Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23823 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25599/2009 proposto da:

P.R. in qualità di Liquidatore della AGP Srl –

Allestimento Grafico Pontino in Liquidazione, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio

dell’avvocato CASSANO Umberto, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 150/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 26.5.09, depositata il 23/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Umberto Cassano che si riporta

alla memoria e chiede la sospensione dei termini per condono.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

– Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1. – Nell’anno 2007 venne notificata alla società AGP s.r.l. una cartella di pagamento in base a un controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione dei redditi dell’anno 2003.

L’impugnazione della società, in un primo momento accolta in sede provinciale, venne respinta dalla commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza in data 23.6.2009, sulla considerazione che nessuna comunicazione di irregolarità potevasi ritenere necessaria, ai sensi dell’art. 36 bis cit., in quanto dal controllo automatizzato non era emersa alcuna incertezza sull’ammontare del debito d’imposta.

Ricorre per cassazione la società, deducendo due motivi ai quali l’agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. – I motivi rispettivamente denunziano (1) violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 1 e 5, e (2) violazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2.

Il primo è inammissibile per genericità del quesito di diritto, in quanto non evidenzia il nesso intercorrente tra la fattispecie concreta e il principio di diritto invocato. Il quesito, per essere ammissibile, postula l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto, e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. E dunque presuppone un diretto ed esplicito riferimento alla fattispecie e ai suoi elementi di fatto. In mancanza del quale si rivela inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, giacchè manca di indicare quale sia l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. per tutte sez. un. 12339/2010).

Il secondo è inammissibile (oltre che per identica ragione) perchè afferente a questione nuova, in quanto per la prima volta qui prospettata”;

– che la memoria di parte ricorrente, depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nulla aggiunge a quanto dalla relazione emergente;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione;

sicchè il ricorso va definito con pronunzia di inammissibilità;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrosi (est.), il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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