Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23825 del 14/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 14/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23825
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23723/2009 proposto da:
COMUNE DI CANAZEI (OMISSIS) (Trento) in persona del Sindaco
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato DE DOMINICIS
Tommaso, che lo rappresenta e difende, giusta Delib. Giunta Comunale
15 ottobre 2009, n. 95 e giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FASSA CLUB VILLAGE SRL (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX
SETTEMBRE n. 15, presso lo studio dell’avvocato CIDDIO Francesco, che
la rappresenta e difende, giusta mandato alle liti e procura speciale
a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 70/2008 della Commissione Tributaria di
Secondo Grado di TRENTO del 23.7.08, depositata il 17/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Tommaso De Dominicis che si
riporta agli scritti;
udito per la controricorrente l’Avvocato Francesco Ciddio che si
riporta alla memoria.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO
SORRENTINO che si riporta alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
– Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Il comune di Canazei ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Trentino Alto Adige che ha accolto un appello di Fassa Club Village s.r.l. nei confronti della decisione della commissione tributaria provinciale di Trento avente a oggetto l’impugnativa di tre avvisi di accertamento per Ici (anni dal 2003 al 2005). La ricorrente enuncia un motivo di doglianza, al quale la società resiste con controricorso.
Il motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, e vizio di motivazione, non appare ammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., essendo omessa sia la formulazione del quesito di diritto, sia la indicazione, in apposita sintesi conclusiva, della fatto controverso decisivo asseritamente oggetto della omissione, contraddittorietà e/o insufficienza motivazionale”;
– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, sulla base delle quali il ricorso va definito con pronunzia di inammissibilità;
– che le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011