Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23820 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 02/09/2021), n.23820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14627-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18,

presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FASANA 21,

presso lo studio dell’avvocato MICHAEL LOUIS STIEFEL, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FERRARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 322/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il C3/03/2016 R.G.N. 1003/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2C20 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO, che ha concluso per inammissibilità o in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato MARIA MANSELLI, per delega verbale Avvocato GIUSEPPE

FERRARO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 822 del 2016, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede del 28.10.2011, condannava Equitalia Sud al pagamento, in favore di P.G., della somma di Euro 23.684,03, oltre accessori, a titolo di importi dovuti a seguito di due rinnovi contrattuali, di premi di produttività e degli incentivi economici non pagati dalla società durante il periodo del suo licenziamento poi dichiarato illegittimo.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, rilevavano che: a) il ricorso introduttivo del 2006, relativo al giudizio di licenziamento, non poteva ricomprendere le somme dovute per i rinnovi contrattuali perché la retribuzione globale di fatto era stata quantificata sulla base di voci retributive esistenti al momento del licenziamento e nella loro entità all’epoca del licenziamento stesso; b) conseguentemente, sul punto non avrebbe potuto essere proposto appello perché il danno, al momento della proposizione della domanda, non si era ancora verificato; c) la domanda formulata dal P. era di natura risarcitoria per i danni che il comportamento illegittimo del datore di lavoro aveva procurato, per cui era autonoma rispetto alle pretese azionate nel giudizio di impugnazione del recesso; d) la società non aveva provato di avere già corrisposto le somme dovute ai titoli richiesti.

3. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione Equitalia Sud (alla quale è subentrata l’Agenzia delle Entrate Riscossione Ente Pubblico Economico), affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso P.G..

4. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112,324 e 420 c.p.c., L. n. 300 del 1970, art. 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente la Corte di merito, disattendendo il giudicato intervenuto e violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ritenuto che al P. andassero liquidati gli ulteriori emolumenti maturati nel periodo dal licenziamento (e per esso dalla domanda) alla sentenza di annullamento del licenziamento medesimo. Sostiene che, nella originaria domanda, alcuna riserva era stata prevista in ordine ad aumenti di retribuzione che sarebbero potuti intervenire successivamente al licenziamento ovvero alla domanda e che alcun appello incidentale, sul punto, era stato presentato avverso la sentenza che dichiarava la illegittimità del licenziamento.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di merito erroneamente affermato che la retribuzione globale di fatto, alla quale commisurare il risarcimento dei danni per l’illegittimo licenziamento, sarebbe stata costituita da quella retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato, da tanto facendo derivare la inclusione nella stessa degli aumenti contrattuali nelle more intervenuti dopo il licenziamento e fino alla sentenza di reintegra.

4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere rilevato la Corte territoriale, anzi per averlo escluso in quanto non vi era stata una dimostrazione semplice e chiara, che gli importi richiesti erano stati già corrisposti al dipendente.

5. Preliminarmente va rilevato che la mera segnalazione, contenuta nella memoria depositata dalla ricorrente, in ordine alla pendenza, presso questa Corte di altri due ricorsi, intercorrenti tra l’Agenzia delle Entrate Riscossione ed altri due dipendenti, riguardanti decisioni difformi della Corte di appello di Napoli sul medesimo oggetto, esclude la necessità di un simultaneus processum in assenza della indicazione di elementi più specifici da cui desumere una connessione logico-giuridica tra gli stessi che, invece, lo imponga.

6. Venendo allo scrutinio del primo motivo, osserva il Collegio che esso, oltre a presentare profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza e di specificità sia sul contenuto sia sul deposito rite et recte, nel presente giudizio, dei documenti ivi indicati, in particolare del “ricorso di primo grado del 23.2.2006” e della “sentenza della Corte di appello di Napoli 6.11.2008” (di cui controparte peraltro contesta l’esistenza), è infondato perché, nella fattispecie, non vi è stata alcuna lesione del giudicato formatosi in tema di licenziamento, ma solo la formulazione di una domanda, nuova e autonoma – rispetto alla quale il licenziamento del 2005 dichiarato illegittimo (con reintegrazione disposta dall’1.1.2009) rappresenta unicamente il presupposto – presentata nel 2010, diretta la pagamento di differenze retributive e premi collettivi aziendali maturati per effetto di accordi collettivi nazionale ed aziendali intervenuti nel 2008.

7. Ne’ può assumere rilevanza la questione, sollevata dal ricorrente, in ordine alla necessità di prospettare una eventuale riserva di ulteriori danni derivanti dal licenziamento illegittimo.

8. Invero, come affermato in questa sede di legittimità (Cass. n. 6091 del 4.3.2020) il giudicato copre dedotto e deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono.

9. Alcuna riserva, pertanto, in relazione a fatti non ancora venuti in essere e di cui non era neanche certo il loro accadimento, sarebbe stata ammissibile, difettando per l’allora ricorrente l’intero ed effettivo panorama delle conseguenze dannose subite.

10. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la effettiva ratio decidendi della gravata sentenza che ha ritenuto la fondatezza della pretesa del P. non perché gli adeguamenti e i premi previsti per effetto di accordi collettivi nazionali ed aziendali, intervenuti successivamente, andassero ad incidere sulla nozione di retribuzione globale di fatto posta a base della determinazione della indennità risarcitoria ma perché si trattava di danni economici consistiti nel mancato godimento degli aumenti contrattuali per il rinnovo dei contratti collettivi di settore e venuti in essere successivamente, derivanti dal comportamento illegittimo del datore di lavoro che aveva comminato un licenziamento annullato.

11. Infine, anche il terzo motivo è infondato.

12. Il fatto storico denunziato nella censura è stato valutato dalla Corte di merito che ha escluso, con una motivazione adeguata e da cui è possibile desumere l’iter logico, che parte datoriale non aveva dimostrato il pagamento delle pretese del dipendente e che l’importo versato non riguardava le voci retributive da quest’ultimo richieste.

13. Ne consegue che la gravata sentenza non è incorsa nel vizio di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come delineato dalle SS.UU. di questa Corte con la fondamentale pronuncia n. 8053 de 2014.

14. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

15. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ne testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo, essendo stato l’originario ricorso presentato da una società per azioni (cui è subentrato nel corso del giudizio un Ente pubblico economico), non difesa dall’Avvocatura dello Stato, che ha regolarmente corrisposto all’atto della iscrizione a ruolo il contributo unificato senza avvalersi del regime della prenotazione a debito (Cass. n. 11862/2018): in ogni caso, resta salva la determinazione degli altri organi a ciò competenti se lo stesso sia dovuto, in relazione ad altri profili non di spettanza di questo Collegio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

 

 

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