Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23828 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 29/10/2020), n.23828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3779-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

SAVERIO NITTI 21, presso lo studio dell’avvocato FORTUNATO MARRAZZO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 3587/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l’impugnazione proposta contro la sentenza che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento relativa ad imposta di registro per l’anno 2007. Secondo la CTR l’atto prodromico alla notifica della cartella era stato ritualmente notificato in forma diretta dall’ufficio avvalendosi del servizio postale.

La parte intimata non si è costituita.

Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17 e 38, artt. 170,291 e 330 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La CTR non avrebbe preso in considerazione l’eccezione di inammissibilità dell’appello per la inesistenza della notifica del ricorso effettuata a mezzo posta dapprima presso un domicilio diverso da quello reale della C. e, successivamente, in quello corretto ma nelle mani di persona non coincidente con il domiciliatario, senza provvedere alla notifica a mezzo raccomandata dovuta in caso di consegna a persona diversa da quella destinataria dell’atto.

Con il terzo motivo si deduce la violazione della L. n. 890 del 1982, artt. 4, 7 e 8. La CTR avrebbe omesso di rilevare l’invalidità della notificazione dell’avviso di liquidazione prodromico alla cartella in quanto notificata presso il luogo di residenza e non in quello coincidente con il domicilio eletto.

I primi due motivi, che meritano un esame congiunto, sono infondati.

Ed invero, la censura sulla quale si appunta la ricorrente attiene alla mancata identificazione dell’ufficiale postale circa le generalità della persona, diversa dalla destinataria, che ebbe a ricevere l’atto. Ora, secondo la ricorrente l’omessa identificazione del soggetto che ricevette l’atto indicato come tale P., inficerebbe la validità della notifica stessa.

Ora è pacifico fra le parti e riconosciuto dalla stessa ricorrente che la notifica venne fatta in via diretta dall’agente della riscossione con mezzo postale.

Orbene, questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione – cfr. Cass. n. 9111/2012, Cass. n. 14501/2016, Cass. n. 25095/2016 -.

Ora, nel caso di specie non poteva ravvisarsi alcuna invalidità del processo notificatorio eseguito dall’ufficio che si avvalesse del servizio postale, essendo pacifico che venne barrata nell’avviso di ricevimento la casella con diciture Portiere dello stabile in assenza delle persone abilitate – come ha ricordato la stessa ricorrente a pag.4 del ricorso -.

Da qui l’irrilevanza del parametro normativo evocato dalla ricorrente – L. n. 890 del 1982, art. 7 non applicabile alla fattispecie.

Passando all’esame del terzo motivo di ricorso, lo stesso è inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente prospetta l’invalidità, a suo dire insanabile, della notifica dell’atto prodromico alla notifica della cartella in relazione al fatto che dall’avviso di accertamento sarebbe risultato il domicilio fiscale della ricorrente, diverso da quello in cui venne effettuata la notifica. Ma la ricorrente ha tralasciato di allegare gli elementi documentali dai quali risulterebbe l’assunto sostenuto nella censura, non consentendo alla Corte di potere esercitare il sindacato sollecitato.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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