Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23828 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 01/10/2018), n.23828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19258-2015 proposto da:

R.E., nella qualità di erede di V.V.,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 2, presso l’avvocato

FRANCESCA BUCCELLATO dello Studio Legale Associato Aiello Pastore

Americo, rappresentata e difesa dall’avvocato NATALINA RAFFAELLI;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CESARE, 61, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA TOSCANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO FERRARO;

– controricorrente –

ricorso successivo.

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CESARE, 61, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA TOSCANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO FERRARO;

– ricorrente successivo –

contro

V.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO CHE

V.V., dipendente della Regione Calabria e in servizio presso la struttura ausiliaria dell’Avvocatura regionale, ha aderito alla proposta di esodo anticipato incentivato prevista dalla L.R. n. 8 del 2005 (art. 7).

In forza di tale disposizione e dell’adesione all’esodo ha percepito un’indennità supplementare “pari ad otto mensilità della retribuzione lorda spettante per ogni anno derivante dalla differenza fra a 65 anni e l’età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni”. Lamenta che nella determinazione di tale indennità, e, quindi, della retribuzione lorda da porre a base del calcolo, la Regione non ha inserito la quota di 13a mensilità nonchè il rateo del compenso accessorio della struttura speciale, percepita mensilmente con carattere di continuità.

La Regione ha opposto al riguardo la correttezza del calcolo, anche in considerazione della norma di interpretazione autentica contenuta nella L.R. n. 15 del 2008, art. 44, comma 2.

Nelle more del giudizio è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 271/2011, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 44 citato. Il Tribunale ha così accolto la domanda.

La sentenza è stata impugnata dalla Regione e la Corte d’appello di Catanzaro ha parzialmente accolto il gravame, confermando il riconoscimento dell’inclusione, nel calcolo della indennità supplementare, della 13a mensilità ma escludendo il rateo dell’indennità di struttura.

Contro la sentenza il V. ha proposto ricorso per cassazione notificato alla controparte il 21 luglio 2015 e al quale la Regione ha resistito con controricorso.

Con successivo ricorso (notificato il 22 luglio 2015) anche la Regione Calabria ha chiesto la cassazione della sentenza, formulando tre motivi, ed al quale il V. non ha ritenuto di resistere.

I ricorsi sono stati iscritti all’unico numero di R. G. 19258/2015, in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). La proposta del relatore è stata formulata e comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, solo con riguardo al primo ricorso.

In vista dell’adunanza del 17/4/2018, Elisabetta R., quale erede di V.V., ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di aver rinunciato, unitamente alle coeredi B. e V.M., al ricorso proposto dal proprio dante causa.

Alla detta adunanza è stata emessa ordinanza interlocutoria, con rinvio della causa a nuovo ruolo, affinchè la proposta ex art. 380 bis c.p.c. fosse integrata anche con riguardo al ricorso proposto dalla Regione Calabria.

La proposta, così come formulata, è stata quindi comunicata ad entrambe le parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO CHE

1. a seguito dell’atto di rinuncia notificato alla Regione Calabria in data 30/3/2018 deve dichiararsi l’estinzione del processo relativo al primo ricorso per cassazione, proposto da V.V.;

la rinunzia al ricorso per cassazione, invero, non ha carattere cosiddetto accettizio, nel senso che non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971), ma carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);

l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c.,. comma 2 che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

nella specie, si reputa che la reciproca soccombenza (virtuale per il V., giusta Cass. 25 gennaio 2017, n. 1914, alle cui motivazioni in quanto integralmente condivise ci si riporta, ed effettiva per la regione Calabria, secondo quanto di seguito si illustrerà) giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio;

infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560), esclude per il ricorrente principale – dovendosi qualificare come principale il primo ricorso e incidentale il secondo (Cass. 20/03/2015, n. 5695) – l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

2. Con il primo motivo di ricorso la Regione Calabria ha censurato la sentenza per la violazione dell’art. 1322 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 assumendo che con l’accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro in cambio del pagamento di una somma di denaro dettagliatamente indicata in una scheda di calcolo allegata al contratto, il lavoratore avesse consapevolmente accettato la somma stabilita, in cui non era inclusa la 13a;

3. con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e lamenta che il rilievo ufficioso della nullità parziale del contratto imponeva al giudice di attivare il contraddittorio sulla questione non sollevata dalle parti, al fine di sollecitare le loro difese su tale aspetto della controversia;

4. il terzo motivo è invece fondato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1339,1418 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2, art. 1362 c.c., nonchè dell’art. 52 CCNL di comparto del 14/9/2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la parte sostanzialmente ribadisce quanto già sostenuto nei primi due motivi, osservando che solo la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è idonea a determinare la nullità del contratto medesimo, laddove la inclusione del rateo di 13′ nel calcolo dell’indennità supplementare riguardava un diritto disponibile, non potendosi attribuire alla L.R. n. 8 del 2005, art. 1, comma 17, valenza di norma imperativa inderogabile, con l’ulteriore conseguenza che non poteva essere dichiarata la nullità della clausola contenuta nell’art. 5 del contratto.

5. I motivi, che si affrontano congiuntamente, sono manifestamente infondati, alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass. ord. n. 18795/2018; Cass. 15237/2018), alle cui motivazioni – che di seguito si riassumono – si rinvia.

5.1. L’indennità incentivante di esodo fu introdotta dalla L.R. Calabria n. 8 del 2005, art. 7 che aveva previsto che ai dirigenti ed ai dipendenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che prestavano la loro attività per l’amministrazione regionale e che avessero, nel termine previsto dalla legge, presentato alla Regione una proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro sarebbe stata erogata una indennità supplementare.

Fu previsto che la misura della indennità dovesse essere determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro e corrisposta alle scadenze di cui ai commi 3 e 4.

Il comma 7 autorizzò la Giunta Regionale ad emanare, nel rispetto del termine di cui al comma 2, ove necessarie, apposite direttive per l’applicazione della disposizione.

5.2. La Giunta Regionale con la Delib. 30 maggio 2005, n. 532, recante criteri applicativi della L.R. 2 marzo 2005, n. 8, art. 7, stabilì che l’indennità in questione rappresentava un incentivo all’esodo ed aveva carattere aggiuntivo rispetto alla indennità di fine servizio, ed era composta da tutti quegli elementi che assumono i connotati di compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di quelli occasionali od elargiti a titolo di ristoro od indennizzo per la particolare gravosità delle mansioni richieste ” (esempio indennità di struttura)”, precisando, che per retribuzione lorda spettante alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, ai fini dell’applicazione della L.R. 2 marzo 2005, n. 8, art. 7 si dovesse intendere la retribuzione spettante al dipendente in forza delle disposizioni legislative, regolamentari e dei contratti collettivi nazionali, ancorchè maturata e non ancora corrisposta o derivante da rinnovi contrattuali con efficacia retroattiva con riferimento alla data di cessazione, ovvero nel caso operasse la facoltà della amministrazione di scaglionare l’esodo, alla data di effettiva interruzione del servizio in relazione alle esigenze di servizio.

5.3. la L.R. 13 giugno 2008, n. 15, art. 14 recante interpretazione autentica L.R. 2 marzo 2005, n. 8, art. 7 ha disposto che la L.R. 2 marzo 2005, n. 8, art. 7, comma 6, deve essere inteso nel senso che la retribuzione lorda spettante alla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, utile ai fini della definizione della indennità supplementare prevista nella medesima legge, è quella individuata, per il personale in posizione non dirigenziale alla cessazione volontaria dal servizio, all’articolo 52, lettera c), del CCNL 1999 e successive modifiche con esclusione nella determinazione della citata indennità del rateo di tredicesima mensilità e retribuzione di risultato.

5.4. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 271 del 2011 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 44 appena richiamato, sul rilievo che sia il dato normativo costituito dalla L.R. n. 8 del 2005, art. 7, comma 6 sia la Delib. attuativa 30 maggio 2005, n. 532, orientavano nel senso che nella nozione di retribuzione lorda rientrasse anche la tredicesima mensilità.

La stessa Corte costituzionale ha altresì precisato che la mancata espressa inclusione della 13′ mensilità tra le voci contenute al punto del provvedimento della giunta regionale è irrilevante dal momento che al punto primo si fa riferimento allo stipendio tabellare cui è strettamente inerente la 13′ mensilità, soprattutto in presenza di un’espressione come “retribuzione lorda” con i caratteri desumibili sia dalla norma che dalla giunta regionale.

5.5. La Corte territoriale, nel prendere atto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 44, ha fatto propria l’interpretazione del giudice delle leggi del citato art. 7 ed ha così affermato che nel concetto di retribuzione lorda ivi previsto deve essere inclusa la 13′ mensilità: è dunque il dato stesso normativo, nell’unica sua interpretazione possibile (dato cui la Corte costituzionale aggiunge i criteri elaborati dalla regione nella delibera della giunta), che depone nel senso della fondatezza della pretesa del ricorrente, a nulla rilevando che il contratto non preveda espressamente il rateo della 13′ mensilità, essendo quest’ultimo strettamente inerente alla nozione di stipendio o salario ed è dunque compresa nella nozione di stipendio tabellare, di cui anche alla delibera della giunta regionale.

6. In questa prospettiva, la declaratoria di nullità della clausola n. 5 pronunciata dal giudice è del tutto impropria giacchè essa, nella misura in cui non prevede direttamente la regolamentazione della misura dell’indennità, escludendo o includendo la 13^, non si pone in contrasto con alcuna norma inderogabile ma attraverso la tecnica del rinvio per relationem rimanda a quanto dispone l’art. 7, che deve essere interpretato nel senso su indicato.

La declaratoria di nullità ha dunque valenza di una affermazione incidentale, fatta piuttosto ad abbondanza, che in quanto tale non incide sulla correttezza dell’impianto della motivazione nè sul dispositivo, che risulta pertanto conforme a diritto.

Rimane così assorbita la questione interente alla mancata attivazione del contraddittorio.

Conclusivamente, il ricorso della Regione deve essere rigettato.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara estinto il processo relativo al ricorso (principale) proposto da V.V. e rigetta il ricorso (incidentale) proposto dalla Regione Calabria. Compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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