Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23822 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/10/2020), n.23822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29866/2014 R.G. proposto da:

G.V., rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Mazza, in

virtù di mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avv. Antonio Fava, in Roma, Via Serradifalco

n. 7;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 797/11/2014, depositata il 24 aprile 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre

2019 dal Consigliere D’Orazio Luigi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna dichiarava inammissibile l’appello proposto da G.V., residente nel Comune di Concordia sulla Secchia (Mo), avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Modena, depositata il 29-4-2013, che aveva rigettato i ricorsi proposti dal contribuente contro due avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti dalla Agenzia delle entrate, con il metodo sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, rispettivamente per gli anni 2007 e 2008. Il giudice di appello, tenendo conto del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., dopo le modifiche di cui alla L. n. 69 del 2009, in vigore per i processi di primo grado instaurati a decorrere dal 4-7-2009, nonchè della sospensione feriale (quarantasei giorni, dal 1^ agosto al 15 settembre 2013), indicava nel 14-122012 il termine finale per la spedizione dell’atto di appello, inviato per la notifica solo il 3-1-2014.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente.

3. L’Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un unico motivo di impugnazione il contribuente deduce “violazione di legge. Omessa applicazione di una norma di legge, in relazione alla L. 7 dicembre 2012, n. 213, art. 13 quater”, in quanto il giudice di appello non ha tenuto conto del D.L. n. 74 del 2012, art. 6, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. n. 12 del 2012, che ha sospeso i termini processuali per i soggetti che, alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, e, soprattutto, della L. 7 dicembre 2012, n. 213, art. 13 quater, che ha previsto per gli stessi soggetti la sospensione dei termini processuali sino al 30-6-2013. Il ricorrente era residente nel Comune di Concordia sulla Secchia, in provincia di Modena, indicato nell’elenco dei comuni ricompresi nel “cratere” del sisma del 20 maggio 2012.

1.1. Tale motivo è fondato.

1.2. Invero, il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6, comma 4, convertito in L. 1 agosto 2012, n. 122: “Fino al 31 dicembre 2012, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all’art. 283 c.p.c. e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.2.Fino al 31 dicembre 2012, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’art. 1, comma 2.

3. Sono rinviate d’ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2012, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. E’ fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.4.Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchè dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. (E’ fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati.) Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonchè i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali”.

1.3. Inoltre, ai sensi del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 13 bis, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213, “Per i soggetti di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6, comma 4, convertito con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, il decorso dei termini processuali, comportanti prescrizione e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, continua ad essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.

1.4. Il ricorrente era residente nel Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) in provincia di Modena, che era indicato nell’elenco dei Comuni ricompresi nel “cratere” del sisma 2012, sicchè nei suoi confronti trovano applicazione sia il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6, comma 4, convertito in L. 1 agosto 2012, n. 122, sia il D.L. 7 dicembre 2012, n. 213, convertito in L. 10 ottobre 2012, n. 122 (Cass., sez. 5, 11669/2019, per l’applicazione della normativa di riferimento anche al legale, iscritto nell’albo degli avvocati di Mantova, con studio in un comune sito in tale provincia; Cass., sez 5, 15821/2016 in relazione all’accoglimento di un ricorso per revocazione di una pronuncia di questa Corte).

Pertanto, i termini processuali, in relazione alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Modena depositata il 29-4-2013, dovevano essere sospesi sino al 30-6-2013. Pertanto, il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, per i processi di primo grado instaurati a decorrere dal 4-7-2009, inizia a decorrere dall’1-7-2013.

3. Pertanto, all’1-7-2013 corrisponde l’1-1-2014 (termine lungo semestrale), con l’aggiunta poi di quarantasei giorni del periodo di sospensione feriale (dal 1 agosto 2013 al 15 settembre 2013). L’appello doveva, allora, essere spedito per la notifica entro il 16 febbraio 2014.

4. Invero, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e dell’art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni computati “ex numeratione dierum”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, stesso codice e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (Cass. Civ., 4 ottobre 2013, n. 22699).

Nella specie, l’appello è stato spedito per la notifica il 9-1-2014, come risulta dalla intestazione della sentenza della Commissione regionale, sicchè è tempestivo.

2. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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