Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23830 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 19/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23630/2010 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SAVORELLI

11, presso lo studio dell’avvocato ANNA CHIOZZA, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati LUIGI GINO ROSSI, FRANCESCA

SORBI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 86/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 15/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

p. 1. B.M., in qualità di tutore di P.E.A., ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 86/26/2010 del 15 giugno 2010 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di rettifica e liquidazione notificato al P. nella sua qualità di unico erede della defunta P.E.A.; avviso con il quale l’ufficio aveva attribuito ai cespiti immobiliari inseriti nella dichiarazione di successione un valore complessivo di Euro 701.405,60, a fronte di un valore dichiarato di euro 297.270,30 (per una maggiore imposta di Euro 33.275,32).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito prova alcuna della erroneità della maggiore valutazione stabilita dall’amministrazione finanziaria con riguardo ai cespiti diversi da quelli indicati nella dichiarazione ai nn. 4) e 5) (per i quali vi era stato un errore dichiarativo riconosciuto dallo stesso contribuente, e non fatto oggetto di rettifica).

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla agenzia delle entrate.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Per avere la commissione tributaria regionale accollato al contribuente un onere probatorio – concernente la stima del valore venale degli immobili non assoggettabili ad imposizione sulla base del valore catastale – che spettava invece all’amministrazione finanziaria; la quale, per contro, aveva fatto ricorso al metodo comparativo, senza però indicare alcun concreto elemento di comparazione con atti coevi riguardanti immobili similari.

p. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7. Per non avere la commissione tributaria regionale acquisito d’ufficio, a fronte della carenza dimostrativa dell’amministrazione finanziaria, elementi istruttori integrativi sull’effettivo valore venale degli immobili (di vecchia costruzione; locati; in cattivo stato di manutenzione; in comunione pro indiviso con terzi).

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, in rapporto al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43 e art. 52, commi 4 e 5. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che (come stabilito dalla stessa agenzia delle entrate nella risoluzione 176/E del 9 luglio 2009), in caso di base imponibile dichiarata in valore inferiore a quello catastale, l’amministrazione finanziaria doveva rideterminare l’imposta non con il criterio del valore venale, ma sulla sola base imponibile differenziale risultante dalla pertinente rendita catastale aggiornata.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Per non avere la commissione tributaria regionale pronunciato alcunchè sui motivi di opposizione all’avviso di rettifica specificamente concernenti gli immobili indicati in dichiarazione ai nn. 2) e 3).

p. 3. Ragioni logiche e giuridiche inducono a trattare prioritariamente questi ultimi tre motivi di ricorso.

Essi sono infondati.

Per quanto concerne il secondo motivo, si osserva che, nel contenzioso tributario, il giudice non è obbligato ad esercitare “ex officio” i poteri istruttori di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7. Si tratta infatti di un potere di natura discrezionale, che può essere esercitato sempre “nei limiti dei fatti dedotti dalle parti” – non già per sovvertire l’onere probatorio posto per regola generale a carico di queste ultime, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio già acquisiti. E ciò allorquando sussista una situazione obiettiva di incertezza, ovvero risulti impossibile acquisire altrimenti la prova (come nel caso in cui una delle parti non possa conseguire documenti in possesso dell’altra parte o di terzi): Cass. 14244/15; 955/16 ed altre. Ora, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti di esercizio ufficioso di tale potere, dovendo l’accertamento istruttorio sul valore dei beni immobili essere condotto alla stregua della regola generale dell’onere probatorio di parte.

Per quanto concerne il terzo motivo, è lo stesso ricorrente a chiarire (ric. pag. 10) che la dichiarazione di successione recava sì un valore complessivo degli immobili superiore a quello catastale, ma ciò per effetto della imputazione di valore ultracatastale ad un unico cespite (quello sub 1)), infatti esentato da rettifica; per contro, per tutti gli altri quattro cespiti dichiarati “ne è stato esposto un valore imponibile inferiore a quello risultante dall’applicazione dei coefficienti catastali”, ragion per cui essi “sono stati oggetto dell’accertamento”. Su tale premessa, l’operato dell’ufficio doveva ritenersi corretto (e così la sentenza di merito che non l’ha invalidato), dal momento che – D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 34 e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 – la preclusione alla rettifica di valore concerneva unicamente gli immobili iscritti dichiarati con base imponibile non inferiore a quella catastale; dunque l’avviso di liquidazione in oggetto doveva ritenersi legittimo là dove stabiliva la maggiore imposta con riguardo ad immobili dichiarati per un valore inferiore a quello catastale aggiornato, e dunque assoggettabili a rideterminazione della base imponibile secondo il criterio del valore venale.

Per quanto concerne il quarto motivo di ricorso, è da ritenere che la commissione tributaria regionale abbia implicitamente provveduto sebbene in forza di un ragionamento affetto dai vizi che ora si evidenzieranno – su tutti indistintamente gli immobili fatti oggetto di rettifica; ritenendo assodato il valore attribuito dall’ufficio anche per quanto, segnatamente, concerne i cespiti nn. 2) e 3).

p. 4. Venendo ora al primo motivo di ricorso, se ne ravvisa la fondatezza.

E’ indirizzo costante di legittimità in tema di imposta di registro (con principi valevoli anche per l’imposta di successione) che: – per quanto concerne l’onere di motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica, esso debba ritenersi adempiuto (anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3), mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa; – per quanto concerne l’onere probatorio del criterio del maggior valore, esso sia a carico dell’amministrazione finanziaria, ferma restando la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass. n. 11560/16; Cass. 6914/11 ed altre).

Nel caso di specie, affermando che “quanto alla sopravalutazione degli immobili diversi da quelli di cui ai cespiti indicati (4 e 5) l’appellante ha solo fatto personali dichiarazioni, senza fornire prova alcuna”, la commissione tributaria regionale ha violato tale principio; omettendo al contempo di pronunciarsi sulle doglianze di natura estimativa proposte dal contribuente.

Ciò perchè essa: – non ha dato conto degli elementi di prova, nemmeno di nature indiziaria, forniti dall’agenzia delle entrate a sostegno del criterio del valore venale e della maggior stima operata dall’ufficio; – non ha dato conto, in particolare, degli elementi di comparazione estimativa che l’amministrazione finanziaria aveva posto a fondamento della maggior valutazione (elementi di comparazione di cui il contribuente aveva lamentato la mancanza, tanto in primo quanto in secondo grado, anche a confutazione del valore determinato dal primo giudice); – ha ritenuto fondato l’avviso di rettifica sulla sola circostanza della mancata prova contraria da parte del contribuente.

Dal che trova in effetti conferma il lamentato sovvertimento dell’onere probatorio, “il quale grava sull’Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l’Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell’obbligazione tributaria” (Cass. 905/06).

Ne segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Lombardia che, in diversa composizione, riesaminerà la questione del valore attribuibile agli immobili in oggetto nel corretto riparto dell’onere della prova; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

 

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, respinti gli altri;

– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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