Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23829 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 29/10/2020), n.23829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10474-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.S.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 45/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l’appello proposto da N.S.E., annullava l’atto di intimazione notificato al contribuente ritenendo la nullità della notifica della cartella propedeutica. Secondo la CTR, essendosi in presenta di assenza temporanea del destinatario, la notifica si doveva perfezionare ai sensi dell’art. 140 c.p.c. con la ricezione della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito della cartella presso la casa comunale. Sicchè in mancanza di tale invio la notificazione doveva ritenersi nulla, ai sensi del combinato disposto cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c.. L’Agenzia delle entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte intimata non si è costituita.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, non cogliendosi le ragioni in diritto sulle quali si era fondata la statuizione relativa alla nullità della notifica della cartella di pagamento prodromica all’intimazione di pagamento, rinvenendosi nella parte motivi riferimenti a plurimi indici normativi.

La censura è palesemente infondata, avendo la CTR manifestato in maniera chiara gli elementi sui quali si è fondata la ritenuta invalidità della notifica della cartella propedeutica effettuata senza il rispetto dei presupposti fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 258/2012 ed opportunamente richiamando i parametri normativi modificati da quella pronunzia (richiamati tutti all’interno del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. La CTR avrebbe omesso di considerare che i principi espressi dalla sentenza n. 258/2012 della Corte costituzionale relativa alla parziale dichiarazione di incostituzionalità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 nella parte in cui stabiliva l’applicazione delle modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 ai casi di c.d. irreperibilità relativa, non sarebbero stati applicabili alle notifiche di atti anteriori alla sentenza stessa, non dotata di efficacia retroattiva.

La censura è parimenti infondata.

Questa Corte – Cass. n. 25079/2014 – ha già avuto occasione di affermare che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4), va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione-.

Orbene, la CTR, acclarata la ricorrente di una notifica con le forme dell’irreperibilità relativa nei confronti del contribuente che, per converso, risultava residente nel medesimo comune del domicilio fiscale, ha correttamente applicato i principi espressi dalla Corte costituzionale al caso della notifica della cartella prodromica all’intimazione di pagamento che il contribuente aveva sostenuto non essergli mai stata ritualmente notificata.

Ed infatti, la circostanza che il procedimento di notificazione della cartella fosse anteriore alla sentenza della Corte costituzionale non comporta che il rapporto sottostante alla cartella anzidetta potesse ritenersi esaurito e, dunque, insuscettibile di essere disciplinato dagli effetti della citata sentenza.

E’, dunque, la possibilità stessa, conferita dal diritto positivo e da quello vivente di questa Corte di impugnare insieme all’atto successivo quello presupposto che si assume mai venuto a conoscenza del contribuente ad escludere in radice che il rapporto debitorio sottostante all’iscrizione ipotecaria notificata al contribuente potesse ritenersi definitiva mente ed irrefutabilmente esaurito – cfr. Cass.8081/2017-.

In questa stessa direzione si è di recente ritenuto che nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono “sub judice”, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito sicchè, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto – cfr. Cass. n. 33610/2019-.

Il ricorso va per l’effetto rigettato.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

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