Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23827 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 29/10/2020), n.23827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 836-2018 proposto da:

AUTOCONTA FIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MIRANDOLA 23, presso lo

studio dell’avvocato LUCIO MARZIALE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 9657/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

29/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dalla società Autocontatto s.r.l., ha confermato la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo ad IRES per l’anno 2009. Secondo la CTR la notifica dell’avviso di accertamento doveva ritenersi rituale e, conseguentemente, tardivo il ricorso per adesione proposto dalla società contribuente oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento. In questa direzione deponeva la prova della notifica effettuata a mezzo posta con le procedure della mancata consegna a causa dell’assenza temporanea del destinatario, immissione in cassetta dell’avviso, deposito del plico presso l’Ufficio postale e spedizione di raccomandata informativa.

Agli atti vi era la cartolina dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CAD) che era risultata immessa in cassetta il 20.3.2014.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza pubblica.

Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 3, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 4 sotto il profilo della violazione di legge o dell’omessa motivazione. La CTR avrebbe omesso di verificare se in atti vi fosse la prova della spedizione e ricezione da parte della ricorrente della CAD con la quale era stato comunicato il deposito del plico presso l’Ufficio postale.

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente assume che il giudice di appello non avrebbe compiuto uno scrutinio in ordine alla spedizione e ricezione dell’avviso di comunicazione di avvenuto deposito. Orbene, dalla sentenza risulta che il giudice di appello ha ritenuto correttamente eseguita col mezzo della posta la notifica dell’avviso di accertamento con le forme della c.d. irreperibilità relativa sulla base della prova della spedizione dell’avviso di comunicazione di avvenuto deposito, immesso in cassetta, dice la CTR, il 20.3.2014.

La censura è priva del requisito dell’autosufficienza. La ricorrente, invero, ipotizza l’applicazione al procedimento di notifica dell’atto accertativo della L. n. 890 del 1982 senza tuttavia allegare al ricorso alcun documento attestante la forma della notificazione all’evidenza diversa a seconda che si tratti di notifica diretta da parte dell’ufficio – D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 – o a mezzo di messo speciale o ufficiale giudiziario, applicandosi solo nelle ultime due ipotesi la disciplina relativa alle notifiche a mezzo posta di cui alla ricordata L. n. 890. Ne consegue che la censura non può essere esaminate per difetto di autosufficienza.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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