Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23827 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. I, 14/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 14/11/2011), n.23827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20851/2010 proposto da:

N.N. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 24, presso lo studio dell’avvocato MARIA

PANETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato SARCINA Giuseppe giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 20855/2010 proposto da:

V.A. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 24, presso lo studio dell’avvocato MARIA

PANETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato SARCINA GIUSEPPE giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 20859/2010 proposto da:

V.C. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 24, presso lo studio dell’avvocato MARIA

PANETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato SARCINA GIUSEPPE giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto nei procedimenti nn. 501/08, 502/08, /503/08 R.G.

V.G. della CORTE D’APPELLO di LECCE dell2/05/09, depositato il

29/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito l’Avvocato Panetta Maria, (delega avvocato Sarcina Giuseppe)

difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che N.N., V.A. e V.C., con distinti ricorsi del 7 settembre 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia, tre distinti decreti della Corte d’Appello di Lecce depositati in data 29 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sui distinti ricorsi proposti dai predetti ricorrenti – volti ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 3.000,00, a titolo di equa riparazione;

che resiste, con distinti controricorsi, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, le domande di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 28.500,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorsi del 28 maggio 2008 – era fondata sui seguenti fatti: a) la N., ed i V., quali rispettivamente moglie, figli ed eredi di V.D. – deceduto nel (OMISSIS), erano intervenuti, all’udienza del 16 novembre 1992, nel giudizio ereditario promosso dinanzi al Tribunale di Foggia da V. A. anche contro il predetto V.D. con citazione del 3 giugno 1975; b) la causa era stata decisa in primo grado con sentenza del 7 giugno 2005; c) il giudizio di appello dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce si era concluso con sentenza del 16 gennaio 2008;

che la Corte d’Appello di Lecce, con il suddetto decreto impugnato:

a) ha sottolineato la particolare complessità della causa per la formazione della massa ereditaria, per le reiterate richieste cautelari avanzate, per la insorgenza di un processo penale, per l’interruzione dovuta al decesso di una parte; b) ha individuato una numerosa serie di rinvii su richiesta concorde delle parti, con una incidenza di circa quattordici anni (dal 26 dicembre 1979 al 6 aprile 1981 e dal 18 gennaio 1982 al 23 ottobre 1995), nonchè una ulteriore fase di inerzia del processo incidente per due anni (dal 26 maggio 1997 all’11 gennaio 1999); c) determinata la durata complessiva del processo presupposto in trentadue anni e sette mesi circa, ha ritenuto che la irragionevole protrazione del processo ammonti a due anni; d) ha collocato tale ritardo nell’epoca successiva al decesso di V.D., con la conseguenza che la N. ha diritto all’equo indennizzo soltanto jure proprio; e) ha liquidato la somma di Euro 3.000,00 per l’irragionevole durata del processo per due anni, sulla base del parametro annuo di Euro 1.500,00.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, preliminarmente, debbono essere riuniti – per evidente connessione oggettiva – i ricorsi nn. 20851, 20855 e 20859 del 2010, al fine di essere decisi con un’unica pronuncia;

che, con i motivi di censura vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) la detrazione dalla durata irragionevole del processo di tutti i rinvii richiesti dalle parti; b) l’irragionevolezza dell’individuazione di una eccedenza temporale irragionevole di soli due anni a fronte di un processo che ha avuto una durata di trentatrè anni; c) la determinazione del quantum in contrasto con i parametri elaborati dalla Corte EDU;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che, in particolare, la censura sub a) è manifestamente fondata;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, ai fini della eventuale ascrivibilità all’area della irragionevole durata del processo dei tempi corrispondenti a rinvii eccedenti il termine ordinatorio di cui all’art. 81 disp. att. cod. proc. civ., la violazione della durata ragionevole discende non – come conseguenza automatica – dal fatto che sono stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni ivi previsti, ma dal superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generale, fissati dalla citata L. n. 89 del 2001, art. 2, con la conseguenza che da tale durata sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse e, in generale, all’abuso del diritto di difesa, restando invece gli altri rinvii addebitabili alle disfunzioni dell’apparato giudiziario, salvo che ricorrano particolari circostanze, che spetta alla pubblica amministrazione evidenziare, riconducibili alla fisiologia del processo (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 11307 del 2010);

che, nella specie, la motivazione della Corte di Milano al riguardo, in violazione di tali principi, è carente, apodittica e contraddittoria, nella misura in cui: evoca una numerosa serie di rinvii addebitandoli tutti al comportamento processuale de degli odierni ricorrenti; individua un periodo di “quiescenza” del processo presupposto pari a sedici anni e poi riconosce soltanto due anni di irragionevole durata; non considera che l’Amministrazione resistente non ha evidenziato circostanze ulteriori, rispetto al predetto periodo di quiescenza di sedici anni che, in applicazione degli stessi principi, è certamente addebitabile a negligente inerzia anche degli odierni ricorrenti; non determina quale sia il periodo di ragionevole durata del processo presupposto, tenuto conto della affermata complessità dell’oggetto della causa ereditaria;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato;

che le censura sub c) e sub d) sono assorbite;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che il processo presupposto ha avuto una durata complessiva di trentadue anni e sette mesi circa, sicchè deve determinarsi la detrazione da tale durata del periodo di sedici anni di negligente inerzia di tutte le parti processuali, come correttamente affermato dai Giudici a quibus sulla base dei rinvii concordemente richiesti dalle stesse parti;

che dal residuo periodo di sedici anni e sette mesi deve detrarsi l’ulteriore periodo di sei anni, quale ragionevole periodo necessario per decidere la causa ereditaria oggetto del processo presupposto, ciò in forza delle stesse osservazioni – non specificamente contestate – della Corte di Lecce, che ha sottolineato la complessità dello stesso processo, caratterizzato dalle difficoltà incontrate per la formazione della massa ereditaria, per le reiterate richieste cautelari avanzate, per la insorgenza di un processo penale, per l’interruzione dovuta al decesso di una parte;

che, pertanto, la durata irragionevole del processo presupposto va determinata in dieci anni e sette mesi;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che pertanto, nella specie, sulla base di tali criteri, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va equitativamente determinato in Euro 10.000,00, dovuti a ciascun ricorrente per i dieci anni di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi -, in complessivi Euro 2.350,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 800,00 (Euro 600,00 + Euro 200,00 per gli altri due ricorrenti) per diritti ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio, compensate per la metà in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li accoglie nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento a ciascun ricorrente della somma di Euro 10.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 2.350,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 800,00 per diritti ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Giuseppe Sarcina, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, da distrarsi in favore dello stesso Avv. Sarcina, dichiaratosene antistatario, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA