Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23824 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25627/2009 proposto da:

SOCIETA’ FARMALARICO SPA (OMISSIS) (di seguito la “Società”) in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

D’ARACOELI 1, presso lo studio degli avvocati CERRATO Marco e MAISTO

GUGLIELMO, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 256/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di CATANZARO del 28.5.08, depositata il 29/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Marco Cerrato che si riporta alla

memoria e chiede in subordine la rimessione della questione alla

CEDU.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

– Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1. – Con riguardo all’anno d’imposta 1999, la s.p.a. Farmalarico ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Calabria, che ha confermato la decisione di primo grado, di solo parziale accoglimento di un ricorso contro un avviso di accertamento per componenti positivi di reddito non dichiarati e costi indeducibili.

L’intimata amministrazione ha resistito con controricorso.

2. – La ricorrente articola due motivi, entrambi attinenti a violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo alla rilevanza probatoria della registrazione di note di credito per abbuoni e sconti ai fini della corrispondente riduzione dei ricavi.

Ma i motivi si rivelano inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Invero, altro è sollecitare alla Corte l’affermazione di un principio di diritto (come fatto nella specie dalla ricorrente), altro è invece concludere l’esposizione del motivo con l’enunciazione di uno specifico quesito di diritto. Il quesito difatti postula, come oramai chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto, e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo.

La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile. Inammissibilità che sussiste anche quando, essendo la formulazione generica in mancanza di riferimenti alla fattispecie e ai suoi elementi di fatto, il quesito si rivela inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, giacchè manca di indicare quale sia l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. per tutte sez. un. 12339/2010)”;

– che la memoria di parte ricorrente nulla aggiunge a quanto nella relazione evidenziato, salva la doglianza di violazione dell’art. 6 della Cedu (oltre che degli artt. 24 e 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1) dalla ricorrente avanzata in rapporto alìanzidetta interpretazione dell’art. 366 bis c.p.c.;

che nondimeno simile doglianza si rivela del tutto infondata, chiaro essendo che, anche in base alla mentovata esegesi dell’art. 366 bis c.p.c., non sussiste una limitazione del diritto di accesso al giudice (v. già Cass. n. 2652/2008), tenuto conto che il requisito di contenuto-forma (consistente nel ridurre a sintesi il complesso degli argomenti critici sviluppati nella illustrazione del motivo, in modo da consentire l’immediata identificazione dell’errore – di diritto e/o motivazionale – ascritto alla sentenza) costituisce un mezzo di esercizio di detto diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione concepito primariamente come mezzo di verifica della legittimità della decisione; sicchè il requisito medesimo si accorda con lo scopo e con la funzione del giudizio per il quale è stato imposto come onere a carico della parte;

che dunque va condivisa la conclusione di cui alla relazione, in base alla quale il ricorso va definito con pronunzia di inammissibilità;

– che le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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