Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2383 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 29/01/2019), n.2383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5831-2018 proposto da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

VIERTEL 28 SRL” in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo

studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA COLUCCIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLAMARIA MELPIGNANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4256/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 13/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 8594/16, sez 48, accoglieva il ricorso proposto dalla Viertel 28 srl avverso l’avviso di accertamento ICI n. (OMISSIS) per l’anno 2005 Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Roma che, con sentenza 4256 /2017, rigettava l’impugnazione ritenendola tardiva.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso la Viertel srl.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’Agenzia sostiene che la spedizione della raccomandata contenente l’avviso di accertamento era avvenuta tempestivamente nei termini.

Con il secondo motivo prospetta la nullità della motivazione sul punto.

Con il terzo motivo lamenta l’omessa valutazione di un fatto decisivo e cioè l’omesso esame della ricevuta della raccomandata di spedizione prodotta in atti.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati nei termini che seguono.

Dall’esame degli atti (cui la Corte può avere accesso essendo stata proposta una violazione relativa ad una questione processuale) e, in particolare, del documento n. 6 del fascicolo di parte ricorrente, costituito dalla fotocopia della cartolina di ritorno della raccomandata già prodotta in grado di appello, risulta che l’atto impugnato è stato spedito con raccomandata n. (OMISSIS) consegnata all’Ufficio postale di Fiumicino il 29.12.10 e quindi nel termine quinquennale trattandosi del tributo del 2005.

La società contribuente fa riferimento ad un attestato dell’Amministrazione postale da cui risulterebbe, invece, che la raccomandata n. (OMISSIS) fu spedita il 7.1.11.

In tale contesto era onere del giudice di merito confrontare la diversa documentazione fornita dalle parti e valutare quale delle due dovesse ritenersi attendibile.

Sul punto invece non si rinviene alcune analisi specifica e non è neppure spiegato perchè la documentazione della società contribuente debba privilegiarsi rispetto a quella fornita dall’Amministrazione.

Il ricorso va pertanto accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR di Roma, in diversa composizione, affinchè valuti la documentazione dianzi indicata e fornisca motivazione in ordine a quale sia quella attendibile.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente procedimento alla CTR di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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