Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23821 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16543/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SRL (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 112/2009 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata l’08/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha chiesto i termini

per il deposito, nel merito chiede l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che non si oppone ai termini, nel merito

accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 8.5.2009 la Commissione tributaria regionale di Napoli dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 416 del 2007, avendo rilevato la mancanza della autorizzazione all’impugnazione richiesta dal previgente del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2.

Contro la sentenza della Commissione tributaria regionale l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La controparte Fallimento s.r.l. (OMISSIS) non ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente la Corte rileva che, agli atti di causa, non risulta depositato l’avviso di ricevimento del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta.

Il mancato deposito dell’avviso di ricevimento, consentito sino all’udienza di discussione (Sez. U, Sentenza n. 11429 del 12/05/2010, Rv. 613037), determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione per mancanza di prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento di notificazione; non è consentito disporre il rinvio della discussione (richiesto in udienza dalla ricorrente) al fine di permettere la successiva produzione dell’avviso, poichè la parte non ha dimostrato di essere incorsa incolpevolmente nella decadenza ai fini della rimessione in termini a norma dell’art. 153 c.p.c. (Sez. 5, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015, Rv. 636610).

Nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva della controparte.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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