Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23829 del 11/10/2017

Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 19/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22192/2010 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRACIA 4, presso

lo studio dell’avvocato LUIGI CARDAMONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GAETANO CUNDARI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

REGGIO CALABRIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 86/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

REGGIO CALABRIA, depositata il 19/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

p. 1. M.R., in qualità di socio amministratore della estinta Royal Costruzioni di R.M. & c. snc, propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 86/16/09 del 19 giugno 2009 con la quale la commissione tributaria regionale della Calabria, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo (nei limiti dell’abbattimento di valore del 30% stabilito dal primo giudice) l’avviso di accertamento per imposta di registro notificatogli dall’agenzia delle entrate; ciò in rettifica (da Lire 200 milioni a Lire 535.750.000, oltre a Lire 303.750.000 a fronte della ritenuta costituzione di un diritto di superficie) del valore dichiarato dalle parti nell’atto di compravendita di un terreno edificabile registrato il 21 dicembre 1987.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che il contribuente non avesse dedotto, in appello, fatti o circostanze nuove tali da inficiare la decisione della commissione tributaria provinciale.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla agenzia delle entrate.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso – corredato del prescritto quesito di diritto – il M. lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112-132 c.p.c. e art. 111 Cost.. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di prendere in esame gli specifici motivi di appello da lui proposti avverso la prima decisione, con conseguente acritico recepimento di quest’ultima.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce analoga doglianza sotto il profilo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – dell’omessa motivazione su punti decisivi della lite.

p. 3. E’ fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

Il contribuente aveva formulato, con il ricorso introduttivo, tre motivi di opposizione all’avviso di accertamento: – la carente motivazione del medesimo in ordine ai criteri di stima seguiti per la determinazione del valore venale dei beni compravenduti; – l’infondatezza del quantum stabilito dall’amministrazione finanziaria in rapporto alle concrete caratteristiche tipologiche dell’area edificabile compravenduta; l’infondatezza dell’accertamento anche in relazione alla valorizzazione della asserita costituzione su tale area di un diritto di superficie, in realtà insussistente.

La sentenza di primo grado (CTP Reggio Calabria n. 3502/03/1991) aveva accolto solo in parte questi motivi di opposizione; segnatamente, li aveva accolti solo per ciò che concerneva il quantum estimativo, da essa ridotto del 30%.

Avverso questa decisione, il contribuente proponeva appello formulando specifici motivi di gravame sia sul valore (ancorchè ridotto) così stabilito; sia sul mancato accoglimento degli altri originari motivi di opposizione (carenza di motivazione dell’avviso; insussistenza dell’affermato diritto di superficie).

Orbene, la sentenza di appello ha omesso di prendere in esame i motivi di gravame così proposti.

Pur dopo aver dato atto che il contribuente aveva effettivamente riproposto in appello gli stessi motivi già formulati in primo grado, la CTR si è poi limitata a confermare la sentenza di primo grado con questa motivazione: “l’appello si manifesta palesemente infondato in quanto il ricorrente ha insistito negli stessi motivi di primo grado senza citare nuovi fatti o circostanze da essere valutati in questa sede. Le argomentazioni dell’appello sono state ampiamente valutate dei giudici di primo grado”.

Si tratta di un esempio tipico di motivazione apparente; con la quale il giudice di appello si è limitato a passivamente recepire il deciso di primo grado, senza valutarne la tenuta, in fatto ed in diritto, alla luce delle censure mosse con l’atto di gravame.

La pseudo-motivazione in esame si basa su due affermazioni: a. la mancata introduzione nel giudizio di gravame di nuovi fatti o circostanze; là dove non si trattava necessariamente di prendere in esame nuovi fatti o circostanze (la cui introduzione era anzi preclusa dal regime della novità in appello), quanto di vagliare la correttezza della decisione con la quale il primo giudice aveva, da un lato, respinto i motivi di opposizione concernenti la motivazione dell’avviso di accertamento e la ritenuta costituzione, con l’atto rettificato, di un diritto di superficie; e, dall’altro, stimato equo un abbattimento del 30% dei valori accertati; b. il fatto che i motivi di opposizione iniziali fossero stati ampiamente valutati dalla commissione tributaria provinciale; senza tuttavia dare conto della sostenibilità di tale valutazione alla luce delle critiche mosse con l’atto di appello.

Ora, è ben vero che la motivazione per relationem non è di per sè inammissibile. Se ne deve, infatti, affermare la legittimità, anche ex art. 111 Cost., comma 6, allorquando il rinvio ad altra decisione venga operato:

– in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione; – dando conto della ritenuta pertinenza della motivazione richiamata in rapporto alle argomentazioni e (qualora si verta di giudizio di impugnazione) alle censure proposte dalle parti; – in maniera consapevole e ragionata, e non sulla base del recepimento meccanico ed acritico della motivazione richiamata (Cass. n. 7347/12; Cass. n. 3367/11).

Nel caso di specie tali requisiti non risultano però soddisfatti, dal momento che la commissione tributaria regionale si è limitata a ribadire la validità della prima decisione, disattendendo i motivi di gravame perchè apoditticamente ritenuti inidonei a sovvertire la valutazione del primo giudice.

E’ dunque mancato un vaglio critico e specifico della decisione appellata; il che contravviene alla natura di revisione del giudizio di appello, ed impedisce al contempo di operare qualsivoglia controllo di legittimità sostanziale sulla correttezza del ragionamento seguito.

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Calabria che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie pronunciandosi motivatamente su tutte le censure di appello proposte dal contribuente; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento di legittimità.

PQM

 

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA