Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2383 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2383 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 12844-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrenti contro
FALLIMENTO FAPA SAS DI JAHIER PAOLO & C.,
FALLIMENTO JAHIER PAOLO, socio accomandatario della Fapa
Sas di Jahier Paolo e C.,
CARLE ISABELLA, socia accomandante della Fapa Sas di Jahier
Paolo e C.;
– intimati –

Data pubblicazione: 04/02/2014

avverso la sentenza n. 13/25/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di TORINO del 23.10.09, depositata il 17/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATO

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 12844 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 12844/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimati: fallimento soc. Fapa di Jahier Paolo & C. sas. +2

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale del Piemonte n. 13/25/10, depositata il 17
marzo 2010, con la quale, rigettato l’appello principale della società Fapa di Jahier Paolo & C. sas., del socio accomandatario Paolo Jahier, e dell’accomandante Isabella Carie, nonché l’altro incidentale dell’agenzia delle entrate contro la decisione di quella
provinciale, l’opposizione contro l’avviso di accertamento, relativamente all’Iva per il 2004, veniva accolta solo in parte. In
particolare il giudice di secondo grado osservava – contraddittoriamente – che la detrazione dell’imposta non era stata regolare,
atteso che si basava sulle rilevazioni dei funzionari verificatori
erariali, per le quali si era trattato di operazioni inesistenti
dal punto di vista soggettivo, tanto che gli acquisti delle autovetture di lusso risultavano effettuati per il tramite di società
cartiere,

che

non

possedevano

un’effettiva

organizzazione

d’impresa, mentre invece alcuna prova era stata fornita che la Fapa avesse effettivamente provveduto all’importazione direttamente,
non potendosi escludere piuttosto che le ditte figuranti come importatrici, in realtà avessero provveduto all’acquisto nel passaggio intermedio. La Fapa, Jahier, nel frattempo dichiarati falliti,
nonché Carle non hanno svolto alcuna difesa.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la iltdorrente deduce il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, in
quanto la CTR non considerava che in realtà le autovetture veniva1

Oggetto: opposizione ad avviso accertamento recupero imposta,

2

no importate direttamente dalla Fapa, che si serviva solo delle
cartiere, come le Eurotrade srl., Autoruote srl. e altre, peraltro
prive di organizzazione; magazzino; personale; punti vendita, che
perciò necessariamente non potevano essere importatrici effettive,
specie dalla Germania, donde provenivano le Mercedes, Porsche, Au-

detrazioni, e contestualmente ritenere che l’Iva potesse essere
stata corrisposta da esse, che a loro volta erano sogg tte ad a tonomo accertamento.
Il motivo è fondato. Invero, com’è noto, in part olare in tema di IVA, nelle c.d. “frodi carosello” – fondate sul mancato versamento dell’imposta incassata da società “cartiere” a seguito di
acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraverso l’interposizione di una o più società o ditte filtro (“buffers”) – il meccanismo dell’operazione e gli scopi
che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più
contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con
alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere
la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione
all’accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio sancito dall’art.
17 della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, l’IVA assolta
dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, anche se le predette operazioni siano state
effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell’intera
documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari, mentre
invece – e a maggior ragione – la contabilità della società incisa
e della ditte interposte risultava fortemente irregolare nella
specie (V. pure Cass. Sentenza n. 867 del 20/01/2010, Sezioni Unite: n. 30055 del 2008).
Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo adeguato, oltre che giuridicamente e logicamente corretto.

2

di, BMW etc., sicchè il secondo giudice non poteva disconoscere le

3

3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno rego-

P.Q.M.

/-2

La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Piemonte, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 18 dicembre 2013.

late dal giudice del rinvio stesso.

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