Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23827 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 19/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12265/2010 proposto da:

CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI ROMA & FROSINONE SCARL IN

LIQUIDAZIONE COATTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FESTO

AVENIO 22, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CICIANI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la decisione n. 394/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 28/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

p. 1. Il Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone, in liquidazione coatta amm.va, propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 394 del 28 gennaio 2010 con la quale la commissione tributaria centrale sez. di Roma, in riforma della decisione impugnata dall’ufficio, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione notificatogli dall’Ufficio del Registro, nel gennaio 1979, in revoca delle agevolazioni D.Lgs. n. 1235 del 1948, ex art. 38 (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa) da esso fruite sull’acquisto di un immobile adibito a caseificio.

La commissione tributaria centrale, in particolare, ha ritenuto che l’agevolazione in oggetto non spettasse, perchè richiesta su un ordinario atto di acquisto immobiliare da soggetti privati, e non su un atto di trasferimento del cespite che trovasse causa nella speciale regolamentazione di cui al D.Lgs. n. 1235 del 1948cit. (disciplina del trapasso dai vecchi consorzi e dalla vecchia federazione consortile ai nuovi consorzi ed alla nuova federazione).

L’agenzia delle entrate si è costituita al solo fine della discussione in udienza.

Vi è memoria del Consorzio Agrario.

p. 2. E’ agli atti istanza 14 luglio 2010 di definizione agevolata D.L. n. 40 del 2010, ex art. 3, convertito in L. n. 73 del 2010 (deflazione del contenzioso tributario pendente avanti alla commissione centrale ed alla corte di cassazione); con provvedimento dell’agenzia delle entrate 26 febbraio 2013 è intervenuto diniego di definizione per insussistenza dei presupposti di legge.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Consorzio Agrario, tale diniego deve ritenersi legittimo, atteso l’esito – favorevole all’amministrazione finanziaria – del grado di giudizio svoltosi avanti alla commissione centrale.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del D.L. cit., sono definibili esclusivamente le controversie “per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio”.

Va tuttavia in proposito condiviso l’orientamento già espresso dall’amministrazione finanziaria con la Circolare 37/E del 21 giugno 2010, secondo cui: “posto che la definizione in esame risponde all’obiettivo di deflazionare il contenzioso pendente limitatamente ai casi in cui gli esiti dei precedenti gradi del giudizio facciano presumere una soccombenza dell’Amministrazione finanziaria, ai fini della valutazione del presupposto della soccombenza, occorre guardare all’esito conforme nei precedenti gradi del giudizio, avendo presente che le pendenze in Cassazione possono essere definite anche se precedute da tre gradi di giudizio (Commissioni tributarie di primo, secondo grado e centrale), a condizione tuttavia che sia stato registrato un triplice, conforme esito sfavorevole per l’Amministrazione finanziaria”.

Tale orientamento interpretativo, basato sulla piena attuazione della ratio legis, è stato recepito da questa corte di legittimità, la quale ha stabilito il principio per cui: “in tema di condono fiscale, presupposto per la definizione agevolata delle liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione, come prevista del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-bis (convertito con modificazioni nella L. 22 maggio 2010, n. 73), è la soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nei precedenti gradi di giudizio; il riferimento normativo ai primi due gradi di giudizio va, invero, interpretato con riguardo all’intera vicenda processuale, nella quale l’Ufficio tributario deve essere stato costantemente soccombente, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui il giudizio di cassazione sia stato preceduto – in applicazione del rito previgente – da tre gradi di giudizio, è necessario, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di definizione, che si sia verificato un triplice esito sfavorevole per l’Amministrazione (come invece, nella specie, non avvenuto, avendo la Commissione tributaria centrale accolto il ricorso dell’Amministrazione), atteso che la “ratio” delle norme è quella di deflazionare il contenzioso pendente da oltre dieci anni, confidando sull’elevata probabilità di un esito sfavorevole in sede di legittimità” (Cass. 15634713; conf. Cass. ord. 25887/13).

p. 3.1 Con l’unico motivo di ricorso il consorzio lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 1235 del 1948, artt. 2 e 38. Per avere la commissione tributaria centrale escluso l’agevolazione nonostante che l’atto di trasferimento in questione rientrasse tra le finalità istituzionali del consorzio stesso, ed avesse avuto ad oggetto l’acquisto di un bene strumentale allo svolgimento dell’ attività agricola (art. 2 D.Lgs. cit.); a nulla rilevando, per contro, che non si trattasse di atto di trapasso dai vecchi consorzi ai nuovi consorzi, così come disciplinato dal D.Lgs. cit..

p. 3.2 Il motivo è infondato.

In base al D.Lgs. n. 1235 del 1948, art. 38 (Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari): “Tutti gli atti o contratti che importino trapasso di diritti o di obbligazioni nei confronti dei Consorzi agrari o della Federazione italiana dei consorzi agrari in conseguenza delle disposizioni del presente decreto, sono soggetti all’imposta fissa di registro di L. n. 40 ed a quella di trascrizione ipotecaria di L. n. 40 (…)”.

Da tale disposizione – suscettibile di stretta interpretazione perchè di natura agevolativa – si evince che il trattamento di favore non riguarda indistintamente tutti gli atti di trasferimento nei quali il consorzio agrario sia parte, ma soltanto quegli atti che siano stati posti in essere “in conseguenza delle disposizioni del presente decreto”; e, dunque, allo scopo di attuare i requisiti dell’attività consortile e federativa così come innovati dalla disciplina in esame.

La decisione impugnata ha fatto dunque corretta applicazione di un principio già da tempo radicatosi nell’interpretazione di legittimità, secondo cui: “il beneficio fiscale della registrazione a tassa fissa previsto dal D.L. 7 maggio 1948, n. 1235, art. 38, per gli atti e contratti i quali importino trapasso di diritti e di obbligazioni nei confronti dei consorzi agrari o della federazione italiana dei consorzi agrari in conseguenza delle disposizioni del decreto medesimo, si applica soltanto agli atti resi necessari, o quanto meno opportuni, dalla trasformazione, disposta dal decreto stesso, dei consorzi agrari da enti di diritto pubblico in società cooperative. Tale beneficio non è estensibile, in via di applicazione analogica, a tutti gli atti connessi ai fini istituzionali di un determinato ente, in considerazione del carattere mutualistico ad esso riconosciuto, prescindendo dal rapporto genetico di necessità, o quanto meno di opportunità, con il fatto della trasformazione del consorzio da ente pubblico in società cooperativa. Non è dunque applicabile l’agevolazione fiscale all’atto di acquisto di un immobile effettuato dalla federazione al dichiarato fine di destinarlo alle proprie attività istituzionali” (Cass. 3667/74; in termini, Cass. 388/71; 376/73; 3670/74).

Nel caso di specie lo stesso consorzio ricorrente ha precisato che l’atto di acquisto dell’immobile in oggetto non si connotava per la speciale esigenza di attuare la trasformazione prescritta dal D.Lgs. n. 1235 del 1948; rispondendo invece al normale svolgimento della propria attività agricola istituzionale. Il che rende manifesto come non si trattasse di un trasferimento realizzato “in conseguenza” della disciplina in esame, nè altrimenti finalizzato a conformare il consorzio a quest’ultima.

Il ricorso va dunque rigettato; nulla si dispone sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’agenzia delle entrate.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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