Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2383 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. I, 01/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L.L. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il

15/02/2007, n. 53841/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il sig. D.L.L. con ricorso alla Corte d’appello di Roma chiedeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001 la liquidazione in Euro 13.000,00 dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale derivatogli dall’eccessiva durata di un processo di lavoro in grado di appello, promosso in data 27 febbraio 1997, definito con sentenza 1 marzo 2004. La Corte d’appello, con decreto depositato il 15 febbraio 2007, quantificata in cinque anni l’eccessiva durata del giudizio, determinava l’indennizzo complessivamente in Euro 5.000,00 oltre interessi dalla data del decreto medesimo.

Avverso tale decreto l’attore ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero della Giustizia il 13 febbraio 2008, formulando dieci motivi. Il Ministero ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 6 della CEDU, della L. n. 89 del 2001 e della regola secondo la quale la normativa della CEDU prevale su quella nazionale. Si deduce che il decreto impugnato si porrebbe in contrasto con dette norme e detto principio nella liquidazione dell’indennizzo e delle spese.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001 e dei principi stabiliti dalla CEDU, in relazione alla insufficiente quantificazione dell’indennizzo.

I motivi attengono alla quantificazione dell’indennizzo e vanno decisi congiuntamente. Il primo va dichiarato inammissibile per l’inadeguatezza del quesito formulato. Il secondo va rigettato perchè infondato avendo la Corte d’appello liquidato un indennizzo in linea con parametri stabiliti dalla CEDU. 2.1. Con il terzo motivo si lamenta la mancata concessione del “bonus” di 2000,00 Euro, che si asserisce dovuto “ratione materiae”.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per la mancata pronuncia su detto “bonus”. Con il quinto motivo si denunciano ancora violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia in relazione al su detto “bonus”.

I motivi vanno esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili, in quanto (Cass. 6 settembre 2010, n. 19064; 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869), nel caso in cui il giudice di merito abbia negato il riconoscimento del cosiddetto “bonus”, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla circostanza che il “bonus” spetta “ratione materiae”, era stato richiesto e la decisione negativa non sia stata motivata sul punto, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che non sono indicate nei motivi e quesiti formulati al riguardo.

3.1. I successivi motivi riguardano tutti la quantificazione delle spese, deducendosi la loro inadeguata liquidazione nel “quantum” in relazione ai parametri tariffari applicabili e alle liquidazioni di esse da parte della CEDU. Esse sono state liquidate nella misura complessiva di Euro 750,00.

La censura con la quale si lamenta la mancata liquidazione delle spese “secondo gli standard Europei” è infondata dovendo applicarsi in proposito gli standard stabiliti dal diritto nazionale con riferimento ai giudizi contenziosi. Le rimanenti censure sono fondate in quanto debbono applicarsi le tabelle relative ai giudizi contenziosi ed essendo le spese liquidate inferiori a quelle risultanti da esse. Il decreto impugnato va pertanto cassato sul punto e decidendosi al riguardo nel merito, le spese del giudizio di merito vanno liquidate nella misura di Euro 500,00 per onorari ed Euro 378,00 per diritti, ed Euro 50 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge. Si ravvisano giusti motivi, in relazione al solo parziale accoglimento del ricorso, per compensare per due terzi le spese di questo giudizio di cassazione, liquidando il restante terzo come in dispositivo, con distrazione delle stesse.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato limitatamente alla liquidazione delle spese e decidendo nel merito condanna il Ministro della Giustizia alle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 500,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti, di Euro 50 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge. La condanna altresì al pagamento di un terzo delle spese del giudizio di cassazione, compensati i due terzi restanti, che liquida quanto al terzo dovuto nella misura di Euro centosettanta, di cui Euro venti per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. Spese tutte distratte in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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