Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23823 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10101-2010 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta

difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 19/2009 della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE,

depositata il 20/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha chiesto

l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza depositata il 20-2-2009, ha rigettato l’appello di O.A. avverso la decisione con la quale la commissione tributaria provinciale di Torino ne aveva a sua volta respinto il ricorso nei riguardi di una cartella di pagamento notificata, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis per omesso versamento dell’Irap, delle ritenute alla fonte, dell’Iva, delle addizionali regionali e dei contributi previdenziali.

In sintesi la commissione regionale ha premesso esser rimasto incontestato che il contribuente non aveva fatto seguire alla propria dichiarazione modello Unico 2002 i dovuti versamenti. Ha quindi osservato che tutte le doglianze avverso l’operato dell’ufficio erano da considerare infondate. In particolare, era in facoltà dell’amministrazione notificare la cartella senza preventivo provvedimento giacchè nessuna incertezza di valutazione potevasi far discendere dall’esame della dichiarazione fiscale; non era affatto maturata, nella specie, l’eccepita decadenza; l’agenzia fiscale aveva piena legittimità a operare anche in sede di contenzioso tramite il dirigente dell’ufficio periferico, indipendentemente dalla sua qualifica dirigenziale; la notifica del ruolo era stata regolare e tempestiva.

Per la cassazione della sentenza, il contribuente ha proposto ricorso affidato a sedici motivi.

L’amministrazione ha replicato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo il ricorrente, denunziando la violazione di plurime disposizioni di legge (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 1 e art. 16, comma 2, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3) formula il seguente quesito: “se, in caso di formazione dell’atto di contestazione delle sanzioni e di iscrizione delle stesse direttamente nel ruolo, sia nullo il ruolo stesso limitatamente al difetto di motivazione delle sanzioni laddove, nelle applicazioni di quest’ultimo, non si sia tenuto conto dell’applicazione dell’istituto della continuazione, ovvero non si sia motivato relativa alla mancata applicazione dello stesso”.

Col secondo motivo il ricorrente, denunziando la violazione dl D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, formula il seguente quesito: “se, in caso di omessa formazione e/o notificazione dell’atto di liquidazione della dichiarazione, risulti essere illegittima la successiva formazione del ruolo, limitatamente all’imposta, che sul primo atto pone le proprie fondamenta”.

Col terzo motivo il ricorrente, denunziando la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e dell’art. 60 medesimo D.P.R., formula quesito esattamente identico quello sopra trascritto.

Col quarto motivo il ricorrente, denunziando la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, del D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 5, 6, 7 e 12 formula il seguente quesito: “”se, in caso di omessa formazione e/o notificazione dell’atto di contestazione delle sanzioni, risulti essere illegittima la successiva formazione del ruolo, limitatamente alle sanzioni, che sul primo atto pone le proprie fondamenta”. Col quinto motivo il ricorrente, denunziando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, formula il seguente quesito: “se l’esito dell’attività liquidatoria abbia una sua autonoma funzionalità, con tanto di formazione dell’atto e di tempi per la sua notificazione, e risulti essere cosa diversa rispetto all’esito dell’attività di iscrizione a ruolo, che è solo successiva, la cui conclusione si ha con la notificazione della cartella esattoriale”.

Col sesto motivo il ricorrente, denunziando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 12, formula il seguente quesito: “se, in caso di contestazione dell’omessa sottoscrizione del ruolo, l’omessa produzione del ruolo sottoscritto comporti l’illegittimità del ruolo stesso”. Col settimo motivo il ricorrente, denunziando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, del D.M. n. 321 del 1999, art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4, del D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 19 e 53 e l’eccesso di potere di norme interne, nonchè la violazione dell’art. 2697 c.c., formula il seguente quesito: “se, in caso di contestazione dell’omessa sottoscrizione del ruolo da parte di un dirigente, l’omessa produzione del conferimento dell’incarico dirigenziale comporti l’illegittimità del ruolo stesso”.

Con l’ottavo motivo il ricorrente, denunziando la violazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 formula il seguente quesito: “se l’omesso invio dell’esito bonario pregiudichi in capo al ricorrente la possibilità di poter definire in maniera ridotta le sanzioni”.

Col nono motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12 il ricorrente omette la formulazione del quesito di diritto.

Col decimo motivo il ricorrente, denunziando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, del D.M. n. 321 del 1999, art. 2, del D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 66, 67, 68 e 71 la violazione di delibere interne dell’ente e del R.D. n. 262 del 1942, artt. 1 e 4 formula il seguente quesito: “se la sottoscrizione degli atti dell’attività sostanziale sia riservata al solo direttore dell’agenzia fiscale centrale, non potendosi ammettere altre rappresentanze, in virtù delle varie delibere interne”.

Con l’undicesimo motivo il ricorrente, denunziando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 148 c.p.c., formula il seguente quesito: “se la proposizione dell’atto introduttivo del giudizio possa sanare gli eventuali vizi consumati nella notificazione della cartella esattoriale, tra cui l’omessa compilazione della relata di notifica sulla cartella esattoriale”.

Col dodicesimo motivo il ricorrente, denunziando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, formula il seguente quesito: “se la proposizione dell’atto introduttivo del giudizio possa sanare gli eventuali vizi consumati nella notificazione della cartella esattoriale, tra cui l’omessa dimostrazione del possesso della qualifica di messo notificatore che (avrebbe dovuto) compilare la relata di notifica”.

Col tredicesimo motivo il ricorrente, denunziando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, formula quesito identico a quello di cui all’undicesimo motivo.

Col quattordicesimo motivo il ricorrente, denunziando la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 omette la formulazione del quesito di diritto.

Anche col quindicesimo motivo il ricorrente, denunziando la violazione dell’art. 480 c.p.c., omette la formulazione del quesito di diritto.

Infine col sedicesimo motivo il ricorrente, denunziando la violazione dell’art. 91 c.p.c., formula il seguente quesito: “se l’omessa distinzione nella condanna alle spese di giudizio tra quanto dovuto per onorari, con sottodistinzione, per diritti, con la sottodistinzione, e spese, con sottodistinzione, comporti la violazione del diritto a poter contestare la condanna alle spese giudizio”.

2. – Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366-bis c.p.c..

Alcuni dei motivi di ricorso mancano, nel senso appena evidenziato, dei necessari quesiti.

Tutti gli altri che pur li contengono sono infine caratterizzati da quesiti generici e tradotti in mero interpello su astratti principi, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e ai suoi elementi di fatto. Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida, in favore della parte costituita, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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