27087/2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.G., Z.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 40/2009 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,
depositata il 25/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/09/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
p. 1. L’agenzia delle Entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 40/16/09 del 25 settembre 2009, con la quale la commissione tributaria regionale del Veneto, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato a Z.S. e C.G. in revoca dell’agevolazione “prima-casa” da costoro fruita sull’atto di compravendita 4 aprile 2001; stante il mancato trasferimento della residenza nell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’agenzia delle entrate fosse decaduta dalla potestà di revoca, attesa la non applicabilità alla materia agevolativa della proroga biennale dei termini di liquidazione della maggiore imposta di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dagli intimati.
p. 2. Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate ha lamentato – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis; posto che la proroga biennale ivi prevista doveva ritenersi applicabile anche alla materia delle agevolazioni, con conseguente esclusione – nella specie – dell’affermata decadenza.
p. 3. E’ in atti comunicazione 17 settembre 2012 dell’agenzia delle entrate all’avvocatura dello Stato, attestante l’avvenuta definizione della lite mediante presentazione di regolare istanza ed integrale pagamento del dovuto (D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011); con conseguente cessazione della materia del contendere.
Alla luce di quanto sopra, sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; spese compensate.
PQM
La Corte:
– dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito di definizione di lite fiscale pendente D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011;
– compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017