Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23824 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11992-2010 proposto da:

T.P., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato GIOVANNI MONTALTO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2009 della COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA

ROMAGNA, depositata il 18/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MONTALTO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 18-3-2009, non notificata, la commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello di T.P. nei confronti della decisione con la quale era stato confermato un avviso di accertamento per Irpef, anno 1996, scaturito dall’omessa dichiarazione di redditi di partecipazione alla società Marinetti s.r.l., che aveva omesso di contabilizzare ricavi e della quale la contribuente era unico socio e amministratore.

La commissione tributaria, respinta l’eccezione di irregolare notifica dell’avviso di accertamento, atteso che, in base alla relata facente prova fino a querela di falso, la notifica era stata eseguita nel domicilio fiscale della contribuente e a mani di persona qualificatasi come convivente, riteneva doversi applicare la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi.

L’amministrazione ha replicato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo si deduce la nullità della sentenza per apoditticità in ordine all’attribuzione alla ricorrente della qualità di socio unico della Marinetti s.r.l.

Il motivo è inammissibile perchè non concluso da quesito di diritto.

2. – Col secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per attribuzione della qualifica di socio a soggetto legale rappresentante di società di persone titolare di parte delle quote della società di capitali sottoposta a verifica.

Il motivo è inammissibile perchè basato su elementi di fatto – giustappunto la qualità di socio accomandatario di società di persone proprietaria di quote della società di capitali sottoposta a verifica – che dalla sentenza non emergono e in ordine ai quali il ricorso, mancando dell’esposizione pur sommaria dei fatti di causa, si rivela privo di autosufficienza.

3. – Col terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.

Il motivo, basato sull’asserto che le quote della s.r.l. Marinetti fossero di proprietà di una s.a.s., inammissibile per la medesima ragione appena detta.

4. – Col quarto motivo è ancora dedotta la nullità della sentenza per mancata instaurazione del contraddittorio con tutti i soggetti legittimati passivamente.

Il motivo è inammissibile per l’identica ragione dei precedenti due.

5. – Col quinto motivo è infine dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2433 c.c..

Il motivo si basa sull’assunto, smentito dalla sentenza e costituente oggetto di accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che esistevano altri soci.

Si tratta dunque di una inammissibile censura in fatto, oltre che di censura priva di autosufficienza.

Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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