Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23820 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23491/2009 proposto da:

C.B. (OMISSIS) (nella qualità di erede

universale testamentaria di L.G.), elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avv. MOBILIA Fabrizio, giusta mandato speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 248/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di MESSINA del 5.12.07,

depositata il 18/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

– Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1. – La commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist.

di Messina, con sentenza n. 248/26/2007, ha accolto un appello dell’agenzia delle entrate in controversia instaurata da L. G. avverso il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione in ordine a un’istanza di rimborso di ritenute Irpef in conseguenza dell’erogazione del t.f.r. Ha affermato non essersi il L. costituito in appello.

Ricorre per cassazione C.B. nella asserita qualità di erede testamentaria di L.G.. Deduce un motivo (“violazione dell’art. 276 c.p.c., comma 2, per omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius. Violazione dell’art. 324 c.p.c., per effetto del travolgimento del giudicato interno formatosi sul merito della domanda restitutoria della quota di imposta trattenuta in eccesso”) concluso da quesito di diritto.

L’amministrazione non ha svolto difese.

2. – Non risulta la produzione documentale idonea a comprovare l’asserita qualità di erede della ricorrente.

3. – A ogni modo il motivo suddetto assume a premessa: (1) che, diversamente da quanto evidenziato in sentenza, il giudizio vide come parte la C. già dinanzi al giudice di primo grado, in prosecuzione del giudizio in morte dell’originario ricorrente; (2) che l’appello venne invece notificato al L., sebbene presso lo studio del medesimo (comune) difensore costituito in nome della stessa C.; (3) che la sentenza di primo grado (n. 293/1/2003) della commissione provinciale di Messina era stata autonomamente impugnata da essa C. medesima.

Ciò stante il ricorso, ove non inammissibile per difetto di autosufficienza in ordine ai detti eventi, appare inammissibile per difetto di interesse in ragione di quanto evidenziato al precedente punto (3), nulla essendo dedotto in rapporto alla sorte dell’anzidetta ulteriore impugnazione. Appare inoltre inammissibile il motivo su cui esso si regge, in quanto basato sulla premessa dell’avvenuta proposizione di un’eccezione di inammissibilità dell’appello dipendente dal giudicato interno sulla sentenza di primo grado, conseguente all’inesistenza della notifica del gravame siccome eseguita nei confronti del contribuente deceduto, piuttosto che dell’erede costituito, sebbene a mani del difensore comune. Mentre la notifica del gravame effettuata presso il difensore costituito nel pregresso grado del giudizio e nel domicilio ivi eletto, ancorchè a nome della parte originaria anzichè dell’erede, è semmai nulla, dovendosi ritenere assistita da un chiaro collegamento con la controparte destinataria effettiva dell’atto; cosicchè, se il destinatario si costituisce spontaneamente in giudizio (come qui avvenuto in base all’asserto della ricorrente C.), il vizio di notifica viene sanato, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo dell’atto, inapplicabile al solo caso di notifica inesistente”. – che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, donde il ricorso va definito con pronunzia di inammissibilità.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA