Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23826 del 23/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23826
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24202/2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.T.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 523/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
LATINA, depositata il 15/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in
subordine il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso di C.T., la commissione tributaria provinciale di Latina annullava un avviso di accertamento concernente l’Irpef dell’anno 2000, ritenendo violato il diritto di difesa della contribuente per l’omessa allegazione del verbale di constatazione relativo alla società partecipata Arcasa s.r.l..
La commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, rigettava l’appello dell’agenzia delle entrate rilevando che l’appellante non aveva fornito alcuna prova a sostegno del suo diverso assunto.
L’agenzia propone adesso ricorso per cassazione. L’intimata non svolge difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso è affidato a tre motivi.
Col primo l’amministrazione denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che in appello l’ufficio aveva opposto che all’avviso di accertamento era stato allegato il distinto atto accertativo emesso nei confronti della società partecipata e che la contribuente era stata al corrente del processo verbale di constatazione per averlo sottoscritto dopo averne ricevuta copia.
Il motivo è inammissibile e in ogni caso è infondato.
La ratio dell’impugnata sentenza è che, di fronte alla contestazione della parte circa la mancata allegazione del verbale di constatazione all’avviso di accertamento, l’ufficio non aveva adempiuto all’onere di provare il proprio contrario assunto.
In sostanza la commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello perchè sfornito di prova in ordine all’allegazione del verbale relativo alla società, posto a base dell’avviso di accertamento e ivi richiamato.
La critica di cui al primo motivo è carente perchè non risulta esplicitato sotto qual profilo la pronuncia in questione violerebbe il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, volta che la stessa ricorrente ha premesso che l’avviso di accertamento “si basava” su un diverso atto emesso nei confronti della società partecipata.
La risposta della commissione tributaria in ordine al difetto di prova, per quanto sintetica, si rivela dunque esplicita e pertinente a quanto a essa devoluto.
2. – Col secondo motivo, in subordine, l’amministrazione deduce l’insufficiente motivazione sul medesimo fatto controverso decisivo.
Il secondo motivo è inammissibile per genericità, atteso che la commissione tributaria ha negato validità alla tesi dell’ufficio affermando inadempiuto l’onere della prova.
3. – Col terzo mezzo, infine, l’amministrazione in ulteriore in subordine deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in quanto, pacifico essendo che la contribuente aveva avuto il verbale di constatazione e lo aveva sottoscritto, l’atto non avrebbe dovuto essere allegato all’avviso di accertamento.
Anche il terzo motivo è inammissibile.
Invero esso dà per presupposto un fatto, la ricezione del verbale di constatazione, che la sentenza ha ritenuto non provato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 28 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016