Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23823 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 02/09/2021), n.23823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25766-2016 proposto da:

Z.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA

CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO GAZZOLA;

– ricorrente principale –

GRIZZLY HOLDING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA CIANNAVEI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MICHELANGELO MONTEFUSCO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 369/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/08/2016 R.G.N. 490/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda di Z.R., rigettate integralmente le domande riconvenzionali di Grizzly Holding s.r.l. (già Grizzly Italia s.p.a.), ha condannato la detta società al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 80.000 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c.;

2. la Corte di appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello principale di Grizzly Holding s.p.a., respinto l’appello incidentale dello Z., ha accertato il diritto di quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 1.531,25 a titolo di FIRR e il diritto della società al pagamento della somma di Euro 19.549,38 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, condannando lo Z. alla relativa differenza oltre accessori;

2.1. il giudice di appello, premesso che ai sensi dell’attuale previsione dell’art. 1751 c.c., comma 2, in caso di recesso dell’agente il diritto all’indennità di cessazione del rapporto permane solo se il recesso è giustificato da circostanze attribuibili al preponente e premesso che lo Z. aveva comunicato la risoluzione del rapporto, con effetto immediato, per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dal suo stato di salute (depressione) che assumeva cagionato dalla modalità di imposizione delle direttive e degli ordini di servizio formulatigli dalla preponente, ha ritenuto tale ipotesi in concreto insussistente alla luce della consulenza tecnica di ufficio di primo grado e privi di riscontro in causa i pretesi comportamenti illegittimi posti in essere dalla società in danno dell’agente; l’imputabilità al solo agente del recesso da rapporto escludeva pertanto il diritto dello stesso oltre che all’indennità ex art. 1751 c.c., all’indennità suppletiva di clientela, e all’indennità meritocratica ex AEC; in assenza di giusta causa di recesso da parte del preponente questi era tenuto a corrispondere alla società preponente l’indennità sostitutiva del preavviso esattamente quantificata dalla società in Euro 19.549,38; non erano, infine, dovute le provvigioni indirette reclamate dall’agente, quale capo zona, sulle vendite effettuate dagli altri agenti essendo stata acquisita in giudizio la prova del mancato svolgimento nel periodo dedotto dell’attività di coordinamento degli agenti in questione; in relazione alle provvigioni indirette relative al mese di ottobre dell’anno 2003, vi era difetto di compiuta allegazione in domanda; la domanda di risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute era infondata in assenza di prova di una condotta scorretta da parte della società;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Z.R. sulla base di quindici motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo;

4. parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. corredata di nota spese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso principale parte ricorrente, premesso che quale capo zona aveva diritto alle provvigioni indirette sulle vendite effettuate dagli agenti della zona assegnata e dallo stesso coordinata, deduce violazione dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 210 c.p.c., censurando la decisione impugnata per avere ritenuto onere dello Z. fornire direttamente la documentazione attestante le vendite effettuate dagli agenti da lui coordinati quale capozona, sulle quali reclamava il diritto alle provvigioni indirette e per non avere disposto, come invece richiesto, l’ordine di esibizione, ai sensi dell’art. 210 c.p.c. a carico degli agenti e della società, della documentazione contabile e di integrazione della relazione peritale di primo grado. Assume che tanto si poneva in contrasto con l’esercizio del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost. e con il principio della riferibilità o vicinanza della prova valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità;

2. con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1749 c.c., censura il rigetto della domanda relativa alle provvigioni indirette pretese in relazione all’ottobre 2003; il giudice di appello, nel rilevare la carenza di allegazione nella originaria domanda degli ordini ai quali si riferiva tale pretesa non aveva considerato gli oneri di informazione e consegna a carico della preponente prefigurati dalla disposizione richiamata;

3. con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazione dell’art. 1741 c.c., censura la sentenza impugnata per avere escluso il diritto dello Z. alle provvigioni indirette per mancato coordinamento degli agenti nel periodo dedotto; assume che alla luce delle lettere di incarico dello Z. quale capo zona, relative agli anni 2001/2004, il diritto alle reclamate provvigioni non era subordinato all’effettivo costante affiancamento fisico agli agenti da parte del capo zona;

4. con il quarto motivo di ricorso, deducendo l’inidoneità ai sensi dell’art. 116 c.p.c. dei mezzi di prova sulla base dei quali il giudice di appello aveva ritenuto non provato il coordinamento degli agenti da parte dello Z., denunzia malgoverno della prova orale e documentale;

5. con il quinto motivo di ricorso, denunziando omessa valutazione della prova documentale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censura la sentenza impugnata per non avere conferito alcun rilievo alla lettera di conferimento dell’incarico di capo zona, la quale non contemplava la necessità di costante affiancamento fisico degli agenti ai fini del riconoscimento delle provvigioni indirette, e alla lettera datata 24.5.2004 nella quale lo Z. aveva precisato quali agenti e quali capi vendita aveva affiancato nel maggio del 2004;

6. con il sesto motivo di ricorso, deducendo violazione dell’art. 2729 c.c., censura il mancato riconoscimento della giusta causa del recesso alla luce delle richiamate condotte della preponente;

7. con il settimo di ricorso, deducendo violazione dell’art. 12 AEC Piccola – Media Industria, censura la sentenza impugnata per avere omesso di rilevare che alla luce della richiamata disposizione collettiva la revoca dall’incarico di capo area da parte della società si poneva in contrasto con il criterio di correttezza e buona fede;

8. con l’ottavo motivo di ricorso, deduce omesso esame di un fatto storico di rilevanza decisiva rappresentato dall’essere la revoca dell’incarico di capo zona intervenuta in occasione del secondo ricovero dell’agente in una struttura sanitaria, dopo ben ventuno anni di collaborazione; richiamati i motivi di impugnazione formulati in relazione al mancato riconoscimento del diritto alle provvigioni indirette, sostiene la pretestuosità di tale revoca in quanto legata al mancato raggiungimento di obiettivi di budget mai forniti dalla società la quale non aveva in alcun modo provato in giudizio la circostanza;

9. con il nono motivo richiama quanto osservato nei motivi concernenti il mancato riconoscimento delle provvigioni indirette;

10. con il decimo motivo, deducendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c. e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censura la decisione di appello in quanto, in violazione dei principi sostanziali e processuali, aveva ritenuto sussistente il mancato raggiungimento degli obiettivi sulla base della mera deduzione di controparte;

11. con l’undicesimo motivo deduce illogicità della motivazione in relazione agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio medico legale che ove correttamente interpretata avrebbe permesso al giudice di appello di rilevare che lo stato di malattia dello Z. era tale da giustificare il suo recesso dal rapporto di agenzia;

12. con il dodicesimo motivo deduce violazione dell’art. 1751 c.c. e dell’art. 10 AEC censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto il diritto dell’agente all’indennità contemplata dalle richiamate disposizioni solo per l’ipotesi di malattia determinata dall’illegittimo comportamento della preponente laddove la ratio della disposizione era quella di tutelare l’agente anche in caso di malattia sorta per cause esterne al rapporto di lavoro;

13. con il tredicesimo motivo di ricorso si duole della omessa valutazione della prova documentale offerta in relazione allo stato di malattia alla base del recesso dal rapporto;

14. con il quattordicesimo motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla revoca da parte della società Grizzly dall’incarico di capo zona intervenuta subito dopo il secondo ricovero in ospedale; la vicinanza della revoca dell’incarico di capo zona agli episodi morbosi dello Z. deponeva nel senso che la Grizzly riconosceva la gravità dello stato morboso dello Z. cercando di perseguire i propri interessi economici a discapito di controparte;

15. con il quindicesimo motivo di ricorso parte ricorrente, deduce che ove la Corte di merito avesse inteso escludere il diritto all’indennità ex art. 1751 c.c. ed ex Accordo economico per difetto dei relativi presupposti rappresentati dal permanere di sostanziali vantaggi in favore della preponente derivanti dall’attività espletata dall’agente tali condizioni dovevano ritenersi sussistenti alla stregua della richiamata produzione documentale e della stessa condotta processuale di controparte; in questa prospettiva denunzia violazione degli artt. 1749,1751,2697 c.c. e art. 210 c.p.c. ed assume che, comunque, sussisteva il diritto all’indennità suppletiva di clientela ex AEC;

16. con l’unico motivo di ricorso incidentale Grizzly Holding s.r.l. deduce la omessa pronunzia da parte del giudice di merito sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado;

17. il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso principale, trattati congiuntamente per connessione in quanto tutti incentrati sul mancato riconoscimento delle provvigioni indirette sulle vendite degli agenti coordinati, rivendicate dallo Z. quale capozona, in relazione al mese di ottobre 2003 ed in relazione al periodo da aprile -giugno 2004, sono infondati;

17.1. il rigetto della relativa domanda da parte del giudice di appello è stato motivato con la considerazione che nei periodi dedotti lo Z. non aveva svolto alcuna attività di coordinamento degli agenti, come tempestivamente contestato dalla società con lettera del maggio 2004; con riferimento alle provvigioni rivendicate in relazione al mese di ottobre 2003 la Corte ha dichiarato, inoltre, di condividere l’assunto della società secondo la quale se lo Z. avesse lavorato in affiancamento all’agente in questione avrebbe già nel ricorso introduttivo allegato gli ordini ai quali si riferiva la domanda ed in mancanza di tale allegazione non poteva ritenersi lo svolgimento dell’attività che giustificava la pretesa a tali provvigioni;

17.2. le ragioni alla base della statuizione di rigetto della domanda avente ad oggetto le provvigioni indirette in relazione ai periodi dedotti non sono incrinate dalle censure articolate dal ricorrente;

17.3. in particolare, la censura che investe la mancata considerazione del contenuto della lettera di incarico è inammissibile sia perché parte ricorrente, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non trascrive il contenuto del documento, sia perché la Corte di merito, nel porre a base del decisum il mancato coordinamento degli agenti da parte del capozona ha fatto riferimento ad una nozione – quella di coordinamento-concettualmente diversa da quella di affiancamento fisico costante degli agenti, sulla quale si sono appuntate le critiche del ricorrente, sia, infine, perché la questione, più generale, relativa ai presupposti per il maturarsi del diritto alle provvigioni indirette sulle vendite degli agenti coordinati alla luce della lettera di incarico non è stata espressamente affrontata dalla Corte di merito la quale ha mostrato di dare per scontato che il diritto alle provvigioni indirette da parte del capozona fosse connesso all’effettiva attività di coordinamento degli agenti da parte dello Z.; costituiva pertanto, onere dell’odierno ricorrente, onere in concreto non assolto, dimostrare l’avvenuta rituale tempestiva deduzione, nel giudizio di merito, della questione relativa alla corretta identificazione dei presupposti del diritto alle provvigioni indirette e denunziare in relazione alla stessa la omessa pronunzia del giudice di appello; ciò in quanto i motivi di ricorso per cassazione devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (v., tra le altre, Cass. n. 20694/2018, n. 1435/2013, n. 20518/2008, n. 22540/2006);

17.4. l’esclusione dello svolgimento dell’attività di coordinamento da parte del capo zona, alla base del rigetto della domanda relativa alle provvigioni indirette maturate in relazione ad entrambi i periodi (sentenza, pag. 15, secondo capoverso), costituisce accertamento di fatto del giudice di merito, che poteva essere incrinato, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione fra le parti, neppure formalmente denunziato dall’odierno ricorrente; in ogni caso, l’accertamento del giudice di appello circa il mancato espletamento dell’attività di coordinamento non è suscettibile di essere incrinato dalla lettera proveniente dallo Z. in ordine alle attività asseritamente svolte dallo stesso quale capo zona, in quanto tale lettera non è evocata nel rispetto degli oneri di trascrizioni imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 ed è comunque priva di decisività trattandosi di atto proveniente dalla parte medesima;

17.5. il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto una questione di violazione o di falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (come dell’art. 115 c.p.c.) non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., n. 1229/2019, n. 2700/2016), laddove le censure articolate da parte ricorrente risultano in concreto intese a sollecitare, al di fuori dei rigorosi limiti dell’attuale configurazione del vizio di motivazione, un sindacato sulla concludenza e significatività probatoria degli elementi in atti, attività riservata al giudice di merito, preclusa al giudice di legittimità (Cass. n. 24679/2013, n. 2197/2011, n. 20455/2006, n. 7846/2006, n. 2357/2004);

17.6. il rilievo dell’assenza di coordinamento, configurante nell’economia della motivazione la ragione fondante del rigetto della domanda di riconoscimento del diritto alle provvigioni indirette, assorbe le censure intese a denunziare il mancato accoglimento dell’ordine di esibizione relativo alla documentazione contabile nonché la censura articolata con il secondo motivo con la quale si adduce, in sintesi, che il giudice di merito, nel rilevare la carenza di allegazioni in domanda riferite alla domanda di provvigioni indirette maturate nell’ottobre 2003, non avrebbe considerato che tanto era derivato dalla violazione di specifichi obblighi di informazione da parte della preponente; nel contesto argomentativo della sentenza impugnata, infatti, il riferimento alla mancata specifica allegazione degli ordini riferiti a tale periodo si configura quale motivazione aggiuntiva destinata a suffragare, attraverso il riferimento alla condotta processuale del ricorrente, l’assunto della non spettanza delle provvigioni indirette dell’ottobre 2003; in ogni caso, la questione della inosservanza degli obblighi di comunicazione ed informazione non è stata affrontata dalla Corte di appello per cui occorreva dimostrarne la avvenuta rituale deduzione nelle fasi di merito secondo quanto già osservato al paragrafo 17.3. al quale si rinvia;

18. il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo motivo del ricorso principale, esaminati congiuntamente in quanto incentrati sulla critica, sotto vari profili, della sentenza impugnata per avere negato la giusta causa di recesso dell’agente sono da respingere;

18.1. la sentenza impugnata, premesso il dato, pacifico, che il rapporto si era interrotto per iniziativa dell’agente che aveva esercitato il recesso con effetto immediato, ha ritenuto sulla base della consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado che fosse da escludere che al momento del recesso lo Z. si trovasse, per malattia, in una situazione per la quale non poteva essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione dell’attività, come previsto dall’art. 1751 c.c. al fine del riconoscimento del diritto all’indennità di cessazione del rapporto in favore dell’agente; ha inoltre osservato che anche qualora dovesse ritenersi che con le deduzioni svolte nel ricorso introduttivo lo Z. aveva inteso imputare il recesso all’inadempimento della preponente, tale prospettazione non aveva trovato riscontro in atti in quanto le condotte della società quali la contestazione del mancato coordinamento degli agenti e la revoca dell’incarico di capo zona non si configuravano come contrarie a correttezza e buona fede; ciò in quanto la scarsa attività di coordinamento degli agenti aveva trovato positivo riscontro nella prova orale non idoneamente contraddetta sul punto dalla documentazione prodotta dall’agente; analogamente, la revoca dall’incarico di capo zona del 27.5.2004 era giustificata dallo scarso impegno profuso dallo Z. nell’attività demandata e dal mancato raggiungimento del budget fissato dallo stesso agente per l’anno 2003 e per il primo trimestre dell’anno 2004, budget che il ricorrente non aveva neppure allegato di avere raggiunto; la condotta della società era quindi conforme alla previsione della lettera di incarico che espressamente contemplava il mancato raggiungimento degli obiettivi di budget quale causa di revoca;

18.2. le ragioni che giustificano il rigetto dell’accertamento della giusta causa di recesso non sono incrinate dalle censure articolate con i motivi in esame;

18.3. in particolare, la denunzia di violazione dell’art. 2729 c.c. non è articolata in conformità all’insegnamento di questa Corte secondo il quale qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e non già alla stregua dello stesso art. 360, n. 5), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. n. 19485/2017, n. 17535/2008); e’, invece, incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 1234/2019, 15219/2007, n. 5332/2007, n. 1216/2006);

18.4. la denunzia di vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. n. 5279/2020, n. 15737/2003); le censure di parte ricorrente non sono riconducibili ad alcuna delle ipotesi indicate in quanto senza evidenziare alcuna illogicità/incongruità del ragionamento presuntivo del giudice di appello, si limitano a prospettare una diversa possibile ricostruzione fattuale della vicenda;

18.5. la questione della violazione dell’art. 12 AEC, dedotta con il dodicesimo motivo, implicante accertamento di fatto, non è stata specificamente affrontata dalla Corte di merito per cui parte ricorrente doveva in termini autosufficienti, non emergenti dal ricorso, dimostrarne la avvenuta rituale deduzione nelle fasi di merito e denunziare rispetto ad essa la omessa pronunzia, secondo quanto già specificato al paragrafo 17.3 al quale si rinvia; in ogni caso, dalla trascrizione della disposizione collettiva emerge che la sospensione del rapporto era condizionata alla richiesta dell’agente o della preponente, circostanze che il ricorrente non adduce neppure essere stato oggetto di rituale allegazione;

18.6. infine, la circostanza che si assume trascurata dalla Corte di merito, rappresentata dal fatto che dopo ventuno anni di collaborazione, la revoca dell’incarico di capozona era stata effettuata nell’immediatezza del secondo ricovero dell’agente, a prescindere dalla modalità non autosufficiente con la quale è stata evocata, è priva decisività nel senso che è intrinsecamente inidonea a conferire con carattere di certezza e non di mera probabilità valenza di condotta contraria a correttezza e buona fede al comportamento della società, tanto più a fronte del positivo riscontro da parte della Corte di merito della fondatezza delle ragioni della revoca;

18.7. la censura avente ad oggetto l’accertamento del mancato raggiungimento dell’obiettivo di budget da parte dell’agente non si confronta con la ricostruzione della sentenza impugnata la quale ha accertato che dalla documentazione in atti emergeva che le previsioni di vendita della zona erano effettuate dallo stesso Z. e che questi non aveva neppure allegato il relativo raggiungimento;

19. l’undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo, il quattordicesimo motivo del ricorso principale, esaminati congiuntamente per connessione in quanto tutti intesi alla critica, sotto vari profili, della decisione impugnata per avere escluso che il recesso fosse giustificato da malattia dell’agente (con diritto all’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.) sono infondati;

19.1. le conclusioni attinte dal giudice di appello, il quale sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio, ha escluso che lo Z., al momento del recesso, versasse in una situazione di malattia per la quale non poteva essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione dell’attività, come richiesto dall’art. 1751 al fine del riconoscimento del diritto dell’agente all’indennità di cessazione del rapporto di agenzia, non sono inficiate dalle censure articolate; in particolare, i brani della relazione peritale di primo grado trascritti nel ricorso (ed astrattamente destinati ad inficiare la decisione sotto il profilo della illogicità di motivazione) non contrastano con le conclusioni tratte dal giudice di merito, posto che pur dando contezza della presenza di una reazione depressiva dello Z., con sintomi più evidenti nell’anno 2004, allorquando si era concretizzata la conflittualità con la società, non consentono di ritenere per questo integrato il presupposto di cui all’art. 1751 c.c., comma 2, per il conseguimento della indennità di cessazione del rapporto, rappresentato. Come detto, da una situazione di malattia per la quale non può più essere chiesta all’agente la prosecuzione dell’attività;

19.2. le censure articolate con il dodicesimo motivo (paragrafo 3.2. nella narrazione del ricorso) sono inammissibili in quanto prive di pertinenza con le ragioni della decisione la quale non ha escluso tout court, come sembra opinare il ricorrente, rilievo alla malattia scaturita da cause extralavorative al fine di ritenere giustificato il recesso dell’agente, ma ha escluso in concreto che ricorresse un’ipotesi di malattia che rendeva ragionevolmente inesigibile la prestazione ed osservato che la imputabilità all’agente del recesso escludeva il diritto all’indennità meritocratica ed all’indennità suppletiva di clientela previste dall’AEC.;

19.3. le deduzioni relativa alla errata valutazione della prova documentale sono inammissibili perché intese a sollecitare un sindacato di merito estraneo alla funzione di legittimità come chiarito al precedente paragrafo 17.5.;

20. le censure formulate con il quindicesimo motivo di ricorso nti ad oggetto il mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l’indennità ex art. 1751 c.c. o ex art. 11, capo 2 lett. B) Accordo economico, sono inammissibili in quanto privi di pertinenza con le ragioni del rigetto della domanda relativa alla indennità contemplate dall’art. 1751 che vanno ascritte alla esclusiva imputabilità del recesso all’agente, ai sensi dell’art. 1751, comma 2, e non al difetto dei presupposti di cui all’art. 1751 c.c., comma 1; analogamente, la deduzione relativa al diritto alla indennità suppletiva di clientela ex art. 10, II, AEC non si confronta con le ragioni della decisione sul punto riconducibili al fatto che il recesso era da ritenersi imputabile all’agente;

21. il ricorso incidentale è in primo luogo ammissibile in quanto a tal fine non si richiede, come viceversa sembra prospettare parte ricorrente principale nella memoria, anche la esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo – come nel caso di specie – rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (Cass. n. 10862/2018); esso è altresì fondato in quanto la Corte di merito ha omesso di pronunziare sulla domanda di condanna dello Z. alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado (v. ricorso incidentale, pag. 11);

22. alle considerazioni che precedono consegue il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale; la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione;

23. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 20/09/2019 n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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