Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23829 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. II, 02/09/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 02/09/2021), n.23829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23772-2019 proposto da:

A.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Lanzilao, e

domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38 presso lo studio del

difensore ovvero all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel

REGINDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 3074/2019 del Tribunale di Bologna, depositato

il 02/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– con provvedimento notificato il 30.11.2017 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria;

– avverso tale provvedimento interponeva opposizione A.F., che veniva respinta dal Tribunale di Bologna con decreto n. 3074 del 02.07.2019;

– la decisione evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, in quanto le dichiarazioni del ricorrente sono apparse non plausibili laddove ha genericamente riferito, senza neanche circostanzialo, di un rapporto problematico con i vicini i quali avrebbero preteso per ragioni sconosciute di impossessarsi di un suo terreno, riuscendo nell’intento a seguito di un paio di aggressioni ed infine dell’incendio della sua casa; il richiedente non descriveva le aggressioni, se non del tutto sommariamente, né le lesioni riportate. Oltre all’estrema genericità veniva rilevato che mentre in commissione il ricorrente aveva riferito di essersi rivolto alla polizia per cercare tutela, la stessa circostanza era stata smentita davanti al Tribunale. Aggiungeva che la specifica situazione della regione di provenienza, alla luce delle più accreditate COI, non evidenziava l’esistenza in (OMISSIS) alcun tipo di conflitto armato in corso. Ne’ ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria giacché la situazione di vulnerabilità prospettata dalla difesa in giudizio atteneva essenzialmente alle condizioni di salute del ricorrente e dalla relazione rilasciata dall’ambulatorio di (OMISSIS) risultava che il richiedente riferiva di stati di insonnia e di ansia a causa della situazione di precarietà economica e lavorativa in cui versava, senza alcuna specifica indicazione di situazioni patologiche pregiudizievoli in caso di rientro nel Paese di origine. La circostanza che poi avesse svolto attività lavorativa in Italia nel 2017 non costituiva prova di per sé del radicamento sul territorio italiano, considerato che lo stesso aveva riferimenti familiari in (OMISSIS);

– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione – notificato in data 29.07.2019 – A.F. affidato ad un unico motivo;

– il Ministero dell’Interno non ha resistito con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Atteso che:

– con l’unico motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 il quale vieterebbe l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese di origine ovvero che ivi possa correre seri rischi, oltre ad omessa applicazione dell’art. 10 Cost.

Ad avviso del ricorrente il Tribunale non avrebbe tenuto conto della certificazione medica che refertava la sussistenza di una grave vulnerabilità psicologica legata alle esperienze traumatiche connesse al processo migratorio…affetto da iperarousal, ipervigilanza, tachicardia, incubi, fitte torariche e inappetenza. Siffatta condizione avrebbe dovuto essere valutata anche alla luce delle conseguenze negative che deriverebbero al richiedente in caso di rimpatrio.

La doglianza è inammissibile.

Deve rammentarsi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass. 22 febbraio 2019 n. 5358).

La condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Cass. 15 maggio 2019 n. 13079).

Con particolare riferimento al parametro della tutela della salute, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione della situazione soggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale.

Inoltre, “la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria, se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore”” (Cass. 7 agosto 2019 n. 21123).

Nel caso di specie, il ricorrente ha posto a fondamento della richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria le sue condizioni di salute, legate ad iperarousal, ipervigilanza, tachicardia, incubi, fitte toraciche e inappetenza, come riportate nella relazione redatta dall’ambulatorio di (OMISSIS), condizioni riferite dallo stesso richiedente “a causa della situazione di precarietà economica e lavorativa in cui versava”, ma non risulta che lo stesso assuma alcuna terapia farmocologica.

I giudici di merito, infatti, hanno evidenziato che l’attuale stato di salute del ricorrente, documentato appunto dalla relazione del 2017, non giustificava il riconoscimento della situazione di vulnerabilità soggettiva del richiedente, negando rilevanza a stati psicologici riferiti dallo stesso paziente, senza alcuna specifica indicazione di situazioni patologiche pregiudizievoli in caso di rientro nel Paese di origine.

Peraltro, questa Corte, dopo avere precisato che “la protezione umanitaria, nel regime vigente “ratione temporis”, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente” ha evidenziato che “non è ipotizzabile né un obbligo dello i Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, né quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass. 7 febbraio 2019 n. 3681).

Quanto al profilo, dedotto peraltro per la prima volta in cassazione, circa la questione dell’aspettativa di vita, che oltre ad avere il carattere della novità, difetta anche della decisività, in quanto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 35, comma 3 che riconosce allo straniero presente, anche irregolarmente, nel territorio dello Stato il diritto di fruire, nei presidi pubblici ed accreditati, delle cure ambulatoriali ed ospedaliere “urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia o infortunio” è comunque “costituzionalmente condizionato” dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di un “nucleo irriducibile”, garantito dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana. Come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 252 del 2001, la citata disposizione – impedendo, per implicito, l’immediata esecuzione dei provvedimenti di espulsione nei confronti di soggetti che, in conseguenza di essa, potrebbero subire un irreparabile pregiudizio al diritto alla salute – assicura una protezione al relativo diritto inviolabile dello straniero in termini di piena compatibilità con gli artt. 2 e 32 Cost., tenendo conto del diritto ai trattamenti necessari per la tutela della salute.

In questa prospettiva, deve ritenersi dunque logicamente corretta la conclusione, per cui la mera asserita esigenza del diritto alla salute e all’alimentazione è insuscettivo di determinare un divieto di espulsione, esulando con tutta evidenza dal novero delle prestazioni “urgenti o comunque essenziali” per “malattia o infortunio”, in rapporto alle quali il citato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 35, comma 3, assicura anche allo straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale il diritto alle cure ambulatoriali od ospedaliere (Cass. 14 dicembre 2001 n. 15830).

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità stante la mancata difesa dell’Amministrazione.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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