Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23820 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 19/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 569/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A. DI A.A. & FRATELLI SNC, SERIT SICILIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 148/2008 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 12/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che la C.T.R. della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, appellata dall’Agenzia delle Entrate, che aveva accolto il ricorso proposto dalla A. s.n.c. di A.A. & F.lli, avverso la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, con la quale veniva richiesta, per il periodo d’imposta 1998, la somma di Euro 9.551,32, di cui Euro 6.524,92, per indebito riporto del credito IVA scaturente dalla dichiarazione prodotta per il periodo d’imposta 1997, ed Euro 3.026,40 per interessi e sanzioni, nonchè quella di Euro 1.121,37, per il periodo d’imposta 1999, a titolo di insufficienti e tardivi versamenti di ritenute alla fonte, interessi e sanzioni, nonchè, sempre per il medesimo periodo d’imposta, quella di Euro 9.391,28, per indebito riporto del credito IVA dell’anno 1998, ed omesso versamento del saldo a debito per l’anno 1999, interessi e sanzioni, ed ha dichiarato la legittimità dell’iscrizione a ruolo di Euro 1.121,37, confermando per il resto la decisione della C.T.P. di Siracusa, favorevole alla contribuente;

che l’Agenzia delle Entrate ricorre per ottenere la cassazione della sentenza con un unico motivo, mentre la intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente, con il motivo d’impugnazione, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo ratione temporis applicabile), insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè il Giudice di appello ha ritenuto provata l’esistenza del credito d’imposta per nuove assunzioni vantato dalla società A. (così per brevità la intimata), portato in compensazione nell’anno d’imposta 1999, pur avendo l’allora Ufficio appellante specificamente censurato la sentenza di prime cure, facendo rilevare la circostanza che la contribuente “non ha dato prova dell’effettiva esistenza del credito d’imposta per le nuove assunzioni, utilizzato per correggere gli errori commessi in precedenza, nè agli atti dell’ Ufficio risulta alcuna richiesta e/o riconoscimento di tale credito d’imposta”, risultando del tutto insufficiente l’affermazione, che si legge nella impugnata sentenza, secondo cui “la società… ha effettuato una sorta di compensazione con il credito d’imposta scaturente da incentivi a medie e piccole imprese”;

che l’Agenzia delle Entrate prospetta il difetto di motivazione della decisione per avere la C.T.R. considerato esistente il credito portato dalla contribuente in compensazione, ancorchè espressamente contestato dall’Ufficio, senza dare conto delle ragioni del proprio convincimento;

che, invero, il preteso vizio di motivazione “può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione” (ex multis, Cass. n. 8718/2005);

che, nel caso di specie, la C.T.R. della Sicilia non esplicita le ragioni in base alle quali ha confermato la statuizione del giudice di primo grado secondo cui la contribuente “ha dimostrato l’iter seguito per equiparare l’imposta a credito con il debito dell’anno successivo”, e si è così discosta dal principio in forza del quale incombe sul contribuente che invochi il riconoscimento di un credito d’imposta l’onere di provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito medesimo, a tal fine essendo insufficiente l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, poichè il credito fiscale non nasce da questa, come sembra opinare il Giudice di appello, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo (Cass. n. 18427/2012);

che, del resto, l’attribuzione alle piccole e medie imprese che assumano nuovi dipendenti del credito d’imposta (IRPEF, ILOR, ovvero IVA) previsto dalla L. n. 449 del 1997, art. 4, è riconducibile ad una fattispecie procedimentale nella quale non può dirsi maturato il credito in sè e per sè, quale proiezione economica dell’agevolazione, per la mera sussistenza dei requisiti occupazionali voluti dalla norma (nuove assunzioni, operatività d’area circoscritta, limiti temporali), richiedendosi invece il positivo compimento di alcune formalità essenziali;

che, infatti, in tema di agevolazioni per investimenti in nuova occupazione questa Corte ha statuito che ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui alla L. n. 449 del 1997, citato art. 4, comma 1, non è sufficiente la ricorrenza di tutte le condizioni richieste dalla legge, essendo, al contrario, necessaria un’attività discrezionale da parte del Centro di Servizio delle imposte dirette di Pescara volta alla verifica della ulteriore sussistenza della disponibilità finanziaria, ed affiancandosi, altresì, a tale verifica formale, un’attività di controllo e recupero da parte degli Uffici locali dell’Amministrazione finanziaria delle agevolazioni indebitamente fruite (Cass. n. 70/2014);

che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla C.T.R., in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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