Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23828 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21511-2010 proposto da:

CRN DI C.E. & C. SAS, in persona

dell’Amministratrice pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA DEI FAGGELLA 4, presso lo STUDIO PELLEGRINO BENEDETTA COCCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROCCO PELLEGRINO giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 148/2009 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA,

depositata il 17/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società ricorrente impugna una sentenza della CTR di Napoli che, in parziale riforma di quella di primo grado, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis.

La contribuente aveva aderito al condono previsto dal citato art. 9 bis, versando però solo due delle tre rate previste inizialmente.

La CTR ha confermato il provvedimento di diniego del condono emesso dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo non perfezionato il beneficio proprio a causa del mancato pagamento della terza rata.

La società contribuente contesta questa tesi e propone ricorso per cassazione con un solo motivo, con cui denuncia erronea interpretazione di legge. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia erronea interpretazione della L. n. 282 del 2002, art. 9 bis oltre che insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

Secondo la contribuente, l’art. 9 bis cit. non contiene alcuna previsione di decadenza dal beneficio a causa di un incompleto pagamento. Si tratterebbe di una lacuna che può essere colmata applicando la disciplina prevista per le altre forme di condono.

Il motivo è infondato.

L’art. 9 bis prevede, invece, che l’efficacia del condono sia subordinata all’integrale pagamento delle somme. Dal tenore letterale della norma, si ricava che le sanzioni non si applicano ai contribuenti che provvedono al pagamento delle imposte, ma senza che si possa arguire le sanzioni non scattano anche se il pagamento, pur effettuato, sia tardivo.

Il silenzio della norma non va inteso nel senso che essa esclude dalle ipotesi di decadenza il tardivo pagamento.

Non si può pensare che il legislatore, che nei precedenti articoli ha adottato espressamente la regola dell’efficacia della singola rata, abbia voluto, in una ipotesi immediatamente successiva, esprimere la stessa regola in modo tacito. Piuttosto, l’omissione è voluta, se paragonata all’espressa previsione degli articoli precedenti. Ritiene poi la ricorrente che si debba fare applicazione analogica della disciplina prevista dagli articoli precedenti il 9 bis.

In linea di principio, le norme che prevedono condoni sono da ritenersi eccezionali rispetto al principio generale della tassazione dei redditi, il che, già di per sè, esclude la possibilità di applicazione analogica (Cass. n. 25238 del 2013).

Comunque sia, la fattispecie prevista dall’art. 9 bis, come ripetutamente affermato da questa Corte (v. Cass. n. 379 del 2016; Cass. ord. 10650 del 2013), è diversa da quella di cui agli artt. 7, 8 e 9 stessa legge, che dunque non possono applicarsi analogicamente, proprio per la diversità di ratio. Infatti, mentre negli altri casi, il condono riguarda tributi ancora controversi, o in via di accertamento o contestati, in questa seconda ipotesi (art. 9 bis), invece il condono riguarda tributi accertati in via definitiva, rispetto ai quali, quale provvedimento di clemenza, l’Erario ha rinunciato anche alle sanzioni, consentendo un pagamento rateale.

Ciò rende ragione della mancata menzione nella norma dell’efficacia del pagamento tardivo, avendo il legislatore subordinato la rinuncia alle sanzioni e la concessione del pagamento rateale, all’intera e tempestiva definizione del debito tributario.

In questo senso vanno i precedenti già affermati da questa Corte, (Cass. n. 379 del 2016) che ha espressamente dichiarato che in tema di condono fiscale, incorre nella decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. n. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis il contribuente che abbia provveduto al versamento delle somme dovute con ritardo, qualora questo, anche se modesto, non sia giustificato.

In ragione della novità della questione al momento della insorgenza della lite, vanno compensate le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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