Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23831 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 19/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26494/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA 234,

presso lo studio dell’avvocato GIULIANO BOLOGNA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CARRARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2009 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata l’11/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

p. 1. L’agenzia delle entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 118/35/09 dell’11 novembre 2009, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato a P.P. in revoca dell’agevolazione da questi fruita (imposta di registro all’1%, L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3) sull’atto di compravendita 8 maggio 2003 di un terreno edificabile.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’agevolazione in questione dovesse essere riconosciuta ancorchè la convenzione di lottizzazione, nella specie, fosse intervenuta successivamente all’acquisto del terreno.

Resiste con controricorso il P..

p. 2. Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate ha lamentato – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3; posto che l’agevolazione in oggetto poteva essere riconosciuta solo nel caso in cui la convenzione urbanistica con il Comune fosse intervenuta prima, e non dopo, l’acquisto.

p. 3. E’ in atti comunicazione 2 luglio 2012 dell’agenzia delle entrate all’avvocatura dello Stato, attestante l’avvenuta definizione della lite mediante presentazione di regolare istanza ed integrale pagamento del dovuto (D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011); con conseguente cessazione della materia del contendere.

Alla luce di quanto sopra, sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; spese compensate.

PQM

 

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito di definizione di lite fiscale pendente D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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