Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23822 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 19/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8155/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANGELO SECCHI

9, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO VENTURA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO ALESCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 27/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che la C.T.R. del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza con la quale era stato accolto l’appello di D.P.L. e riformata la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, per omessi versamenti (IVA, IRPEF, IRAP), relativamente all’anno d’imposta 1998, nel quale si lamentava, tra l’altro, il mancato rispetto del termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, scadente il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, nella specie, il 31 dicembre 2001;

che il giudice di seconde cure affermava, per quanto qui d’interesse, che nel caso in esame il ruolo era stato reso esecutivo il 29/1/2001, e consegnato al concessionario nel periodo ricompreso tra l’1/7/1999 e l’8/6/2001, per cui la cartella di pagamento impugnata doveva essere notificata al contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 193 del 2001 (disciplina in vigore dal 9/6/2001), entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, e che invece era stata effettuata in data 5/5/2003, dunque, ben oltre detto termine;

che l’Agenzia delle Entrate ricorre per ottenere la cassazione della sentenza con due motivi, cui resiste l’intimato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente, con il primo motivo d’impugnazione, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, giacchè la C.T.R. con affermazione apodittica, dalla quale non è possibile desumere l’iter logico seguito dal giudicante, ha ritenuto la decisione oggetto di revocazione affetta da errore di diritto e non di fatto, e formula il seguente quesito: “Dica codesta Corte di cassazione se costituisca motivazione inesistente o apparente, tale da rendere nulla la sentenza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, la statuizione con cui la C.T.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, proposto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, dall’Ufficio… senza alcuna spiegazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione e quindi sull’iter logico che ha condotto a questa”;

che, con il secondo motivo d’impugnazione, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, giacchè la C.T.R. non ha considerato che la decisione di accoglimento dell’appello del contribuente poggia sull’erronea affermazione che la impugnata cartella di pagamento è stata notificata tardivamente (5/5/2003), in quanto il ruolo era stato reso esecutivo il 29/1/2001 e la consegna del ruolo al concessionario era intervenuta tra l’1/7/1999 e l’8/6/2001, per cui l’atto avrebbe dovuto essere notificato entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo, in forza della disciplina vigente in quel momento, antecedente alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1, lett. b), in vigore dal 9/6/2001, mentre viceversa è pacifico, per come accertato dal giudice di prime cure, che il ruolo era stato reso esecutivo il 29/12/2001, per cui trovano applicazione le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 193 del 2001 e, segnatamente, stante la declaratoria di incostituzionalità del citato D.Lgs., la disciplina transitoria di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, lett. b) e formula il seguente quesito di diritto: Dica codesta Corte di cassazione se sia viziata da errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la sentenza della C.T.R. che, in sede di appello, abbia affermato la tardività della notifica della cartella di pagamento (avvenuta il 5/5/2003) sul solo presupposto di fatto che il ruolo fosse stato reso esecutivo il 29/1/2001 e quindi consegnato al concessionario nel periodo dall’1/7/1999 all’8/6/2001 (con la conseguenza che la cartella impugnata doveva essere notificata al contribuente secondo la disciplina in vigore prima della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1, lett. b), a partire dal 9/6/01 – entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a detta consegna (aprile 2001) laddove era pacifico agli atti di causa ed assolutamente incontestato che il ruolo fosse stato reso esecutivo in data 29/12/2001, con la conseguenza che il termine entro il quale notificare la cartella andava individuato dopo la dichiarazione di incostituzionalità del D.Lgs. n. 193 del 2001, alla luce della disciplina transitoria di cui del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, lett. B) e se, dunque, in tale contesto, abbia errato la C.T.R. adita in sede di revocazione nel dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’Ufficio assumendo che l’errore denunciato costituiva errore di diritto, censurabile con il ricorso per cassazione;

che le censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate e non meritano accoglimento;

che, in tema di riscossione delle imposte, il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito con modificazioni nella L. n. 156 del 2005 – emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 di declaratoria d’incostituzionalità del D.P.R. n. 602, art. 25 -, ha fissato, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5 ter, sostituendo il comma 2, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

che si tratta di una disciplina la quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle ancora non definite con sentenza passata in giudicato operando retroattivamente, sia in quanto introdotto per eliminare una lacuna normativa verificatasi per effetto di pronuncia costituzionale e per garantire – oltre che l’interesse del contribuente – l’interesse dell’erario di evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi, sia in considerazione del tenore testuale dell’esordio dei commi 5 bis e 5 ter (Cass. n. 15329/2014; n. 8406/2013; n. 16990/2012; n. 2212/2011; n. 26104/2005 e n. 1435/2006);

che con la sentenza n. 26104/2005 questa Corte ha altresì ribadito l’immediata applicazione, anche ai giudizi in corso, dei nuovi termini introdotti dalla disciplina transitoria, affermando: “…la natura additiva di principio dell’intervento della Consulta e la sua necessaria integrazione, a mezzo di legge, con la fissazione di specifici termini di notifica della cartella esattoriale -… comportano l’applicazione di quegli stessi termini e di quelli dettati in via transitoria, ai rapporti ancora pendenti, come se l’azione amministrativa tributaria fosse stata regolata dagli stessi ab initio (…). La sentenza della Consulta nell’enunciare l’addizione del termine finale per la notifica della cartella ha inteso spostare il baricentro del rapporto tra il contribuente e il fisco, eliminando ogni interesse e attenzione in ordine alle attività interne, come quella riguardante la formazione del ruolo e la sua consegna all’esattore concessionario, considerate prive di rilievo nella dialettica del rapporto d’imposta. Ciò che conta, dopo la pronuncia del Giudice delle Leggi, è che l’attività esterna sia posta in essere in un termine inderogabile, tale ritenuto dalla Corte costituzionale, e che il legislatore ha discrezionalmente fissato”;

che, nel caso in esame, la notifica della cartella è avvenuta il 5/5/2003, in relazione a crediti tributari concernenti il recupero di somme dovute per omessi versamenti IVA, IRPEF e IRAP dell’anno 1998 (dichiarazione dei redditi 1999) e, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R., che non ha applicato la disciplina introdotta dal D.L. n. 106 del 2005, sopra ricordato, la stessa fu eseguita correttamente – entro il termine del 31/12/2004 -, senza che nessuna decadenza si fosse verificata, e senza che potesse assumere alcun rilievo la data di formazione del ruolo (così come quello della successiva consegna al concessionario), essendo stato abrogato l’intero D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (invocato dal contribuente), disciplinante i termini di decadenza dei ruoli, e riscritto – nuovamente – l’art. 25 del medesimo D.P.R., stabilendo inderogabili termini per la notifica della cartella di pagamento, il cui dies a quo non risulta più essere la data di consegna dei ruoli, bensì la data di presentazione delle dichiarazioni ovvero la data di definitività degli accertamenti;

che, per completezza d’indagine, è appena il caso di ricordare che “il termine dell’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo (entro il quale doveva notificarsi la cartella in base alla previsione allora vigente, abrogata dal D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1, lett. b)) si inseriva nella regola del rapporto fra impositore ed esattore, e non rilevava nei confronti del contribuente, per il quale valevano i diversi termini stabiliti nel D.Lgs. n. 602 del 1973, stesso art. 25, lett. a), b) e c)” (Cass. n. 1837/2010);

che, dunque, l’errore commesso dalla C.T.R. integra piuttosto un errore di diritto, involgente l’individuazione della disciplina applicabile alla esaminata fattispecie, per cui sarebbe stato onere dell’Agenzia delle Entrate instare per la cassazione della sentenza di appello, anzichè invocare l’errore di percezione degli atti di causa, al fine di far valere il rimedio revocatorio previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64;

che, inoltre, va considerato che il preteso errore revocatorio si riferisce ad un dato fattuale, qual’è appunto il momento della consegna del ruolo al concessionario, che a ben vedere non solo non risulta dagli atti, ma appare privo di decisività, in ragione della disciplina applicabile “ratione temporis” al rapporto tributario de quo, in quanto la soluzione giuridica della controversia sarebbe stata comunque la stessa, atteso che il sopra ricordato D.L. n. 106 del 2005, ha individuato, quale dies a quo del termine per la notifica della cartella di pagamento, la data di presentazione della dichiarazione o di definitività degli accertamenti, proprio al fine di superare ogni possibile incertezza circa la conoscenza, da parte del contribuente, della data di consegna del ruolo al concessionario;

che, conclusivamente, il ricorso va respinto, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.000,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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