Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2383 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8119/2015 proposto da:

C.F., C.V., C.A.,

C.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MAZZINI 4, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO AVALLONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GAETANO IROLLO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5930/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 14/07/2014 e depositata il 15/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo, per l’I.N.P.S., che si riporta

ai motivi del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 14 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 15 settembre 2014, la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto della domanda già proposta da V.L. nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed intesa al riconoscimento del suo diritto alla indennità di accompagnamento.

Ad avviso della Corte territoriale il quadro morboso da cui la V. (deceduta nelle more del giudizio di appello) era affetta non l’aveva resa incapace di compiere autonomamente gli atti del vivere quotidiano.

Per la cassazione della decisione propongono ricorso C.V., C.N., C.A. e C.F., nella qualità di credi della V., affidato ad un unico motivo.

L’INPS resiste con controricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1, L. n. 508 del 1988, art. 1 e art. 149 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per essersi la Corte di merito erroneamente discostata dalle conclusioni cui era pervenuta la consulenza tecnica d’ufficio, nuovamente disposta in appello, che aveva ritenuto la V. incapace di deambulare e di compiere gli atti del vivere quotidiano autonomamente a decorrere dal novembre 2011 al 18 giugno 2012, data del suo ricovero fino al decesso.

Il motivo è inammissibile in quanto, nonostante il formale richiamo a violazione di legge contenuto) nell’intestazione, finisce con il lamentare un vizio di motivazione e non presenta alcuno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 360, comma 1, n. 5 (così come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b, convertito con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, ed applicabile ai ricorsi avverso le sentenze pubblicate, come quella all’esame, successivamente al 11 settembre 2012) nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014).

L’attuale testo, infatti, prevede un vizio specifico, quale l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, da indicarsi specificamente dal ricorrente, riducendo, per il resto, il sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale. Di talchè, l’anomalia motivazionale denunciatile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. civ., Sez. Unite, 18 aprile 2014, n. 9032).

Nel caso in esame dalla lettura della motivazione emerge come la Corte di merito abbia indicato le ragioni per le quali si discostava dalle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio e che non sia incorsa in alcun “macroscopico errore” come si può evincere dal fatto che pur dandosi atto che “Il perito d’ufficio ha perciò ritenuto che dal novembre 2011 e fino al 18.6.2012 la V. si era trovata in condizioni di non autonomia con necessità di assistenza continua per poter svolgere gli atti quotidiani della vita” la Corte continua nella motivazione affermando che “..tuttavia, non ravvisa gli estremi per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento..”.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, dichiara inammissibile il ricorso.

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio sussistendo le condizioni per l’esonero dei soccombenti dal rimborso a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, u.c., conv. in L. n. 326 del 2003.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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