Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23825 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 02/09/2021), n.23825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21999-2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA (già AUSL (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE, SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ARTURO MERLO;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 101,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BAURO, rappresentata e

difesa dagli avvocati ELISABETTA BARBARA LOISI, CETTINA COSTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 238/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 02/03/2015 R.G.N. 234/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Messina con sentenza del 2.3.2015 n. 238 in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città ha condannato la Azienda Sanitaria Provinciale di Messina a corrispondere a A.F. le differenze retributive a lei spettanti in relazione all’inquadramento iniziale nella categoria DS3 pari alla sommatoria del nuovo trattamento economico per effetto dell’applicazione dell’art. 19, lett. b) del c.c.n.l. 19.4.2004 in correlazione all’art. 31, comma 10 del c.c.n.l. 7.4.1999 come modificato dall’art. 23, comma 6 del c.c.n.l. 2004.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso la ASP di Messina che ha articolato un unico motivo cui ha opposto difese con controricorso A.F..

Successivamente al deposito del ricorso la ricorrente ha depositato atto di rinuncia, sottoscritto per adesione dalla controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

In data 1.2.2021 la ricorrente ha dato atto di aver spontaneamente adempiuto a quanto disposto con la sentenza della Corte di appello di Messina oggetto del presente ricorso.

Rilevato altresì che dalla deliberazione allegata in atti si evince che l’Azienda ha dato atto di voler rinunciare al ricorso proposto e di voler liquidare alla A. l’importo concordato.

Rilevato altresì che A.F. ha sottoscritto per accettazione la rinuncia.

Tanto premesso, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., preso atto della rinuncia accettata, il ricorso deve essere dichiarato estinto.

Ai sensi dell’art. 391, u.c., infine non si deve provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

 

 

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