Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23822 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16734/2010 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MOSCHETTI,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI PADOVA, EQUITALIA POLIS SPA, in

persona del responsabile dell’Agente della riscossione per la

provincia di PADOVA, elettivamente domiciliato in ROMA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO ALVIGINI, giusta

delega in calce;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 23/2009 della COMM. TRIB. REG. del VENETO,

depositata il 04/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MOSCHETTI che ha chiesto

l’accoglimento, alle ore 11,40 deposita note di udienza;

udito per il controricorrente l’Avvocato GIANNINI per delega orale

dell’Avvocato MARESCA che ha chiesto il rigetto, per l’Agenzia

l’Avvocato ZERMAN chiede il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agente per la riscossione della provincia di Padova notificava a B.R. due cartelle di pagamento relative ad iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di Irpef per gli anni 1998, 1999 e 2000.

Contro le cartelle di pagamento la contribuente proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Padova che li accoglieva con le sentenze n. 211 e 212 del 2006, ritenendo la nullità delle cartelle per mancata sottoscrizione e per omessa indicazione del responsabile del procedimento.

Avverso le sentenze Equitalia Polis spa proponeva distinti appelli che, previa riunione, venivano accolti dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con sentenza del 4.5.2009. Il giudice di appello, in riforma delle decisioni impugnate, rigettava i ricorsi introduttivi della contribuente; osservava che del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, non richiede che la cartella di pagamento rechi la sottoscrizione autografa dell’agente per la riscossione, mentre l’obbligo di indicare il responsabile del procedimento si applica con riferimento alle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti per la riscossione a decorrere dal 1.6.2008.

Contro la sentenza della Commissione tributaria regionale B.R. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Deposita memoria illustrativa.

Equitalia resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al fine della partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove la sentenza non si pronuncia sull’eccepita annullabilità dell’atto impugnato per contrasto con la L. n. 212 del 2002, art. 7, comma 2.

Il motivo è infondato. Il giudice di appello si è pronunciato sul punto, affermando la legittimità della cartella di pagamento priva della indicazione del responsabile del procedimento in quanto emessa prima dell’entrata in vigore della legge che ha sanzionato tale omissione, con ciò escludendo ogni forma di invalidità (nullità o annullabilità) delle cartelle di pagamento impugnate.

2. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2 e L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte, in cui oltre ad escludere la nullità della cartella di pagamento priva della indicazione del responsabile del procedimento, ne ha escluso anche l’annullabilità.

Il motivo è infondato. L’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, a pena di nullità, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in quanto tale sanzione è stata introdotta dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, con riguardo alle sole cartelle relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008. (Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010, Rv. 613232).

In materia tributaria non si applica la distinzione tra atti amministrativi nulli o annullabili di cui della L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies e octies, incompatibile con le specificità degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore ha configurato una categoria unitaria d’invalidità, comportante in ogni caso una pronuncia di “annullamento” dell’atto tributario viziato e mai una pronuncia di mero accertamento di nullità. A conferma, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 61, comma 2, qualifica la “nullità” dell’atto impositivo (per difetto di motivazione) come nullità rilevabile soltanto su eccezione di parte, a differenza dell’art. 31, comma 4 del Codice del processo amministrativo, allegato al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che prevede la rilevabilità d’ufficio della nullità da parte del giudice amministrativo, ed in conformità al regime processuale tipico degli atti annullabili. Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, stabilisce che il contribuente ha l’onere della tempestiva impugnazione dell’atto tributario, mancando la quale il provvedimento tributario, ancorchè viziato da “nullità”, deducibile esclusivamente dal contribuente attraverso i motivi di ricorso, si consolida rendendo definitivo il rapporto obbligatorio (in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 18448 del 18/09/2015, Rv. 636451).

3. Terzo motivo: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per incoerente ed irragionevole applicazione della n. 31 del 2008, art. 36, comma 4 ter. Subordinatamente solleva eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4 ter, nella parte in cui prevede che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento costituisce causa di nullità della cartella a decorrere dal 1.6.2008, mentre è radicalmente irrilevante per il periodo precedente.

Il motivo è infondato. La L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4 ter, nell’introdurre, quale causa di nullità delle cartelle di pagamento, la omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, stabilisce contestualmente che tale disposizione si applica soltanto alle cartelle relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1.6.2008. Pertanto nessun vizio di violazione di legge è ravvisabile nella decisione del giudice di merito che tale norma ha pacificamente applicato.

La questione di legittimità costituzionale sollevata è manifestamente infondata, considerato che l’irretroattività della norma di legge costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico (art. 11 preleggi) con funzione di garanzia della certezza del diritto.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese, liquidate in Euro 6.500 in favore di Equitalia Polis spa ed in Euro 6500, oltre eventuali spese prenotate a debito, in favore della Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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