Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23827 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 01/10/2018), n.23827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9597/2017 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO, FRANCO

RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI;

– ricorrente –

contro

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 261/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 261 depositata il 20.2.2017, confermava la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato la nullità della cessione del contratto di lavoro di T.M. da Telecom Italia s.p.a. ad EMSA Servizi s.p.a. e successivamente a MP Facility s.p.a., per estraneità della fattispecie realizzata a quella contemplata dall’ art. 2112 c.c., con giuridica prosecuzione del rapporto di lavoro nei confronti della Telecom Italia s.p.a. e condannato quest’ultima a riammettere la lavoratrice nel posto di lavoro con mansioni equivalenti a quelle precedenti il trasferimento.

2. Per la cassazione della sentenza Telecom Italia spa ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso T.M., che ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e sostiene che la Corte territoriale avrebbe escluso la sussistenza della cessione del ramo d’azienda in considerazione dell’eterogeneità dei sevizi svolti dal ramo ceduto, che ne impedirebbe l’identificazione come articolazione autonoma, mentre quello che rileva nel trasferimento del ramo d’azienda è la preesistenza del ramo ceduto alla cessione e la sua autonomia funzionale.

3. Il motivo è infondato, alla luce dei principi affermati in più occasioni da questa Corte (v. Cass. n. 5425 del 2015, n. 25229 del 2015, n. 8759 del 2014, n. 2766 del 2013, n. 21711 del 2012 e, da ultimo con riferimento alla medesima cessione di ramo d’azienda di cui qui si discute, Cass. n. 11612 del 6/6/2016), cui questo collegio intende dare continuità.

3.1. Occorre quindi ribadire che la L. n. 30 del 2003, art. 1, comma 2, lett. p) ha delegato il governo a rivedere il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (che aveva già modificato l’art. 2112 c.c., in tema di trasferimento d’azienda), al fine dichiarato di adeguarlo alla normativa comunitaria, costituita dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001, già recepita dalla L. 1 marzo 2002, n. 39, richiedendo poi in particolare al punto 2) la previsione del requisito dell'”autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo trasferimento”.

All’esito dell’esercizio della delega, l’art. 2112 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, applicabile ratione temporis alla presente controversia, ha mantenuto immutata la definizione di “trasferimento di parte dell’azienda” nella parte in cui essa è “intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata”, mentre le modifiche normative hanno riguardato la soppressione dell’inciso “preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità” e l’aggiunta testuale “identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, che attualizza il requisito dell’autonomia funzionale del complesso ceduto con riferimento al momento della cessione. Ha altresì introdotto un regime di solidarietà tra appaltante ed appaltatore per il caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione.

4.2. L’intervento normativo ha voluto quindi introdurre una disciplina nazionale coerente con quella dell’Unione Europea, costituita dalla direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha sostituito la direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui “è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di una entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23). La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente, ha ripetutamente individuato tale nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C-13/95, Suzen, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C-340/2001, Abler, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C-232/04 e C233/04, Guney-Gorres e Demir, punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, Hernandez Vidal, C-127/96, C229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/10, Scattolon, punti 51 e 60).

Occorre precisare che tale interpretazione della nozione di “trasferimento d’azienda” adottata in sede comunitaria è stata confermata dalla recente sentenza 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., che ai par. 30 e 32 ha richiamato la propria precedente giurisprudenza, ed ha anzi precisato pt. 34 che l’impiego del termine “conservi” nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva “implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento”, per concludere al pt. 35 che “..qualora risultasse… che l’entità trasferita di cui trattasi non disponeva, anteriormente al trasferimento, di un’autonomia funzionale sufficiente – circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare – tale trasferimento non ricadrebbe sotto la direttiva 2001/23”. La sentenza ha tuttavia evidenziato, in specie al punto 51, che l’obiettivo della direttiva è di garantire, per quanto possibile, il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell’imprenditore, consentendo loro di rimanere al servizio del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite con il cedente: ha così ritenuto coerente con tale finalità l’allargamento da parte della legge nazionale dell’ambito della protezione del lavoratore ceduto ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle di cessione di ramo d’azienda così come sopra individuata, e ciò prescindendo dall’indagine in ordine alla genuinità della cessione ad altri fini, eventualmente concorrenti, di tutela (in virtù di quella che è stata definita dalla dottrina come “eterogenesi dei fini”).

4.3. L’intervento normativo ha poi ribadito e sottolineato che costituisce elemento costitutivo della fattispecie della cessione d’azienda l’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi.

4.4. Tale requisito, letto conformemente alla disciplina dell’Unione, consente di scongiurare le operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, e di limitare così le ipotesi si deroga al principio generale stabilito dall’art. 1406 c.c., secondo il quale la cessione del contratto richiede il consenso della parte ceduta (v. in proposito da ultimo Cass. 5425 del 2015).

4.5. La Corte territoriale, facendo applicazione di tali principi, ha escluso che nella fattispecie sottoposta al suo vaglio fossero emerse circostanze tali da far ritenere che nella specie fosse stata trasferita un’ attività organizzata “funzionalmente autonoma”, con una valutazione di merito che, in quanto espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 5117 del 2012, Cass. n. 20422 del 2012, Cass. n. 2151 del 2013, Cass. n. 20729 del 2013, Cass. n. 1821 del 2013, Cass. n. 24262 del 2013). Ha difatti argomentato che all’atto della cessione ad EMSA del settore denominato (OMISSIS), non risultava lo scorporo di un’attività già munita di una propria identità al momento del trasferimento, identificabile come complesso di persone e mezzi funzionalmente autonomo, configurandosi piuttosto un’ espulsione di frazioni di attività eterogenee e non coordinate tra loro, sicchè non risultava l’autonomia strutturale e soprattutto funzionale del ramo ceduto.

4.6. Nè viene indicato sotto il profilo del vizio di motivazione che vi sarebbero circostanze di fatto ignorate o travisate dalla Corte territoriale idonee a confutarne le argomentazioni, secondo le quali mancherebbe la prova dell’idoneità del complesso alienato, inteso come complesso di persone e beni, a costituire una struttura organizzata dotata di autonomia e tale da costituire strumento per la realizzazione del servizio trasferito.

5. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

6. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.

7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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